L.R. Calabria 24/2020
Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Calabria, l’uso dei farmaci nelle strutture pubbliche e private prevedendo la presenza e le funzioni del farmacista. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2022, alcuni articoli risultano caducati; il testo coordinato è stato poi riscritto nel 2024. Le strutture dovevano adeguarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione.
Presenza del farmacista e uso dei farmaci nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Calabria
Presenza del farmacista e utilizzo dei farmaci nelle strutture calabresi
La legge regionale disciplina l’organizzazione della gestione dei farmaci nelle strutture pubbliche e private della Calabria, individuando il ruolo del farmacista e collegando l’assetto autorizzatorio delle strutture al rispetto di tali regole. Il testo consolidato tiene conto della declaratoria di illegittimità costituzionale di parte della disciplina originaria e delle successive modifiche del 2024.
Ambito di applicazione e strutture interessate
La disciplina riguarda gli istituti di ricovero e riabilitazione, le RSA, gli hospice, le RSSA, i SERT, gli ospizi, le case protette, le comunità terapeutiche, le case di cura private e, più in generale, tutte le altre strutture pubbliche e private in cui vengono utilizzati farmaci.
Gestione dei farmaci e ruolo del farmacista
Nelle strutture interessate l’approvvigionamento, la conservazione, l’allestimento e la distribuzione dei farmaci devono avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista, salvo quanto previsto per le strutture pubbliche dalla disciplina speciale sulla programmazione della presenza del farmacista.
La dispensazione e la fornitura di qualsiasi medicinale spettano in via esclusiva al farmacista, che deve operare con autonomia e coscienza professionale, nel rispetto dei principi etici, dei diritti del malato e della tutela della vita. Il farmacista è inoltre descritto come figura tecnica e sanitaria che collabora con le altre professioni secondo le rispettive competenze.
Requisiti professionali e programmazione nelle strutture pubbliche
L’esercizio della professione di farmacista nelle strutture indicate è consentito a chi possiede i requisiti generali e specifici previsti dalla normativa statale per l’accesso al Servizio sanitario nazionale.
Per le strutture pubbliche, la presenza del farmacista deve essere programmata in coerenza con il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, con la metodologia approvata nei Tavoli di verifica e con il Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro, nel rispetto della disciplina nazionale richiamata dal decreto-legge n. 35/2019.
Funzioni professionali del farmacista
Il farmacista concorre all’ottimizzazione delle risorse della struttura, anche attraverso la scelta nell’acquisto di farmaci e dispositivi medici, e coopera per garantire il benessere e la cura del paziente. Per tali finalità svolge le attività professionali richiamate dalla normativa statale in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti.
Salvaguardia delle competenze del Commissario ad acta
Restano salve le competenze del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, nonché gli atti adottati in esercizio dei relativi poteri.
Regime transitorio, autorizzazioni e adeguamento
Il rispetto della legge è qualificato come requisito per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Le strutture interessate dovevano adeguarsi alle disposizioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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