Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 17/2003

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

Normativa regionaleL.R. Lombardia 17/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia la prevenzione e la bonifica dell’amianto, il censimento dei siti e degli impianti, il sostegno agli ex esposti, gli incentivi per la rimozione e i contributi per piccoli quantitativi. Prevede il PRAL, registri presso le ASL, obblighi di comunicazione dei proprietari, controlli e sanzioni. Alcune misure finanziarie e incentivi sono legati a specifici esercizi o periodi, quindi oggi hanno rilievo soprattutto per gli effetti ancora pendenti.

Norme regionali lombarde per il risanamento ambientale, la bonifica, il censimento e lo smaltimento dell’amianto

Norme per il risanamento ambientale, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto in Lombardia

La legge regionale della Lombardia definisce un quadro organico per la prevenzione dei rischi da amianto, il censimento dei manufatti e dei siti contaminati, la pianificazione degli interventi di bonifica e lo smaltimento. Disciplina inoltre il sostegno ai soggetti ex esposti e prevede strumenti di controllo, registri, incentivi e contributi.

Finalità e obiettivi generali

La legge attua la normativa statale sulla cessazione dell’impiego dell’amianto ed estende il proprio ambito anche all’amianto in matrice compatta. Gli obiettivi comprendono la tutela della salute pubblica, la prevenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto, la diffusione di iniziative informative e formative, il sostegno agli ex esposti colpiti da patologie asbesto-correlate, la sorveglianza sanitaria, e la promozione di finanziamenti agevolati per la rimozione dell’amianto.

La Regione favorisce la sostituzione dei manufatti contenenti amianto con materiali ecologici e promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici. In coerenza con i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti, la Regione può inoltre prevedere criteri per riservare agli impianti lombardi il trattamento o lo smaltimento di quote di rifiuti contenenti amianto provenienti dalla rimozione sul territorio regionale.

Politiche di sostegno e sorveglianza sanitaria degli ex esposti

La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti all’amianto colpiti da malattie asbesto-correlate e istituisce un fondo dedicato. Il programma di sorveglianza sanitaria è attuato tramite le UOOML o il dipartimento oncologico provinciale competente, in sedi adeguate e prossime alle aree di criticità.

L’accesso alla sorveglianza sanitaria avviene:

  • tramite richiesta alla ASL di appartenenza;
  • oppure tramite consenso espresso nella domanda di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all’INAIL, per la segnalazione del nominativo alla ASL.

La Giunta regionale individua le aree di criticità sulla base del registro regionale dei mesoteliomi e dell’incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate.

Iniziative di rimozione e incentivi

La Regione prevede incentivi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e, nei casi stabiliti dalla Giunta regionale, anche per il ripristino dei manufatti successivo alla rimozione. Gli incentivi possono essere concessi anche come contributi in capitale a fondo perduto.

La disciplina attuativa è demandata a deliberazioni della Giunta regionale, che definiscono:

  • criteri e termini;
  • modalità di presentazione delle domande;
  • tipologie di incentivi;
  • categorie di beneficiari, pubblici o privati.

Agli incentivi si applica la disciplina regionale sulla partecipazione alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea richiamata dalla legge.

Contributi per piccoli quantitativi di amianto

Per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, definite come quantitativi inferiori a 30 mq e a 450 kg, sono previsti contributi a fondo perduto ai comuni.

La Regione prevede anche contributi per:

  • soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da abitazioni civili, pertinenze e edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;
  • comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.

La Giunta regionale stabilisce criteri, priorità, termini, modalità di domanda, modalità di erogazione, spesa massima ammissibile, criteri di ammissibilità, condizioni del bando per le aziende convenzionate e criteri di eventuale revoca. I fondi sono ripartiti tra i comuni che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, fino a un massimo del 30% della spesa ammissibile, per un numero minimo di interventi previsto nel bando.

Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL)

La Regione approva il PRAL con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con la commissione consiliare competente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il piano ha durata quinquennale ed è aggiornato almeno ogni due anni, oltre che in caso di modifiche legislative o di nuove conoscenze emerse dall’attuazione.

Il PRAL costituisce lo strumento di programmazione delle azioni, delle risorse e degli strumenti necessari al raggiungimento delle finalità della legge. La sua elaborazione è affidata a una commissione interdisciplinare tecnico-scientifica istituita dalle direzioni generali competenti.

