Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 205 del 22-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 414, che sopprime dal 1° gennaio 1996 il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I soggetti interessati vengono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in evidenza contabile separata, con disciplina transitoria per posizioni assicurative, riscatti, ricongiunzioni, regolarizzazioni e contribuzione volontaria. Vengono inoltre chiarite le regole speciali per i dipendenti degli enti locali già iscritti INPDAP e la nuova competenza sui ricorsi amministrativi.

Soppressione del Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri e confluenza nel FPLD

Soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 414, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Il decreto sopprime, con effetto dal 1° gennaio 1996, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall’Istituto, e fa cessare da tale data l’efficacia delle disposizioni che regolavano la costituzione e l’utilizzazione delle posizioni assicurative, salvo quanto espressamente previsto dallo stesso decreto.

Soggetti interessati e nuova iscrizione al FPLD

Dal 1° gennaio 1996 sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in evidenza contabile separata, sia il personale in servizio già iscritto al Fondo speciale sia gli assicurati che avevano posizioni nel Fondo in relazione a precedenti periodi di lavoro. La posizione assicurativa e contributiva si costituisce ex lege nel FPLD per tutti i periodi fino al 31 dicembre 1995 coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o ricongiunzione, nonché per i periodi comunque utili a pensione secondo le norme del Fondo soppresso, anche se derivanti da regolarizzazioni o da domande ancora non definite alla data rilevante.

La circolare precisa inoltre che nella medesima evidenza contabile separata devono essere iscritti anche i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 e quelli che saranno assunti in futuro dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, purché rientrino nei presupposti dell’art. 4 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, che disciplinava l’iscrivibilità al Fondo speciale. Per tali soggetti, l’iscrizione nel FPLD in evidenza separata riguarda tutti i periodi assicurativi accreditabili secondo le regole generali dell’A.G.O., e non solo quelli corrispondenti al servizio che avrebbe fatto sorgere l’obbligo contributivo nel Fondo soppresso.

Restano temporaneamente esclusi dalla contabilità separata i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 1996 che, entro il 31 dicembre 1995, non avevano ancora maturato le condizioni di iscrizione al Fondo speciale. Per costoro continuano ad applicarsi, in attesa di chiarimenti ministeriali, le disposizioni generali del FPLD - gestione ordinaria.

Costituzione delle posizioni assicurative e regole transitorie

La costituzione delle posizioni nel FPLD in evidenza separata avviene senza trasferimento di somme al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli eventuali oneri futuri derivanti da trasferimenti o ricongiunzioni verso altri fondi pensionistici saranno a carico della gestione separata. I dati contributivi e retributivi da trasferire sono quelli già acquisiti nel soppresso Fondo, rilevabili fino al 31 dicembre 1989 dall’archivio automatizzato degli iscritti ai Fondi sostitutivi e per i periodi successivi dalle denunce mod. 01/M.

La circolare distingue diverse fattispecie:

  • i periodi fino al 31 dicembre 1995 che non siano oggetto di domanda di trasferimento o ricongiunzione, né soggetti a trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 33 della legge n. 889/1971, confluiscono nella separata evidenza del FPLD;
  • le domande di trasferimento ex art. 33 della legge n. 889/1971 presentate dopo il 31 dicembre 1995 e già definite alla data di entrata in vigore del decreto restano convalidate;
  • le domande ancora non definite si considerano superate, poiché la posizione è comunque acquisita ex lege nel FPLD senza oneri di trasferimento.

Sono fatte salve le pratiche già pendenti alla data di soppressione del Fondo. Le domande aventi ad oggetto anzianità contributive fino al 31 dicembre 1995 per riscatto, ricongiunzione, riconoscimento figurativo, copertura facoltativa o volontaria, se presentate prima del 1° gennaio 1996 o comunque prima del 24 agosto 1996, devono essere trattate secondo la normativa previgente. Le relative posizioni, una volta definite, confluiscono nella gestione separata del FPLD.

Le domande presentate dal 24 agosto 1996 in avanti devono essere respinte, sia per il trasferimento ex art. 33 sia per le fattispecie richiamate al punto precedente, salvo la ricongiunzione nel Fondo medesimo espressamente fatta salva dall’art. 5, comma 4, del decreto, purché presentata entro sessanta giorni e quindi non oltre il 23 ottobre 1996. Rimangono invece trattabili le domande di trasferimento verso altri fondi o enti previdenziali previste da altre norme.

