Circolare numero 191 del 28-12-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Europea Piccole Imprese-Unione Coltivatori Italiani (CEPI-UCI) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Indice 1. Premessa. 2. Modalità di riscossione. 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa. 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa. 5. Costi. 6. Clausola di salvaguardia. 7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 8. Durata e recesso. 9. Istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CEPI-UCI per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la protezione dei dati personali, la durata e il recesso, nonché le istruzioni contabili per la registrazione delle trattenute e dei rapporti finanziari.
Convenzione INPS-CEPI-UCI per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Convenzione INPS-CEPI-UCI per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 26 ottobre 2017 tra INPS e CEPI-UCI per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento disciplina in modo organico modalità di riscossione, gestione delle deleghe, revoche, costi, responsabilità, durata dell’accordo e riflessi contabili.
Modalità di riscossione dei contributi associativi
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS deve indicare sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria della stessa.
La circolare precisa che il cumulo con i contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’Istituto non è tenuto ad alcuna esazione coattiva delle somme dovute a titolo di quota associativa.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota. L’invio avviene per via telematica, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali".
In parallelo all’inserimento telematico, l’Associazione deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.
Le Strutture INPS competenti validano le deleghe inserite nel portale mediante riscontro con la documentazione cartacea ricevuta. Se pervengono due o più deleghe dello stesso soggetto in favore di Associazioni diverse, produce effetti la prima delega ricevuta dall’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella precedente.
Revoca della delega
La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorrente è esclusivamente tra l’associato e l’Associazione. Di conseguenza, le comunicazioni inerenti tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio e facoltà di recesso
I costi del servizio di riscossione, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono fissati come segue:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,54, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 2,32;
- gestione singolo modello F24: € 0,21.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. Ricevuta tale comunicazione, l’Associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e contenzioso
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. La clausola di salvaguardia si estende, in particolare, ai casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, qualora insorgano controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, sulla base di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. Resta inoltre possibile il recesso unilaterale dell’INPS in tutti i casi in cui siano riscontrabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti sono tenute al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti verso gli interessati e agli obblighi di responsabilità verso terzi e verso il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata della convenzione, rinnovo e comunicazioni dell’Associazione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve inoltrare richiesta all’Istituto almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitare con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione eventualmente richiesta.
La circolare indica infine che la sede della CEPI-UCI è in Roma, Via del Tritone n. 169.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute operate per conto della CEPI-UCI viene istituito il conto GPN25190, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Europea Piccole Imprese-Unione Coltivatori Italiani (CEPI-UCI)".
Sono inoltre istituiti i conti:
- GPN35190, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto della CEPI-UCI;
- GPn11190, per il debito verso la CEPI-UCI per contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione sono demandate direttamente alla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Premessa e finalità della convenzione
In data 26 ottobre 2017 INPS e CEPI-UCI hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, già approvata con Determinazione presidenziale n. 181/2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Modalità di riscossione
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, per il quale l’Istituto non ha alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione trasmette all’INPS, sotto la propria responsabilità, per via telematica tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione della quota, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare. Contestualmente deve inviare alla Struttura INPS competente le deleghe cartacee con copia del documento di identità, sottoscritte secondo il fac-simile concordato. Le Strutture INPS validano le deleghe telematiche mediante riscontro con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe rilasciate dallo stesso soggetto a favore di Associazioni diverse, vale la prima pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere rivolta all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota, procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,54; gestione revoca deleghe sindacali € 2,32; gestione singolo modello F24 € 0,21. La variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Se sorgono controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Protezione dei dati personali
Le Parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, con eventuale documentazione a supporto. La sede della CEPI-UCI è indicata in Roma, Via del Tritone n. 169.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute è istituito il conto GPN25190, relativo ai contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto di CEPI-UCI. Sono inoltre istituiti i conti GPN35190 per l’accreditamento dei contributi e GPn11190 per il debito verso CEPI-UCI. La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata direttamente alla Sede centrale, Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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