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Sentenza

Sentenza n. 2416/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del decreto prot. -OMISSIS-, relativo al provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Milano in data 18 ottobre 2024, notificato al ricorrente in data 9 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202500326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione e del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di affidamento in permesso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Milano, sostenendo che l'amministrazione avesse erroneamente ritenuto necessario il completamento di un progetto di integrazione sociale e civile e la preventiva acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri ai fini della conversione del titolo. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione della disciplina sui permessi di soggiorno e sui minori stranieri non accompagnati, nonché la violazione dell'art. 32, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 2 della l. n. 184/1983. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto che, per il minore non accompagnato affidato ai servizi sociali, non fosse necessario frequentare per almeno due anni un progetto di integrazione, essendo invece necessaria l'acquisizione del parere dell'amministrazione competente, da richiedersi d'ufficio e non a carico dell'interessato.

La decisione

Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, la Questura di Milano ha riesaminato in autotutela la posizione del ricorrente, riattivato la procedura di conversione e successivamente rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente ha dichiarato che tale rilascio aveva integralmente soddisfatto la propria pretesa e che non sussisteva più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha qualificato la situazione come cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'attività amministrativa sopravvenuta aveva soddisfatto pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato. Il Collegio ha distinto tale esito dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando la sopravvenienza rende inutile la decisione senza essere satisfattiva. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 286/1998

    La disciplina è stata invocata con riguardo alla conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati; nell'ordinanza cautelare richiamata, il TAR ha ritenuto che per il minore affidato ai servizi sociali non fosse necessaria la frequenza biennale di un progetto di integrazione, ma l'acquisizione d'ufficio del parere dell'amministrazione competente.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Invocato dal ricorrente quale parametro della disciplina applicabile al rilascio e alla conversione del permesso di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Invocato dal ricorrente in relazione al diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.

  • art. 2 l. 184/1983

    Invocato con riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore straniero non accompagnato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone un'attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva della pretesa azionata, tale da definire la controversia nel merito.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando l'amministrazione adotta, dopo la proposizione del ricorso, un'attività integralmente e irretrattabilmente satisfattiva dell'interesse legittimo azionato.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: quest'ultima presuppone una situazione nuova, non satisfattiva, che renda comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato.
  • Per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a un minore straniero non accompagnato affidato ai servizi sociali, non è necessaria la frequenza per almeno due anni di un progetto di integrazione sociale e civile; è invece necessario acquisire il parere dell'amministrazione competente, che deve essere richiesto d'ufficio e non può essere posto a carico dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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