Sentenza del 09/02/2015 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISE - Istituzione - Imposta senza finalità specifica - Compatibilità con l'ordinamento comunitario - Non sussiste - Potere di disapplicazione da parte del giudice nazionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice tributario ha rilevato l'incompatibilità della norma interna con il diritto dell'Unione europea, ha ritenuto sussistente il proprio potere di disapplicare la disposizione nazionale contrastante e ha ordinato il rimborso dell'addizionale indebitamente applicata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'addizionale provinciale sulle accise istituita dal d.l. 26/2007, sostenendo che fosse incompatibile con la Direttiva CE n. 118/2008. Tale direttiva vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti già soggetti ad accisa ulteriori imposte indirette, salvo che abbiano una finalità specifica. Poiché la normativa nazionale non indicava una finalità specifica dell'addizionale, l'imposta è stata ritenuta incompatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.
Norme richiamate
Direttiva CE n. 118/2008
Gli Stati membri non possono applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette a meno che esse non abbiano finalità specifiche.
La direttiva consente ulteriori imposte indirette sui prodotti già soggetti ad accisa soltanto quando perseguano una finalità specifica, distinta dalla mera acquisizione di entrate. In assenza di tale finalità, la disposizione nazionale deve essere disapplicata.
Decreto-legge n. 26/2007
La disposizione ha istituito l'addizionale provinciale sull'accisa, ma, secondo la decisione, non ha indicato una finalità specifica idonea a renderla compatibile con la disciplina europea.
Massime di principio
- Un'imposta nazionale o locale applicata a prodotti già gravati da accisa può essere legittima secondo il diritto dell'Unione soltanto se persegue una finalità specifica, chiaramente individuabile e ulteriore rispetto al finanziamento generale della spesa pubblica.
- L'assenza di una finalità specifica espressamente prevista dalla legge può comportare l'incompatibilità dell'imposta interna con una direttiva europea direttamente rilevante.
- Quando una norma nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il giudice nazionale deve disapplicarla nel caso concreto, senza applicarla al contribuente.
- La disapplicazione della norma incompatibile può comportare il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme versate, purché siano rispettati i requisiti processuali e probatori previsti per la domanda di rimborso.
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