Sentenza del 09/02/2015 n. 184 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ICI - Area edificabile - Valore comune commercio - Ente impositore - Avvenuta rideterminazione - Ente impositore - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Utile imprenditore - Mancata considerazione - Costo costruzione - Applicazione percentuale - Metodo diretto - Mancata considerazione - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. La sola dimostrazione del criterio astratto utilizzato per stimare il valore dell’area non è sufficiente se il calcolo concreto omette componenti economicamente rilevanti, quali l’utile dell’imprenditore e la corretta incidenza percentuale dei costi di costruzione. L’accertamento è quindi risultato viziato nella determinazione della base imponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato la rideterminazione del valore venale in comune commercio dell’area edificabile, sostenendo che l’ente impositore, pur avendo illustrato e provato il metodo utilizzato per determinare la base imponibile, non aveva correttamente considerato le componenti da portare in diminuzione. In particolare, non erano stati adeguatamente decurtati l’utile dell’imprenditore e i costi di costruzione determinati mediante la corretta applicazione della percentuale dei costi di diretta imputazione secondo il metodo diretto.
Norme richiamate
ICI – valore venale in comune commercio delle aree edificabili
Ai fini ICI, il valore dell’area edificabile deve riflettere il valore venale effettivo in comune commercio. La stima deve essere concreta, coerente e comprensiva delle componenti che incidono sul valore economico dell’operazione edilizia.
Criterio del costo di costruzione e metodo diretto
Nel determinare il valore dell’area mediante un procedimento fondato sui costi di costruzione, devono essere applicate correttamente le percentuali relative ai costi direttamente imputabili e devono essere considerate le voci che riducono il valore dell’area, compreso l’utile dell’imprenditore.
Massime di principio
- L’amministrazione finanziaria o l’ente locale deve dimostrare non solo il metodo astratto di stima, ma anche la correttezza dei singoli passaggi del calcolo.
- Nella valutazione di un’area edificabile occorre considerare tutti i costi e le componenti economiche che incidono sul valore effettivo, inclusi i costi di costruzione e il margine o utile dell’imprenditore.
- Un accertamento può essere illegittimo anche quando il criterio estimativo scelto è astrattamente corretto, se la sua applicazione concreta conduce a una sovrastima per omissione di costi o percentuali rilevanti.
- Il contribuente può contestare la pretesa dimostrando che la base imponibile è stata calcolata senza adeguate decurtazioni o con una percentuale di costi di costruzione non corretta.
- La stima del valore venale deve essere motivata in modo analitico e verificabile, così da consentire di controllare la corrispondenza tra il metodo dichiarato e il risultato finale.
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