Cassazione Civile, Ordinanza n. 12434/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso/agevolazione IRPEF per gli anni 2002 e 2003, presentata da un soggetto residente in un Comune colpito dagli eventi vulcanologici verificatisi nella provincia di Catania nel 2001-2002 e titolare di ditta individuale. Il contribuente aveva impugnato il diniego e aveva ottenuto accoglimento sia in primo grado sia in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006, di norme UE sugli aiuti di Stato, della decisione della Commissione europea 2015/5549 e della disciplina de minimis, oltre all'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse verificato se il contribuente possedesse i requisiti per fruire dell'agevolazione e non avesse considerato il vincolo europeo relativo agli aiuti di Stato; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese di lite, per avere la CTR posto integralmente a suo carico le spese senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR non aveva affrontato la compatibilità dell'agevolazione richiesta con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con il regime de minimis, questione che doveva essere esaminata anche d'ufficio. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nelle agevolazioni tributarie connesse a calamità naturali, il giudice deve verificare la conformità del beneficio al regolamento de minimis oppure, in alternativa, la sussistenza dei presupposti dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, compresa l'assenza di sovracompensazione. Ha inoltre ribadito che, quando si impugna il rigetto di un'istanza di rimborso, il contribuente, quale attore in senso sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della pretesa. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato per le censure sulla violazione di legge e sul vizio processuale relative al primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa nullità della sentenza
richiamato per censurare la mancata pronuncia della CTR sulla disciplina europea degli aiuti di Stato
richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite
art. 1, comma 1011, L. n. 296 del 2006
norma interna invocata in relazione all'agevolazione fiscale per gli eventi vulcanologici
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati per la disciplina degli aiuti di Stato e la loro compatibilità con il mercato interno
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
indicato come possibile base di compatibilità dell'aiuto se destinato a compensare danni causati da calamità naturali
art. 2 e 22 della sesta Direttiva dell'Unione Europea
richiamati dalla ricorrente nel primo motivo in tema di disciplina europea dell'agevolazione
Decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015
considerata immediatamente applicabile e rilevante ai fini della verifica di compatibilità dell'aiuto e dell'eventuale acquisizione di documenti/prove nuove
regolamento de minimis
usato come criterio per verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il mercato interno e se l'importo complessivo degli aiuti nel triennio non superi la soglia prevista
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad agevolazioni tributarie concesse in connessione a calamità naturali, il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità del beneficio con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, incluso il regime de minimis e l'eventuale deroga dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE.
- Ai fini della fruizione dell'agevolazione, grava sul contribuente che chiede il rimborso l'onere di provare i presupposti costitutivi del beneficio, compreso il rispetto della soglia de minimis e, quando invocata la deroga per calamità naturali, l'assenza di sovracompensazione dei danni subiti.
- Il controllo sulla compatibilità europea non può essere limitato al solo importo richiesto nel singolo giudizio, dovendo riguardare l'ammontare complessivo degli aiuti rilevanti nel periodo di riferimento triennale.
- In tema di impugnazione del diniego di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve quindi fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
- Se il giudice di merito omette di esaminare una questione rilevante e rilevabile d'ufficio sulla compatibilità di un'agevolazione fiscale con il diritto dell'Unione, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame.
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