Contenuti del PRAL

Il piano regionale comprende, in particolare:

  • il censimento di impianti, edifici, siti e mezzi di trasporto con presenza di amianto, effettuato da ASL con province e comuni, con aggiornamento annuale delle stime;
  • la mappatura georeferenziata dell’amianto da parte di ARPA;
  • il monitoraggio della concentrazione di fibre di amianto nell’aria;
  • criteri per valutare il rischio e definire le priorità di bonifica;
  • il monitoraggio sanitario ed epidemiologico, con raccolta dati, sorveglianza degli esposti ed ex esposti e utilizzo del registro regionale dei mesoteliomi;
  • linee di indirizzo e coordinamento per ASL e ARPA;
  • criteri per il piano regionale di smaltimento, compreso il censimento delle imprese, l’individuazione degli impianti disponibili e le linee guida per la localizzazione di siti idonei;
  • strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori pubblici e delle imprese;
  • iniziative comunali di informazione e coinvolgimento della popolazione;
  • iniziative, in collaborazione con le province, per l’innovazione tecnologica nello smaltimento.

Registri, censimenti e obblighi informativi

Entro 30 giorni dall’approvazione del PRAL sono istituiti presso ogni ASL competente:

  • un registro pubblico di edifici, impianti, mezzi di trasporto e luoghi con presenza o contaminazione da amianto, con indicazione di tipo di amianto, localizzazione, stato di conservazione, quantità presunta, pericolosità di dispersione e priorità di bonifica;
  • un registro delle imprese che effettuano bonifica e smaltimento di amianto o materiali contenenti amianto.

Il PRAL definisce le modalità di tenuta e aggiornamento dei registri. Le ASL raccolgono inoltre i dati sulle imprese e sugli addetti che utilizzano indirettamente l’amianto o svolgono attività di bonifica e smaltimento. Le imprese interessate devono trasmettere la relazione annuale prevista dalla normativa statale entro il mese di marzo dell’anno successivo, anche se l’attività sia cessata.

I soggetti pubblici e privati proprietari devono comunicare la presenza di amianto:

  • per edifici, impianti o luoghi, alla ASL competente;
  • per mezzi di trasporto, alla ASL competente e all’amministrazione provinciale;
  • per impianti di smaltimento, alla ASL competente e all’amministrazione provinciale, con aggiornamento annuale dei quantitativi smaltiti.

La tipologia e il dettaglio delle informazioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per accedere alle procedure semplificate e ai contributi.

Laboratori e controlli tecnici

I laboratori pubblici e privati che eseguono analisi sull’amianto devono rispettare i requisiti del decreto ministeriale 14 maggio 1996 e sottostare a specifici programmi di controllo qualità per le analisi in aria e su campioni massivi. Il PRAL disciplina criteri e modalità di accreditamento dei laboratori e i relativi controlli di qualità.

Organismi di controllo e informazione pubblica

È istituito un Nucleo amianto presso la Direzione generale Sanità con funzioni di sovrintendenza e monitoraggio dell’attuazione del PRAL. La Giunta regionale predispone inoltre un piano informativo rivolto alla popolazione, articolato in fasi successive, per comunicare modalità e tempi dei censimenti, l’aggiornamento dei dati e gli interventi realizzati, anche attraverso strumenti differenziati su base provinciale.

Sanzioni e verifiche

La mancata comunicazione della presenza di amianto comporta una sanzione amministrativa da 100 a 1.500 euro, irrogata e riscossa dai comuni. I proventi sono destinati alla copertura dei costi del procedimento sanzionatorio, ad azioni di informazione per la rimozione dei manufatti contenenti amianto, all’incentivazione delle rimozioni e agli interventi comunali di rimozione o di bonifica dei rifiuti abbandonati contenenti amianto.

La Giunta regionale definisce i criteri di applicazione delle sanzioni, tenendo conto di quantità, pericolosità e stato di conservazione del materiale. Se viene accertata presenza di amianto non censito, il comune ingiunge al proprietario di far stimare lo stato di conservazione secondo un protocollo regionale; in caso di inerzia, la stima è effettuata dall’ASL con rivalsa delle spese sul proprietario.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti con cadenza biennale, sulla base di una relazione della Giunta regionale che documenta censimenti, mappature, bonifiche, smaltimento, interventi di tutela sanitaria, iniziative informative e criticità emerse. La Giunta rende accessibili i dati e le informazioni raccolte e il Consiglio pubblica la relazione e gli eventuali documenti conclusivi dell’esame.

Aspetti finanziari

La legge contiene autorizzazioni di spesa riferite a specifici esercizi finanziari e a interventi successivamente introdotti. Le principali coperture riguardano:

  • i contributi iniziali e le azioni informative;
  • gli oneri derivanti dalle successive modifiche del 2012;
  • gli incentivi per la rimozione introdotti nel 2021.

Si tratta in larga parte di previsioni finanziarie legate a periodi già trascorsi o a specifici bandi/stanziamenti, che oggi hanno soprattutto rilievo storico o per eventuali procedimenti ancora aperti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.