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Circolare

Circolare numero 1 del 03-01-2018

Nell’ambito della presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le operazioni di conguaglio relative all’anno 2017, indicando termini, criteri di imputazione e modalità operative UniEmens per numerose fattispecie contributive. Vengono richiamati gli elementi variabili della retribuzione, il massimale contributivo, il contributo aggiuntivo IVS dell’1%, i compensi ferie, i fringe benefits, le auto aziendali, i prestiti ai dipendenti, il Fondo di Tesoreria TFR, la rivalutazione del TFR e le operazioni societarie. Sono inoltre fornite indicazioni specifiche per il recupero del contributo di solidarietà del 10% sulle contribuzioni destinate alla previdenza complementare.

Conguagli contributivi per l’anno 2017 e modalità UniEmens

Conguagli contributivi per l’anno 2017 e modalità UniEmens

La circolare fornisce le istruzioni per le operazioni di conguaglio contributivo relative all’anno 2017, con particolare attenzione alla corretta determinazione dell’imponibile contributivo e alla gestione, tramite UniEmens, delle principali fattispecie che incidono sulla base di calcolo. Le indicazioni riguardano sia gli elementi ordinari e variabili della retribuzione sia alcune componenti specifiche, come massimali, contributi aggiuntivi, fringe benefits, TFR al Fondo di Tesoreria e operazioni societarie.

Termini per l’effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio con la denuncia di competenza di dicembre 2017, con scadenza di pagamento 16 gennaio 2018, oppure con quella di gennaio 2018, con scadenza di pagamento 16 febbraio 2018. Per le operazioni connesse al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, la circolare consente l’inserimento anche nella denuncia di febbraio 2018, con scadenza di pagamento 16 marzo 2018, senza applicazione di oneri accessori.

Resta comunque fermo l’obbligo di versare o recuperare i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2018. Per alcune categorie di dipendenti pubblici, in particolare per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 può avvenire anche con la denuncia del mese di febbraio 2018.

Elementi variabili della retribuzione

La circolare richiama la disciplina del DM 7 ottobre 1993, secondo cui, quando nel corso del mese intervengono elementi o eventi che modificano la retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tenerne conto negli adempimenti e nel versamento dei contributi relativi al mese successivo, fermo restando che nell’ambito di ciascun anno solare deve sussistere corrispondenza tra retribuzione di competenza e retribuzione soggetta a contribuzione.

Tra gli eventi o elementi variabili sono indicati:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali, purché non a zero ore.

Sono considerate assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. Vengono inoltre ricompresi tra le variabili retributive i ratei di retribuzione del mese precedente dovuti ad assunzione intervenuta nel corso del mese, successivi all’elaborazione delle buste paga. In tali casi, la collocazione temporale dei contributi resta nel mese in cui è avvenuta l’assunzione.

La circolare precisa che, se l’assunzione interviene da gennaio a novembre, non sono necessari accorgimenti particolari; se invece interviene a dicembre e i ratei sono corrisposti con la retribuzione di gennaio, l’evento deve essere evidenziato nel flusso UniEmens. Gli eventi che hanno determinato variazioni in aumento o diminuzione della retribuzione imponibile di competenza di dicembre 2017 e i cui adempimenti sono assolti nel mese di gennaio 2018 vanno anch’essi evidenziati nel flusso, per consentire la gestione delle variabili e degli imponibili negativi e il recupero delle contribuzioni non dovute.

Ai fini della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, tali elementi si considerano secondo il principio di competenza, quindi riferiti a dicembre 2017; ai fini dell’applicazione del regime contributivo, invece, sono trattati come retribuzione di gennaio 2018, salvo il caso di imponibile negativo, nel quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Le stesse variabili devono essere considerate anche nella Certificazione Unica 2018 e nella dichiarazione 770/2018, nel computo dell’imponibile dell’anno 2017. La sistemazione contributiva degli elementi variabili, salvo il caso della maggiorazione del 18% per il personale ex legge n. 177/1976, deve avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento.

