Circolare numero 193 del 29-12-2017
Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili. Ci si riferisce, nello specifico, alle casse edili, alle scuole di formazione professionali in edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che casse edili, scuole di formazione professionale per l’edilizia e comitati paritetici territoriali per la sicurezza, pur essendo enti bilaterali distinti, presentano caratteristiche comuni tali da ricondurli alle attività ausiliarie dell’edilizia. Dopo il precedente orientamento del 2014 e la successiva sospensione dei reinquadramenti, l’Istituto conclude che il corretto inquadramento previdenziale è il c.s.c. 11305 con codice Ateco 2007/2017 94.11.00, da applicare con effetto ex nunc dalle Strutture territoriali competenti.
Inquadramento previdenziale di casse edili, scuole edili e comitati paritetici per la sicurezza nel settore edilizia
Inquadramento previdenziale di casse edili, scuole edili e comitati paritetici per la sicurezza
La circolare interviene per definire il corretto inquadramento previdenziale di tre categorie di organismi operanti nel settore dell’edilizia: le casse edili, le scuole edili di formazione professionale e i comitati paritetici territoriali per la sicurezza. L’obiettivo è chiarire, alla luce degli approfondimenti svolti, quale debba essere la collocazione contributiva e statistica di tali enti, tenendo conto della loro natura bilaterale e delle funzioni effettivamente svolte.
Quadro generale delle casse edili e precedente evoluzione dell’inquadramento
Le casse edili sono enti paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore edile. Esse hanno un ruolo rilevante nell’assicurare ai lavoratori una parte del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro e prestazioni integrative in ambito previdenziale e assistenziale, finanziate mediante contributi in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore.
In origine, a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, tali enti erano stati classificati tra le attività ausiliarie dell’edilizia con c.s.c. 11305, salvo i casi in cui fossero già stati inquadrati in tale settore. Successivamente, con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014, a seguito di approfondimenti sulla natura dell’attività svolta, era stato disposto il passaggio dal settore Industria – attività ausiliaria dell’edilizia – al settore Terziario. Tuttavia, il messaggio n. 6099 del 17 luglio 2014 aveva sospeso l’efficacia dei provvedimenti di reinquadramento già notificati, chiedendo alle strutture territoriali di ripristinare la situazione precedente in attesa di ulteriori indicazioni.
Estensione dell’analisi a scuole edili e comitati paritetici
Gli ulteriori approfondimenti hanno evidenziato che, nel settore dell’edilizia, operano anche altri organismi di natura bilaterale con funzioni connesse all’attività principale delle imprese: le scuole edili di formazione professionale e i comitati paritetici territoriali per la sicurezza. Entrambe le categorie rientrano nella definizione di ente bilaterale prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e di organismo paritetico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le scuole edili svolgono attività di formazione professionale del personale edile in ambiti territoriali definiti, anche tramite interventi coordinati con le imprese del settore, in funzione delle specifiche esigenze aziendali. La circolare qualifica tali attività come una forma di esternalizzazione di compiti ausiliari rispetto alle funzioni principali delle imprese, prassi storicamente tipizzata nel settore.
I comitati paritetici territoriali per la sicurezza operano invece sul versante della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con compiti di programmazione formativa, elaborazione e raccolta di buone prassi, assistenza alle imprese per l’adempimento degli obblighi di sicurezza e sviluppo di azioni in materia prevenzionistica. La circolare sottolinea che, specie nei cantieri edili e nelle opere di ingegneria civile, tali attività presentano caratteristiche di complessità e rischio che giustificano il ricorso a organismi terzi bilaterali.
Elementi comuni che accomunano gli organismi esaminati
La circolare individua un tratto comune tra casse edili, scuole edili e comitati paritetici territoriali per la sicurezza: l’applicazione al rispettivo personale del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia. A questo si aggiungono altre tre condizioni rilevanti:
- svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle imprese con proprio personale;
- destinazione esclusiva dei servizi alle aziende del settore edilizia;
- svolgimento delle funzioni in un assetto bilaterale, con partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo l’Istituto, la contestuale presenza di tali caratteristiche consente di ricondurre tutti questi organismi alla medesima categoria previdenziale, quella delle attività ausiliarie dell’edilizia.
Nuovo inquadramento previdenziale e decorrenza
Alla luce di tali considerazioni, la circolare stabilisce che il più adeguato inquadramento previdenziale per casse edili, scuole di formazione professionale per l’edilizia e comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia è quello delle attività ausiliarie dell’edilizia, corrispondente al c.s.c. 11305 e al codice Ateco 2007/2017 94.11.00.
Le Strutture territoriali competenti dell’Istituto devono pertanto procedere al loro inquadramento sulla base di tali codici, con efficacia ex nunc, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995. La circolare non prevede ulteriori adempimenti o termini specifici, ma definisce il criterio da seguire per il corretto assetto contributivo e classificatorio di tali enti.
Punti principali
Contesto e precedente orientamento
Le casse edili sono enti paritetici del settore edile che gestiscono prestazioni economiche integrative finanziate da contributi a carico di datore di lavoro e lavoratore. In passato erano state classificate fra le attività ausiliarie dell’edilizia con c.s.c. 11305; nel 2014, con la circolare n. 80, era stato disposto il passaggio al settore Terziario, ma il messaggio n. 6099 del 17 luglio 2014 ne aveva sospeso l’efficacia, ripristinando la situazione precedente in attesa di ulteriori istruzioni.
Estensione dell’analisi ad altri organismi bilaterali
Gli approfondimenti non riguardano solo le casse edili, ma anche le scuole edili di formazione professionale e i comitati paritetici territoriali per la sicurezza. Entrambe le tipologie rientrano nella nozione di ente bilaterale e operano nel settore dell’edilizia con funzioni rispettivamente di formazione professionale e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Caratteristiche delle scuole edili e dei comitati paritetici
Le scuole edili curano la formazione professionale del personale edile in ambiti territoriali definiti, spesso svolgendo attività che le imprese affiderebbero al proprio personale interno. I comitati paritetici territoriali per la sicurezza svolgono attività di programmazione formativa, elaborazione di buone prassi, assistenza alle imprese e sviluppo di azioni in materia di salute e sicurezza, con una logica di esternalizzazione di compiti accessori rispetto all’attività principale delle imprese edili.
Elementi comuni che giustificano il medesimo inquadramento
L’Istituto evidenzia quattro condizioni comuni: svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile; destinazione esclusiva dei servizi alle aziende del settore edilizia; applicazione al personale del contratto collettivo dell’edilizia; svolgimento delle funzioni in un assetto bilaterale con rappresentanza di datori di lavoro e lavoratori. La compresenza di questi elementi porta a ricondurre tutti gli organismi alle attività ausiliarie dell’edilizia.
Nuovo inquadramento previdenziale e decorrenza
Il corretto inquadramento previdenziale viene individuato nel c.s.c. 11305 e nel codice Ateco 2007/2017 94.11.00. Le Strutture territoriali dell’Istituto devono procedere al relativo inquadramento con efficacia ex nunc, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.
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