Sentenza del 09/02/2015 n. 185 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Associazioni non riconosciute - Responsabilità associati - Responsabilità amministratori - Rappresentanza di fatto - Rappresentanza di diritto - Solidarietà - Ente impositore - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto l'associato personalmente e solidalmente responsabile dei debiti tributari dell'associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 38 c.c., sulla base di una procura formale che gli attribuiva la rappresentanza dell'ente. Il ricorrente contestava tale responsabilità, deducendo di non avere mai svolto attività negoziale o di rappresentanza effettiva verso terzi, come la sottoscrizione di contratti o l'organizzazione di corsi. L'Amministrazione non aveva fornito la prova di una concreta attività negoziale svolta dall'associato per conto dell'associazione.
La decisione
La pretesa tributaria nei confronti dell'associato è stata ritenuta illegittima. La mera titolarità formale della rappresentanza dell'associazione non è sufficiente a far sorgere la responsabilità personale e solidale per i debiti tributari dell'ente. È necessario dimostrare che il soggetto abbia effettivamente svolto attività negoziale o gestoria in nome e per conto dell'associazione. Poiché tale prova non è stata fornita, l'associato non può essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti tributari dell'ente.
Norme richiamate
Art. 38 del Codice civile
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità personale e solidale non deriva automaticamente dalla carica ricoperta o dalla rappresentanza formale, ma richiede la prova dell'effettiva attività svolta in nome e per conto dell'associazione.
Massime di principio
- Per attribuire a un associato la responsabilità personale per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, l'Amministrazione deve provare una concreta attività negoziale o gestoria svolta dal soggetto per conto dell'ente.
- La sola qualità di rappresentante legale, amministratore o procuratore formale non è sufficiente, se non è accompagnata da atti effettivi verso terzi o da una concreta gestione dell'associazione.
- L'onere della prova della partecipazione effettiva del soggetto agli atti dai quali derivano le obbligazioni grava sull'ente impositore.
- In assenza di tale prova, la responsabilità solidale dell'associato deve essere esclusa e la pretesa tributaria personale può essere annullata.
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