È inoltre consentita la regolarizzazione dei periodi fino al 31 dicembre 1995 per i quali l’obbligo contributivo al Fondo autoferrotranvieri sia prescritto. La regolarizzazione può essere richiesta dal datore di lavoro o dal lavoratore interessato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962; una volta perfezionata, la posizione confluisce anch’essa nella evidenza contabile separata del FPLD.

Conservazione dei diritti e imputazione dei periodi

Per i soggetti iscritti in separata evidenza è espressamente conservata la possibilità di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa del FPLD, compresi riscatto, ricongiunzione e contribuzione figurativa. La circolare precisa che i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 vanno imputati alla gestione ordinaria del FPLD, mentre quelli successivi a tale data vanno imputati alla gestione contabile separata.

Le posizioni individuali, pur inserite in contabilità separata, possono essere trasferite o ricongiunte presso altri regimi previdenziali secondo le norme generali. Per i periodi fino al 31 dicembre 1995 gli oneri da porre a carico della gestione separata si determinano sulla base della contribuzione affluita al soppresso Fondo speciale.

Contribuzione volontaria

La prosecuzione volontaria è disciplinata, per i periodi collocati dopo il 31 dicembre 1995, dalle norme generali vigenti nel FPLD, con imputazione delle relative posizioni alla evidenza contabile separata. La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentata nel soppresso Fondo è considerata valida anche per i versamenti successivi effettuati secondo le regole dell’A.G.O.

I contributi volontari dovuti dal 1° gennaio 1996 sono calcolati in base alle retribuzioni assoggettate a contribuzione, comprese quelle già acquisite sulla posizione assicurativa per i periodi antecedenti provenienti dal Fondo speciale, applicando l’aliquota complessivamente dovuta al FPLD - evidenza separata. A tale aliquota vanno aggiunte la maggiorazione dello 0,20% per l’assistenza malattia ai pensionati e quella dello 0,10% di pertinenza degli asili nido.

Se, tra il 1° gennaio 1996 e il 24 agosto 1996, sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro con liquidazione di un trattamento pensionistico, la contribuzione volontaria già computata utile ai fini della pensione resta validamente acquisita, anche se determinata con le regole del Fondo soppresso. Le sedi competenti devono individuare i prosecutori volontari interessati e comunicare gli importi dovuti per la regolarizzazione, anche in compensazione di quanto già versato.

Dipendenti degli enti locali e ricongiunzione INPDAP

Per i lavoratori dipendenti da Comuni, Province e Regioni che esercitano direttamente in economia il servizio pubblico di trasporto, il decreto conferma l’iscrizione all’INPDAP a decorrere dal 1° ottobre 1991, in applicazione della legge 8 agosto 1991 n. 274. Per le posizioni costituite nel Fondo soppresso fino al 30 settembre 1991, l’art. 5, comma 3, del decreto riconosce la facoltà di ricongiungerle presso l’INPDAP ai sensi dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, senza oneri a carico dei lavoratori.

La domanda di ricongiunzione, che sostituisce l’acquisizione nel FPLD in separata evidenza per tali posizioni, deve essere presentata entro 90 giorni dalla richiesta che l’INPS invierà agli interessati, a pena di decadenza. La ricongiunzione non opera normalmente nei confronti di chi, alla data del 24 agosto 1996, sia già titolare di pensione liquidata con il computo dei periodi di iscrizione al Fondo soppresso, perché in tal caso la posizione assicurativa non è più disponibile.

È tuttavia riconosciuta una facoltà di opzione per i lavoratori che abbiano già ottenuto la pensione a carico del Fondo soppresso con il computo di periodi successivi al 30 settembre 1991: essi possono conservare la pensione in essere, opzione alternativa alla ricongiunzione ex legge n. 29/1979 per le posizioni costituite fino al 30 settembre 1991. Le sedi devono individuare i soggetti interessati, contattare gli enti locali e notificare agli assicurati, con raccomandata A/R, l’invito a esercitare l’eventuale opzione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione.

Ricorsi amministrativi

La soppressione del Fondo speciale comporta anche la cessazione del Comitato di vigilanza ad esso relativo. La competenza a decidere sui ricorsi amministrativi passa ai comitati competenti per la generalità degli iscritti al FPLD, secondo la materia trattata.

Per i ricorsi relativi alla gestione delle posizioni assicurative individuali, le sedi autonome di produzione devono continuare a istruire le pratiche e trasmetterle alla sede centrale, affinché siano sottoposte alle decisioni del Comitato amministratore del FPLD quando sarà ricostituito.