Massimale contributivo ex art. 2, comma 18, L. 335/1995

La circolare ricorda che l’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 prevede un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché per coloro che optano per il sistema contributivo. Per il 2017 il massimale è pari a 100.324 euro e deve essere rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il massimale si applica alla sola aliquota contributiva pensionistica IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992. La circolare ribadisce che il massimale non è frazionabile mensilmente e deve essere considerato anche quando l’anno sia retribuito solo in parte. In caso di rapporti successivi, le retribuzioni percepite nei precedenti rapporti si cumulano ai fini del massimale; il lavoratore deve quindi esibire al datore di lavoro successivo la Certificazione Unica del precedente datore o una dichiarazione sostitutiva. Nei rapporti simultanei, le retribuzioni dei diversi rapporti si cumulano ai fini del tetto.

Ogni datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore, contribuisce mensilmente fino al raggiungimento del massimale. Nel mese di superamento del tetto, la quota imponibile ai fini pensionistici per i due rapporti va calcolata in misura proporzionalmente ridotta. Se coesistono nel medesimo anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari con iscrizione alla Gestione Separata, le retribuzioni da lavoro subordinato non si cumulano con i compensi di collaborazione ai fini del massimale.

Modalità operative per il massimale e relative sistemazioni

Per i lavoratori soggetti al massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, nel mese in cui avviene il superamento, l’elemento di imponibile deve essere valorizzato entro il limite del massimale, mentre la parte eccedente va indicata separatamente con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento, l’imponibile sarà pari a zero, pur continuando a essere valorizzato l’elemento corrispondente.

Se nel corso dell’anno civile è stata effettuata un’erronea determinazione dell’imponibile, con versamento di contributi IVS anche sulla quota eccedente il massimale, o viceversa con mancato versamento di contributo IVS, la sistemazione deve essere effettuata in sede di conguaglio mediante le specifiche modalità UniEmens richiamate dalla circolare.

Contributo aggiuntivo IVS dell’1%

L’art. 3-ter della legge n. 438/1992 istituisce, per i regimi pensionistici con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%, un contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2017 tale limite è pari a 46.123 euro, corrispondenti a 3.844 euro mensili.

La circolare evidenzia che, ai fini del versamento, va applicato il criterio della mensilizzazione del limite, il quale può richiedere conguagli a credito o a debito. Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti restano ferme le precisazioni già fornite con il messaggio Hermes n. 5327/2015.

Le operazioni di conguaglio sono necessarie anche nei rapporti di lavoro simultanei o successivi nel corso dell’anno, poiché le retribuzioni si cumulano ai fini del superamento della prima fascia. Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro successivo la Certificazione Unica o una dichiarazione sostitutiva delle retribuzioni già percepite. Il conguaglio deve essere effettuato a fine anno, o nel mese di cessazione del rapporto, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo. Nei rapporti simultanei, di regola, effettua il conguaglio il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata. Se a dicembre 2017 il rapporto è in essere con un solo datore, quest’ultimo procede al conguaglio sulla base delle certificazioni ricevute.

Quando i contributi sono assolti con la denuncia di gennaio 2018, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2017 di 46.123 euro, poiché ai fini del regime contributivo tali componenti sono considerate retribuzione di gennaio 2018. La gestione a livello individuale richiede la compilazione dell’apposito elemento UniEmens secondo il documento tecnico richiamato.

Compensi ferie non godute e recupero dei contributi

La circolare conferma che il compenso per ferie non godute, anche se non materialmente corrisposto, è assoggettabile a contribuzione ai sensi della deliberazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993, e i relativi adempimenti possono essere assolti nel mese successivo a quello di maturazione. L’obbligo contributivo sul compenso ferie non limita il successivo diritto del lavoratore a fruire effettivamente delle ferie.

Se le ferie vengono godute in un momento successivo, il contributo già versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro. Il relativo importo deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno, ovvero del mese dal 1° gennaio 2005, al quale era stato imputato.

