Circolare numero 202 del 21-10-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i soci di cooperative rientranti nel D.P.R. n. 602/1970, il termine per regolarizzare le differenze contributive maturate a seguito del D.M. 21 febbraio 1996 viene prorogato. La proroga riguarda i casi in cui le cooperative abbiano revocato l'opzione per il versamento dei contributi pensionistici sulla retribuzione effettiva, con conseguente applicazione della retribuzione convenzionale per il calcolo dell'aliquota trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Restano confermate le modalità operative di versamento e l'obbligo di corrispondere gli interessi al tasso legale fino alla data del pagamento.
Proroga al 20 gennaio 1997 del termine per il versamento delle differenze contributive per i soci di cooperative che hanno revocato l'opzione per la retribuzione effettiva
Proroga del termine per la regolarizzazione delle differenze contributive per soci di cooperative
La circolare interviene sulla disciplina contributiva dei soci di cooperative soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, con particolare riferimento ai soggetti che hanno versato i contributi pensionistici sulla retribuzione effettiva. L'obiettivo è chiarire gli effetti della normativa sopravvenuta e prorogare il termine per la sistemazione dei periodi pregressi derivanti dal ricalcolo contributivo.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l'art. 6 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499, qualificato come reiterativo di precedenti decreti-legge, e lo collega alla disciplina già contenuta nell'art. 6 del D.L. 26 luglio 1996, n. 396 e nel D.L. 28 marzo 1996, n. 166. Viene inoltre richiamata la circolare n. 103 del 15 maggio 1996, paragrafo 7, parte prima, per ribadire l'interpretazione già espressa in merito al coordinamento tra il D.P.R. n. 602/1970 e la normativa sopravvenuta.
Effetti della revoca dell'opzione per la retribuzione effettiva
Secondo la disposizione richiamata, per le società ed enti cooperativi che abbiano revocato la facoltà di effettuare il versamento dei contributi pensionistici sulla retribuzione effettiva, le aliquote contributive trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle gestioni delle prestazioni temporanee devono essere calcolate sulla retribuzione convenzionale prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 602/1970. Tale criterio opera per l'intero periodo di validità del provvedimento ministeriale che ha determinato le retribuzioni convenzionali, comunque non oltre sei anni.
Incertezze interpretative e finalità chiarificatrice
La circolare evidenzia che, nella prima fase applicativa del D.L. n. 166/1996, erano sorte incertezze interpretative circa la possibilità di applicare la misura mitigatrice anche senza modificare l'opzione per la retribuzione effettiva. In seguito alle richieste delle organizzazioni di categoria e alle difficoltà operative nell'attivare per tempo le procedure interne di modifica dell'opzione, è stata introdotta la norma richiamata, che ha reso esplicito che la disciplina agevolativa è subordinata alla revoca dell'opzione originaria.
Proroga del termine per il versamento delle differenze contributive
In considerazione di quanto sopra, viene disposto che il termine generale per la regolarizzazione dei periodi pregressi, inizialmente scaduto il 20 agosto 1996, sia differito al 20 gennaio 1997 per i soci di cooperative indicati nella circolare precedente. La regolarizzazione riguarda le differenze contributive determinate applicando l'aliquota del 4,43% sulla differenza tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale ex art. 4 del D.P.R. n. 602/1970.
Interessi e modalità di versamento
Resta fermo l'obbligo di corrispondere gli interessi al tasso legale fino alla data del versamento. La circolare conferma inoltre le modalità operative già previste per il pagamento delle differenze contributive, senza apportare modifiche procedurali ulteriori.
Punti principali
Ambito soggettivo della disciplina
La circolare riguarda i soci di cooperative disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, che versano i contributi pensionistici sulla retribuzione effettiva. In particolare, prende in esame le cooperative indicate al punto 3.2.2, parte seconda, della precedente circolare richiamata nel testo.
Contenuto della proroga
Il termine generale per la sistemazione dei periodi pregressi, scaduto il 20 agosto 1996, viene differito al 20 gennaio 1997. La regolarizzazione concerne le differenze contributive derivanti dal calcolo dell'aliquota del 4,43% sulla differenza tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale ex art. 4 del D.P.R. n. 602/1970.
Effetti della revoca dell'opzione per la retribuzione effettiva
L'art. 6 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499, conferma che, per le società ed enti cooperativi che revocano la facoltà di versare i contributi pensionistici sulla retribuzione effettiva, le aliquote contributive trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle gestioni delle prestazioni temporanee devono essere calcolate sulla retribuzione convenzionale ex art. 4 del D.P.R. n. 602/1970 per tutto il periodo di validità del provvedimento ministeriale che ha fissato tali retribuzioni, comunque entro il limite massimo di sei anni.
Chiarimento interpretativo sulla normativa precedente
La disposizione del D.L. n. 499/1996 viene letta come esplicitazione di un orientamento già ritenuto implicito nel coordinamento tra il D.P.R. n. 602/1970 e il D.L. 28 marzo 1996, n. 166, in continuità con quanto già indicato nella circolare n. 103 del 15 maggio 1996, paragrafo 7, parte prima. La circolare segnala che in fase applicativa erano emerse incertezze interpretative circa l'applicabilità della misura mitigatrice anche senza modificare l'opzione per la retribuzione effettiva.
Interessi e modalità operative
Resta fermo l'obbligo di versare gli interessi al tasso legale fino alla data del pagamento. Sono inoltre confermate le modalità operative già previste per l'effettuazione del versamento delle differenze contributive.
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