Sentenza del 16/05/2016 n. 4282 - Comm. Trib. Prov. Milano
IPOTECA - Iscrizione - Notifica preventiva dell'intimazione ad adempiere - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore anche senza la previa notifica di un’intimazione ad adempiere, poiché l’ipoteca non costituisce un atto dell’esecuzione forzata né è necessariamente diretta o preordinata all’avvio dell’espropriazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’iscrizione dell’ipoteca fosse illegittima perché effettuata senza la preventiva notifica di un’intimazione ad adempiere. La questione riguardava quindi la necessità di notificare tale atto prima dell’iscrizione della garanzia ipotecaria.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 19668/2014
L’iscrizione ipotecaria esattoriale ha natura di garanzia reale e non costituisce un atto dell’espropriazione forzata. Pertanto, non richiede necessariamente la preventiva notifica di un’intimazione ad adempiere.
Massime di principio
- L’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agente della riscossione può essere effettuata senza una preventiva intimazione ad adempiere, purché sussistano gli altri presupposti di legge.
- L’ipoteca esattoriale è una misura di garanzia del credito e non coincide con l’avvio dell’esecuzione forzata; per questo non richiede tutte le formalità proprie degli atti esecutivi.
- La mancata notifica dell’intimazione ad adempiere, da sola, non determina l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.
- Restano verificabili altri eventuali vizi, come la mancata notifica della cartella o dell’atto presupposto, l’inesistenza del debito, la prescrizione, l’erronea individuazione dell’immobile o il mancato rispetto delle soglie e delle condizioni previste dalla normativa applicabile.
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