Sentenza n. 1380/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 2.000 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 569 del 5 novembre 2024, non impugnata e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma di 2.000 euro, oltre agli accessori indicati nella pronuncia. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 novembre 2024 e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l’eventuale imposizione di una somma per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l’Amministrazione non aveva dimostrato di avere adempiuto. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, la somma di 2.000 euro sul portafoglio della carta docente della ricorrente, per le finalità previste dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel direttore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza della ricorrente e con un ulteriore termine di 60 giorni. Il TAR non ha riconosciuto allo stato la somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
prevedere la somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una misura coercitiva pecuniaria; nel caso concreto il TAR non l’ha applicata allo stato, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta e riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’ottemperanza anche per l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga obblighi alla pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma oggetto dell’ordine di esecuzione.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Sono richiamati dalla sentenza ottemperanda per le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento di obblighi imposti alla pubblica amministrazione da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione specifica del giudicato entro un termine ultimativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’attivazione alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- La misura coercitiva pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando il giudice abbia già predisposto una misura esecutiva alternativa, come la nomina di un commissario ad acta; la sua applicazione può essere rivalutata in seguito in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
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