Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2015 n. 185 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - Associazioni non riconosciute - Responsabilità associati - Responsabilità amministratori - Rappresentanza di fatto - Rappresentanza di diritto - Solidarietà - Ente impositore - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto l'associato personalmente e solidalmente responsabile dei debiti tributari dell'associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 38 c.c., sulla base di una procura formale che gli attribuiva la rappresentanza dell'ente. Il ricorrente contestava tale responsabilità, deducendo di non avere mai svolto attività negoziale o di rappresentanza effettiva verso terzi, come la sottoscrizione di contratti o l'organizzazione di corsi. L'Amministrazione non aveva fornito la prova di una concreta attività negoziale svolta dall'associato per conto dell'associazione.

La decisione

La pretesa tributaria nei confronti dell'associato è stata ritenuta illegittima. La mera titolarità formale della rappresentanza dell'associazione non è sufficiente a far sorgere la responsabilità personale e solidale per i debiti tributari dell'ente. È necessario dimostrare che il soggetto abbia effettivamente svolto attività negoziale o gestoria in nome e per conto dell'associazione. Poiché tale prova non è stata fornita, l'associato non può essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti tributari dell'ente.

Norme richiamate

  • Art. 38 del Codice civile

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La responsabilità personale e solidale non deriva automaticamente dalla carica ricoperta o dalla rappresentanza formale, ma richiede la prova dell'effettiva attività svolta in nome e per conto dell'associazione.

Massime di principio

  • Per attribuire a un associato la responsabilità personale per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, l'Amministrazione deve provare una concreta attività negoziale o gestoria svolta dal soggetto per conto dell'ente.
  • La sola qualità di rappresentante legale, amministratore o procuratore formale non è sufficiente, se non è accompagnata da atti effettivi verso terzi o da una concreta gestione dell'associazione.
  • L'onere della prova della partecipazione effettiva del soggetto agli atti dai quali derivano le obbligazioni grava sull'ente impositore.
  • In assenza di tale prova, la responsabilità solidale dell'associato deve essere esclusa e la pretesa tributaria personale può essere annullata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.