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Regolamento

R.R. Lombardia 19/2003

Modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, istituita con L.R. 14 gennaio 2000 n. 2

Normativa regionaleR.R. Lombardia 19/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, composizione, nomina, durata, convocazione, quorum, votazioni e attribuzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. Definisce anche termini per pareri su Piano sanitario regionale, edilizia sanitaria e revoca dei direttori generali. È atto ormai datato e riferito all’organizzazione regionale del 2003.

Costituzione e funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

Il regolamento disciplina la composizione, la costituzione e il funzionamento della Conferenza permanente istituita dalla L.R. 14 gennaio 2000, n. 2, nell’ambito della Regione Lombardia. L’organo svolge funzioni consultive e di indirizzo sulla programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

Composizione della Conferenza

La Conferenza è composta da:

  • Sindaco del Comune di Milano;
  • Presidenti delle conferenze dei sindaci delle Aziende sanitarie locali;
  • Presidente di ANCI Lombardia;
  • Presidente dell’Unione delle Province Lombarde (UPL);
  • Presidente della delegazione regionale dell’UNCEM.

Nei casi previsti dall’art. 6, comma 9-ter, della L.R. 31/1997, vi partecipa anche il Sindaco del Comune capoluogo della provincia in cui è situata l’Azienda ospedaliera interessata.

Alle sedute partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli assessori regionali competenti in materia di sanità e di famiglia e solidarietà sociale, gli assessori regionali competenti sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, i direttori generali competenti delle strutture regionali interessate e, quando pertinenti, i direttori generali delle ASL e delle Aziende ospedaliere.

Costituzione, durata e insediamento

La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all’inizio di ciascuna legislatura, entro 60 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. Dura in carica per l’intera legislatura.

La seduta di insediamento è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 10 giorni dalla costituzione ed è presieduta, fino all’elezione del Presidente, dal Sindaco di Milano.

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è eletto nella seduta di insediamento tra i componenti della Conferenza a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto. Se nella prima votazione non si raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

Con le stesse modalità è eletto il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le cariche sono personali: se il Presidente o il Vicepresidente cessano dalla carica istituzionale che li legittima a far parte della Conferenza, si procede a nuove elezioni. A metà legislatura le cariche vanno rinnovate, salvo conferma degli uscenti; il rinnovo può essere richiesto anche dalla maggioranza dei componenti.

Attribuzioni e pareri

La Conferenza:

  • esamina il progetto di Piano sanitario regionale, formulando eventuali osservazioni e linee di indirizzo per la programmazione strategica delle aziende sanitarie;
  • esprime parere non vincolante sulla risoluzione del contratto dei direttori generali di AO e ASL nei casi previsti dal D.Lgs. 502/1992; nei casi di particolare gravità e urgenza la Giunta regionale può procedere senza acquisire il parere, dandone immediata comunicazione alla Conferenza;
  • esprime parere non vincolante su interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale;
  • esamina problematiche sanitarie o di riorganizzazione dei servizi che abbiano dimensione comunale, sovracomunale o comunque sovraterritoriale rispetto alle singole conferenze dei sindaci.

Termini e modalità per l’espressione delle osservazioni e dei pareri

Le osservazioni sul Piano sanitario regionale devono essere rese, a maggioranza dei presenti, entro 30 giorni dal ricevimento della bozza preliminare. Se la Conferenza motiva particolari esigenze istruttorie, il termine è interrotto una sola volta e il parere definitivo deve essere reso entro 30 giorni dall’acquisizione degli elementi istruttori.

Il parere sulla risoluzione del contratto dei direttori generali va espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro 10 giorni dalla richiesta della Giunta regionale.

Il parere sugli interventi di edilizia sanitaria di rilevanza regionale va espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro 15 giorni dalla richiesta della Giunta regionale.

La data di richiesta del parere obbligatorio coincide con l’arrivo e la registrazione al protocollo della Conferenza, tenuto dal segretario verbalizzante.

Convocazione e organizzazione dei lavori

La Conferenza ha sede presso la Direzione generale Sanità della Giunta regionale ed è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, oltre che almeno una volta l’anno e comunque nei tempi necessari per i pareri di legge o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve tenersi entro 15 giorni.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente luogo, data, ora e ordine del giorno. L’avviso deve pervenire almeno 48 ore prima della riunione, anche via fax o posta elettronica; la data e l’ora devono essere comunicate anche telefonicamente almeno 5 giorni prima.

Il Presidente forma l’ordine del giorno e dirige la seduta.

Validità delle sedute, discussione e votazioni

La Conferenza è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti. Se il quorum non è raggiunto in prima convocazione, si considera convocata una seconda riunione per il primo giorno successivo non festivo, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Gli astenuti concorrono a formare il quorum ma non sono conteggiati tra i votanti; chi lascia l’aula prima delle votazioni non è computato ai fini del quorum. Le astensioni obbligatorie sono regolate dalle leggi vigenti.

Le sedute non sono pubbliche e si discute solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, salvo decisione unanime dei presenti. È possibile invertire l’ordine di trattazione con decisione motivata del Presidente o di un componente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega. Il Presidente può disporre il voto segreto, in particolare per questioni relative a persone o su richiesta della metà più uno dei presenti.

Segreteria, supporto e rapporti con altri organismi

La Direzione generale regionale competente in materia di sanità organizza il supporto di segreteria e cura la verbalizzazione delle sedute.

La Conferenza può invitare a partecipare alla discussione dirigenti, funzionari o personale di ASL, Regione, Comune o Provincia in relazione a specifiche professionalità, ma tali soggetti non partecipano alla fase decisionale.

Le osservazioni e i pareri espressi sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno della Conferenza delle autonomie, istituita dalla L.R. 1/2000, devono essere trasmessi immediatamente a tale Conferenza.

Prima attuazione

In prima applicazione, la Conferenza doveva essere costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Per la convocazione iniziale si applicano le regole ordinarie previste per la seduta di insediamento.

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