Circolare numero 77 del 26-05-2021
Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019. Si forniscono altresì le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina del nuovo Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali, istituito ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 148/2015 e recepito dal D.I. 27/12/2019 n. 104125. Definisce finalità, beneficiari, natura giuridica e obblighi di bilancio, prestazioni (assegno ordinario e contribuzione correlata), condizioni di operatività legate alla nomina del Comitato amministratore, modalità di finanziamento (contributo ordinario e addizionale), codifica aziendale e istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens e la rilevazione contabile.
Istituzione e disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (D.I. 27/12/2019 n. 104125)
Punti principali
Quadro normativo
Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/9/2015 n. 148; l'accordo istitutivo tra Confprofessioni e sindacati del 3/10/2017 è stato recepito con D.I. n. 104125/2019 e pubblicato nella G.U. (2/3/2020).
Finalità e ambito di applicazione
Fornire tutela in costanza di rapporto per riduzione o sospensione dell'attività (causali integrazione salariale ord./straord.), erogare prestazioni integrative e finanziare attività formative; rivolto ai datori di lavoro del settore delle attività professionali con media>3 dipendenti (codici ATECO allegato).
Beneficiari ed esclusioni
Beneficiari: lavoratori dipendenti del settore e apprendisti professionalizzanti; esclusi i dirigenti. Soggetti tenuti al versamento: datori di lavoro del settore che occupano mediamente più di tre dipendenti.
Natura giuridica e gestione
Il Fondo non ha personalità giuridica; è una gestione INPS con autonoma gestione finanziaria/patrimoniale, obbligo di bilancio in pareggio e obbligo di bilancio tecnico di previsione a 8 anni; oneri di amministrazione a carico del Fondo.
Operatività e Comitato amministratore
Le prestazioni ordinarie possono essere erogate solo dopo la costituzione del Comitato amministratore (nomina ministeriale); le domande si considerano ammissibili dalla data di costituzione del Comitato, con effetti retroattivi fino a 15 giorni prima.
Prestazioni
Erogazione di un assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'orario secondo art.7 del D.I.; accredito della contribuzione correlata alla gestione di iscrizione del lavoratore (ai sensi dell'art.34 D.lgs.148/2015). I dettagli operativi saranno forniti con successiva circolare.
Finanziamento - contributo ordinario
Contributo ordinario mensile: 0,45% (due terzi datore/uno terzo lavoratore) per aziende con media>3 e ≤15 dipendenti; 0,65% per aziende con media>15. Dovuto dal periodo paga in corso all'entrata in vigore del D.I. (marzo 2020).
Finanziamento - contributo addizionale
In caso di erogazione dell'assegno ordinario è dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari al 4% sulle retribuzioni perse dai lavoratori fruitori della prestazione.
Codifica aziende e Uniemens
Le posizioni del settore riceveranno il codice di autorizzazione "0S" (Fondo attività professionali); per aziende multi-matricola esistono i codici "6G" e "2C" per gestire il requisito occupazionale. Per il periodo marzo 2020–aprile 2021 sono previsti codici Uniemens M179 (da >3 a 15) e M189 (da >15) per esporre imponibile e contributo; recuperi verso il FIS con codice L220.
Istruzioni contabili
Istituita la gestione contabile CP con contabilità separata CPR; conti per contributo ordinario: CPR21110 (competenze anni precedenti) e CPR21170 (anno in corso); conti per DM10 accertati: CPR21120 e CPR21180; recuperi L220 imputati a FRR34100.
Ricorsi amministrativi
I ricorsi contro i provvedimenti del Fondo si propongono al Comitato amministratore del Fondo in unica istanza; devono essere indirizzati al Comitato presso la Direzione generale INPS.
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