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Regolamento

R.R. Lombardia 20/2003

Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003

Normativa regionaleR.R. Lombardia 20/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Lombardia 16 settembre 2003, n. 20 integra il r.r. 4 agosto 2003, n. 16 sospendendo fino al 1° gennaio 2004 l’efficacia di specifiche disposizioni sugli artt. 18 e 21. È un atto ormai superato, legato a un periodo temporale concluso e oggi privo di utilità applicativa.

Sospensione temporanea di alcune disposizioni del regolamento regionale lombardo sulla caccia

Sospensione temporanea di disposizioni del regolamento venatorio lombardo

Il regolamento regionale della Lombardia n. 20 del 16 settembre 2003 interviene sul regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16, relativo all’attuazione della disciplina regionale sulla protezione della fauna selvatica e sull’attività venatoria. La sua funzione è esclusivamente integrativa e temporanea, poiché introduce una sospensione di efficacia limitata nel tempo.

Ambito e contenuto dell’intervento

L’atto non riscrive in modo generale la disciplina venatoria, ma aggiunge al r.r. n. 16 del 2003 un nuovo articolo 26-bis, destinato a incidere solo su alcune previsioni specifiche del regolamento principale.

Sospensione dell’efficacia di specifiche disposizioni

La modifica prevede che siano sospese fino al 1° gennaio 2004:

  • le disposizioni di cui all’art. 18, comma 2, del r.r. 4 agosto 2003, n. 16;
  • le disposizioni di cui all’art. 21, comma 4, terzo e quarto capoverso, del medesimo regolamento.

La sospensione ha quindi natura transitoria e opera solo entro il termine indicato, dopo il quale le disposizioni sospese tornano efficaci secondo il regime ordinario del regolamento di riferimento.

Decorrenza e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La sua efficacia sostanziale è tuttavia limitata dal fatto che le sospensioni introdotte cessano il 1° gennaio 2004.

Utilità applicativa attuale

L’atto è da considerarsi deprecato/obsoleto, perché disciplina una sospensione temporanea ormai scaduta e, per effetto delle successive abrogazioni richiamate nel testo, non presenta oggi un interesse applicativo autonomo.

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