Sentenza del 09/02/2015 n. 733 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione e controlli - IRPEF - Redditometro - Spese per incrementi patrimoniali - Prova contraria - Contenuto Agevolazioni ed esenzioni - Beneficio prima casa - Rivendita infraquinquennale - Decadenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’accertamento sintetico fondato sul redditometro e sulle spese per incrementi patrimoniali, sostenendo di poterle giustificare mediante la disponibilità di risorse finanziarie non reddituali derivanti dalla vendita di un immobile. Ha inoltre contestato la decadenza dall’agevolazione prima casa conseguente alla rivendita dell’immobile entro cinque anni, sostenendo che il mancato riacquisto entro un anno fosse dipeso dall’inadempimento del promissario venditore del secondo immobile.
La decisione
La prova contraria all’accertamento sintetico è stata ritenuta idonea anche mediante la dimostrazione della mera disponibilità di somme di provenienza non reddituale, senza necessità di provare il loro specifico reimpiego nelle spese contestate. Quanto all’agevolazione prima casa, invece, la rivendita infraquinquennale senza riacquisto entro l’anno determina la decadenza dal beneficio. L’inadempimento del promissario venditore del secondo immobile non costituisce forza maggiore idonea a escludere la decadenza, ma può eventualmente fondare una responsabilità da far valere in altra sede. Pertanto, l’esito è favorevole al contribuente sul profilo dell’accertamento redditometrico e favorevole all’Amministrazione sul profilo dell’agevolazione prima casa.
Norme richiamate
Nell’accertamento sintetico il contribuente può fornire prova contraria dimostrando la disponibilità di risorse finanziarie non reddituali idonee a giustificare le spese o gli incrementi patrimoniali contestati. Non è indispensabile dimostrare il puntuale reimpiego delle somme.
Art. 1, nota II-bis, comma 4, Tariffa, parte II, D.P.R. n. 131/1986
La rivendita dell’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa entro cinque anni comporta la decadenza dal beneficio se il contribuente non acquista, entro un anno dalla vendita, un’altra abitazione da destinare a propria abitazione principale. L’inadempimento del promissario venditore non integra, di regola, una causa di forza maggiore.
Cassazione n. 6396/2014
La disponibilità di provviste finanziarie di origine non reddituale può costituire prova contraria sufficiente rispetto a un accertamento sintetico, anche senza la dimostrazione analitica del loro utilizzo per ogni singola spesa.
Massime di principio
- Nel redditometro il contribuente può superare la presunzione di maggiore capacità contributiva dimostrando l’esistenza di risorse non reddituali, come somme derivanti dalla vendita di beni, finanziamenti, donazioni o eredità; la prova del collegamento cronologico e finanziario è comunque utile per rafforzare la difesa.
- Non è sempre necessario documentare il tracciamento puntuale di ogni somma fino alla specifica spesa: può essere sufficiente provare che, nel periodo considerato, il contribuente disponeva di risorse lecite e non reddituali adeguate.
- La vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con agevolazione prima casa impone il riacquisto entro un anno per evitare la decadenza, salvo situazioni eccezionali riconducibili a una vera forza maggiore.
- L’inadempimento di un terzo, quale il promissario venditore, normalmente non elimina la decadenza dall’agevolazione fiscale: può dare luogo a pretese risarcitorie o restitutorie, ma non modifica automaticamente gli effetti tributari.
- Quando una vicenda presenta più contestazioni fiscali autonome, l’esito può essere differenziato: il contribuente può risultare vittorioso sull’accertamento redditometrico e soccombente sulla decadenza dall’agevolazione prima casa.
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