Cassazione Civile, Ordinanza n. 06075/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal preteso obbligo, in capo a una società di capitali che eroga prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN, di versare all’ente previdenziale di categoria un contributo pari al 2% calcolato sul fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese e rimborsate dal servizio sanitario nazionale. La fondazione sosteneva che la base imponibile dovesse comprendere l’intero fatturato delle prestazioni rese con apporto di medici specialisti esterni in collaborazione libero-professionale. La società contestava invece che, per una specifica attività sanitaria di ossigenoterapia iperbarica, l’apporto del medico specialista non fosse necessario se non in casi di emergenza, essendo l’attività ordinariamente monitorata da un tecnico e il medico soltanto reperibile. La Corte d’appello aveva accolto il gravame della società, ritenendo che in concreto mancassero prestazioni specialistiche imponibili ai sensi dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004. Con il ricorso per cassazione la fondazione deduceva violazione di legge, lamentando l’erronea esclusione del credito contributivo e la mancata considerazione dell’obbligo di calcolare il 2% sull’intero fatturato relativo alle prestazioni specialistiche convenzionate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il contributo del 2% previsto dall’art. 1, comma 39, L. n. 243/2004 si applica al fatturato annuo relativo a prestazioni specialistiche rese e rimborsate dal SSN ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri in collaborazione autonoma libero-professionale, con esclusione del fatturato riferito a prestazioni specialistiche eseguite senza tale apporto. Ha quindi osservato che la questione della concreta individuazione della base di calcolo, cioè se nel caso concreto vi fossero o meno prestazioni specialistiche imponibili con apporto dei professionisti, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Poiché la Corte d’appello aveva accertato che, nella specie, l’attività contestata non comportava prestazioni specialistiche ulteriori rispetto all’attività sanitaria complessiva della società e che il medico specialistico era richiesto solo in termini di reperibilità/emergenza, il ricorso è stato respinto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39
Il contributo è dovuto dalle società di capitali sul fatturato annuo relativo a prestazioni specialistiche rese e rimborsate dal SSN con apporto di medici o odontoiatri in collaborazione libero-professionale; resta escluso il fatturato di prestazioni specialistiche svolte senza tale apporto.
d.lgs. n. 502/1992, artt. 8-quinquies, 8-sexies, 15-nonies, comma 4, come modificato dal d.lgs. n. 229/1999
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell’assoggettamento contributivo delle prestazioni rese in regime di accreditamento.
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1, commi 3 e 4; 2, commi 1 e 2
Richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina istitutiva e del finanziamento dell’ente previdenziale.
D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120
Richiamati per il criterio dell’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali e spese generali nella determinazione della base contributiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La contribuzione percentuale dovuta da società che operano in regime di accreditamento va commisurata al fatturato relativo a prestazioni specialistiche effettivamente rese con l’apporto di medici o odontoiatri in collaborazione libero-professionale; non rilevano le attività svolte senza tale apporto professionale.
- L’accertamento circa la concreta sussistenza, in una determinata prestazione sanitaria, del requisito dell’apporto specialistico ai fini dell’obbligo contributivo è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione.
- Quando il giudice di merito esclude che la prestazione sanitaria contestata comporti una distinta attività specialistica imponibile, perché il medico è solo reperibile per emergenze e l’attività è svolta stabilmente da altre figure, viene meno la base di calcolo del contributo preteso sull’intero fatturato.
- Il ricorso per cassazione che contesti la ricostruzione della base imponibile contributiva, senza denunciare un errore di diritto ma mirando in sostanza a una nuova valutazione del fatto, è destinato al rigetto.
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