Chiusura e indicazioni operative

La circolare si limita a fornire i chiarimenti normativi ritenuti più significativi per l’immediata applicazione del decreto, rinviando a successive istruzioni, anche contabili e procedurali, tramite ulteriori circolari.

Punti principali

Soppressione del Fondo e nuova iscrizione al FPLD

Dal 1° gennaio 1996 il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è soppresso. Gli assicurati e i titolari di posizioni già costituite vengono iscritti al FPLD in separata evidenza contabile, con salvezza delle disposizioni transitorie previste dal decreto.

Ambito soggettivo della nuova disciplina

Sono inclusi sia il personale già in servizio e iscritto al Fondo alla data del 1° gennaio 1996, sia gli assicurati per periodi di lavoro precedenti. Sono inoltre iscritti in separata evidenza anche i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 e quelli da assumere in futuro presso le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, se rientranti nelle condizioni dell’art. 4 della legge n. 889/1971. Restano invece fuori, almeno per ora, i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 1996 che non avevano ancora maturato le condizioni di iscrizione al Fondo soppresso entro il 31 dicembre 1995.

Costituzione e gestione delle posizioni assicurative

Le posizioni assicurative nel FPLD si costituiscono ex lege senza trasferimento di somme. Devono confluire nella gestione separata tutti i periodi fino al 31 dicembre 1995 coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o ricongiunzione, nonché i periodi comunque utili a pensione secondo la disciplina del Fondo soppresso. Le posizioni pregresse restano nella gestione ordinaria del FPLD solo per la loro diversa valenza ai fini pensionistici quando i periodi sono anteriori al 1° gennaio 1996.

Domande di trasferimento, riscatto, ricongiunzione e regolarizzazione

Le domande presentate entro il 31 dicembre 1995 devono essere definite secondo la normativa previgente. Le domande di trasferimento ex art. 33 della legge n. 889/1971 presentate dopo il 31 dicembre 1995 e già definite restano convalidate; quelle non definite si considerano superate, salvo la ricongiunzione nel Fondo ammessa fino al 23 ottobre 1996. Le domande su periodi fino al 31 dicembre 1995 relative a riscatto, ricongiunzione, riconoscimento figurativo, copertura facoltativa o volontaria, presentate prima del 1° gennaio 1996 o comunque prima del 24 agosto 1996, vanno trattate con la normativa allora vigente. È ammessa la regolarizzazione dei periodi prescritti, con domanda del datore di lavoro o del lavoratore ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.

Contribuzione volontaria

La prosecuzione volontaria resta possibile secondo le regole generali del FPLD per i periodi successivi al 31 dicembre 1995, con imputazione alla gestione separata. La domanda di autorizzazione presentata nel soppresso Fondo vale anche per i versamenti volontari successivi. Per i contributi dal 1° gennaio 1996 si applicano le retribuzioni e le aliquote proprie del FPLD in evidenza separata, comprensive delle maggiorazioni per assistenza malattia ai pensionati e per asili nido. Se una pensione è stata liquidata tra il 1° gennaio 1996 e il 24 agosto 1996, la contribuzione volontaria già computata resta valida.

Dipendenti di enti locali e ricongiunzione INPDAP

Per i dipendenti di Comuni, Province e Regioni che gestiscono direttamente in economia il trasporto pubblico resta ferma l’iscrizione all’INPDAP dal 1° ottobre 1991. Per le posizioni costituite nel Fondo soppresso fino al 30 settembre 1991 è riconosciuta la ricongiunzione presso l’INPDAP senza oneri a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/1979. La domanda va presentata entro 90 giorni dalla richiesta inviata dall’INPS, a pena di decadenza. Chi abbia già ottenuto la pensione con il computo di periodi successivi al 30 settembre 1991 può optare per la conservazione della pensione in essere, opzione alternativa alla ricongiunzione.

Ricorsi amministrativi

Con la soppressione del Fondo speciale cessa anche il relativo Comitato di vigilanza. La competenza sui ricorsi amministrativi passa ai Comitati competenti per la generalità degli iscritti al FPLD, secondo la materia trattata. I ricorsi relativi alle posizioni assicurative individuali continuano a essere istruiti dalle Sedi autonome di produzione e trasmessi alla sede centrale per le decisioni del Comitato amministratore del FPLD, una volta ricostituito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.