Modalità UniEmens per il recupero del compenso ferie

Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per compenso ferie. Mediante la variabile retributiva con causale FERIE, il datore di lavoro può, al momento della fruizione effettiva delle ferie, ridurre l’imponibile dell’anno e del mese in cui il compenso era stato assoggettato a contribuzione e, contemporaneamente, recuperare una quota o l’intera contribuzione già versata.

Fringe benefits, auto aziendali e prestiti ai dipendenti

Per i fringe benefits, l’art. 51, comma 3, del TUIR prevede che non concorra a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; in caso di superamento, l’intero valore concorre a formare il reddito. La circolare richiama anche la possibilità, introdotta dalla legge n. 208/2015, di erogare beni e servizi tramite documenti di legittimazione cartacei o elettronici con valore nominale.

In sede di conguaglio, se il valore complessivo dei beni o servizi supera il limite, l’azienda deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non soltanto la parte eccedente. Ai fini del limite devono essere considerati anche i beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite, il datore di lavoro che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati, mentre ai fini fiscali viene trattenuta anche l’IRPEF relativa al fringe benefit erogato dal precedente datore.

La circolare richiama poi il criterio di calcolo per le auto aziendali ad uso promiscuo: il valore dell’utilizzo privato del veicolo va determinato su una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, di cui il 30% riferito all’uso privato, moltiplicato per il valore chilometrico ACI.

Per i prestiti ai dipendenti, il compenso in natura va determinato assumendo il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito; il tasso di riferimento BCE è indicato pari allo 0,00%.

Fondo di Tesoreria: conguagli e aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Le aziende soggette al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria devono effettuare il versamento mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. In occasione del conguaglio, devono regolarizzare eventuali differenze a debito o a credito e le connesse misure compensative.

Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi verso il Fondo operano se, alla fine dell’anno solare, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso, le aziende devono versare anche le quote relative ai mesi pregressi a decorrere dall’inizio dell’attività. Il versamento in sede di conguaglio di fine anno va maggiorato del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data del pagamento, pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento del costo della vita; se la variazione ISTAT è negativa, il tasso non può comunque essere inferiore all’1,5%.

Le aziende costituite nell’anno che al 31 dicembre 2017 hanno raggiunto il limite dei 50 addetti devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di presentazione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2018, cioè entro il 31 marzo 2018.

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

La circolare ricorda che il TFR, ad eccezione di quello maturato nell’anno, va rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso composto da 1,5% fisso più il 75% dell’aumento del costo della vita ISTAT. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla cessazione del rapporto, e l’incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere attribuito alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme rivalutate va versata all’Erario l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000, nella misura del 17% a decorrere dalle rivalutazioni dal 1° gennaio 2015.

Entro dicembre 2017, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2018, i datori di lavoro possono compensare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria. Per determinare l’ammontare, può essere calcolata una rivalutazione presunta delle quote di TFR trasferite al Fondo, utilizzando l’ultimo o il penultimo indice ISTAT.

I datori di lavoro devono determinare, per i lavoratori interessati nel 2017, la rivalutazione ex art. 2120 c.c. separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda e calcolare su di essa l’imposta sostitutiva del 17% secondo le modalità dell’Agenzia delle Entrate. L’importo può essere recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS; eventuali somme conguagliate in eccedenza possono essere restituite tramite le sezioni DenunciaIndividuale e DenunciaAziendale secondo le regole tecniche UniEmens.

Operazioni societarie e passaggio di lavoratori

In caso di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c., nonché nelle ipotesi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, che è anche tenuto al rilascio della Certificazione Unica. Il conguaglio va eseguito sulla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, comprese le erogazioni stabilite dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits.

La circolare richiama l’uso degli appositi codici "2" e "2T" nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra, anche per effetto di operazioni societarie, con indicazione della matricola di provenienza. Dal 1° gennaio 2010 il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive tramite il nuovo elemento UniEmens, valorizzando l’elemento con il codice dell’azienda di provenienza.

