Sentenza del 09/06/2015 n. 3257 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Cessione dell'impresa familiare - Grave malattia o decesso del titolare - Cessione a titolo oneroso - Plusvalenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la sussistenza della plusvalenza e la conseguente applicazione dell'imposta di registro, ritenendo prevalente la reale funzione dell'atto rispetto alla sua qualificazione formale come cessione onerosa. Il trasferimento dell'impresa familiare, determinato dalla grave malattia o dal decesso del titolare e finalizzato al subentro dei familiari, non costituisce di per sé un trasferimento di ricchezza tassabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del trasferimento di un'impresa familiare effettuato in seguito alla grave malattia o al decesso del titolare. Sebbene l'atto sia stato qualificato dalle parti come cessione a titolo oneroso, il trasferimento è stato ritenuto un mero strumento di regolarizzazione amministrativa, volto a consentire il subentro dei figli nell'attività del genitore che si ritira. In tale situazione non si verifica un effettivo trasferimento di ricchezza idoneo a generare una plusvalenza imponibile e, conseguentemente, non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro sulla plusvalenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 51
La norma è richiamata in relazione alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro. Nel caso esaminato, l'assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza impedisce di individuare una plusvalenza imponibile.
Legge n. 917/1986, art. 58
La disposizione è richiamata per il regime fiscale dei trasferimenti d'azienda e delle plusvalenze. La sua applicazione è stata esclusa nella fattispecie perché il passaggio dell'impresa familiare non è stato considerato un trasferimento produttivo di una plusvalenza fiscalmente rilevante.
Massime di principio
- Nella qualificazione fiscale di un atto occorre considerare la sua effettiva funzione economica e non soltanto la denominazione attribuita dalle parti.
- Il subentro dei familiari nell'impresa a seguito della grave malattia o del decesso del titolare può essere considerato una regolarizzazione della continuità aziendale, anziché una vera cessione onerosa.
- L'applicazione dell'imposta di registro sulla plusvalenza presuppone un effettivo trasferimento di ricchezza imponibile; in assenza di tale incremento patrimoniale, la plusvalenza non sussiste.
- La soluzione può dipendere dalle concrete circostanze dell'operazione: effettiva onerosità, pagamento di un corrispettivo, continuità dell'attività e finalità di mero riassetto familiare devono essere valutati complessivamente.
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