Recupero del contributo di solidarietà del 10% per la previdenza complementare

L’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse dalla quota di TFR, destinate alla previdenza complementare, sia dovuto il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 103/1991 convertito dalla legge n. 166/1991. Il comma 2 dello stesso articolo dispone inoltre che l’1% del gettito confluisca nel Fondo di garanzia ex art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992.

Se si rendono necessari recuperi di contribuzione, sia in sede di conguaglio sia nel corso dell’anno, i datori di lavoro possono utilizzare i codici causale UniEmens L938, per il recupero del contributo di solidarietà 10% per i lavoratori iscritti al FPLD e agli altri Fondi gestiti dall’INPS, e L939, per il recupero relativo ai dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai al 31.12.2002.

Punti principali

Termini per il conguaglio

I datori di lavoro possono effettuare i conguagli con la denuncia di dicembre 2017, con quella di gennaio 2018 e, per le quote TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, anche con la denuncia di febbraio 2018 senza oneri accessori. Per il personale iscritto al Fondo Pensioni Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% può avvenire con la denuncia di febbraio 2018.

Elementi variabili della retribuzione

Sono richiamati gli eventi che incidono sulla retribuzione imponibile e che possono essere regolarizzati nel mese successivo secondo il DM 7 ottobre 1993, con imputazione contributiva al mese in cui avviene l’evento ai fini assicurativi e al mese di gennaio 2018 ai fini contributivi. La circolare precisa anche il trattamento dei ratei da assunzione nel corso del mese, l’obbligo di evidenziazione in UniEmens e la gestione degli imponibili negativi.

Massimale contributivo e contributo aggiuntivo IVS dell’1%

Vengono ribadite le regole sul massimale annuo di base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, pari per il 2017 a 100.324 euro, e sul contributo aggiuntivo IVS dell’1% ex art. 3-ter L. 438/1992, con limite 2017 pari a 46.123 euro. Sono illustrate le modalità di cumulo tra rapporti successivi o simultanei, le condizioni di superamento dei tetti e le operazioni di conguaglio in UniEmens.

Ferie non godute e recupero contributivo

Il compenso per ferie non godute è assoggettabile a contribuzione anche se non corrisposto, ma se le ferie vengono poi effettivamente fruite il contributo già versato non è più dovuto e deve essere recuperato. Il recupero avviene nel flusso UniEmens tramite la variabile retributiva con causale FERIE, che consente anche di ridurre l’imponibile dell’anno e del mese originariamente interessati.

Fringe benefits, auto aziendali e prestiti ai dipendenti

Per i fringe benefits l’esenzione opera fino a 258,23 euro annui; in caso di superamento il valore complessivo diventa imponibile, tenendo conto anche di quanto erogato da precedenti datori di lavoro. Per le auto aziendali ad uso promiscuo si conferma il criterio forfetario del 30% su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui; per i prestiti ai dipendenti si applica il 50% della differenza tra interessi al tasso ufficiale di riferimento e interessi al tasso applicato, con tasso BCE pari allo 0,00%.

TFR al Fondo di Tesoreria e rivalutazione

La circolare disciplina il versamento mensile delle quote TFR al Fondo di Tesoreria, i conguagli a fine anno o alla cessazione, la rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo e l’imposta sostitutiva del 17%. Sono fornite indicazioni per il recupero dell’imposta in sede di conguaglio, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006 e per la dichiarazione da trasmettere entro il 31 marzo 2018 se al 31 dicembre 2017 è stato raggiunto il limite dei 50 addetti.

Operazioni societarie e recupero del contributo di solidarietà

In caso di operazioni societarie con passaggio di lavoratori o cessione del contratto, il conguaglio va effettuato dal datore di lavoro subentrante sull’intera retribuzione annua, incluse le erogazioni di secondo livello, le liberalità e i fringe benefits. Viene inoltre disciplinato il recupero del contributo di solidarietà del 10% ex art. 16 D.Lgs. 252/2005 tramite specifici codici causale UniEmens, distinti per FPLD e per dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai.

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