R.R. Lombardia 23/2003
Modalità e procedure per l’attuazione delle misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali concesse ai sensi dell’art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo disciplina le modalità di concessione, fruizione e controllo delle agevolazioni fiscali per ricerca industriale e sviluppo nelle imprese iscritte al ramo industria INPS. Stabilisce soggetti ammessi, costi e attività finanziabili, misure del beneficio, procedure di domanda e revoca. Si applica alle dichiarazioni relative ai costi dell’esercizio precedente alla domanda, secondo i bandi regionali.
Misure fiscali per l’innovazione nelle imprese industriali
Misure fiscali regionali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, le modalità operative per l’attuazione delle agevolazioni fiscali previste per ricerca industriale e sviluppo nelle imprese industriali. Definisce chi può accedere al beneficio, quali attività e costi sono ammissibili, come si presenta la domanda e quali controlli e revoche possono intervenire.
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
Possono accedere alle agevolazioni le imprese iscritte presso l’INPS sotto il ramo “industria” alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda. In sede di bando la Regione può privilegiare specifiche tematiche, settori o dimensioni d’impresa, anche con riserve di risorse dedicate.
Ai fini della misura dell’aiuto, la piccola e media impresa è quella che risponde ai requisiti fissati dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato alle PMI, secondo decreto del Ministro delle attività produttive.
Sono escluse le imprese che, alla data della dichiarazione-domanda, risultano sottoposte a procedure concorsuali, compresa l’amministrazione controllata.
Attività finanziabili e spese ammissibili
Le agevolazioni riguardano attività di ricerca industriale e di sviluppo non commissionate da terzi.
La ricerca industriale comprende attività finalizzate a:
- acquisire nuove conoscenze per nuovi prodotti, processi o servizi;
- migliorare in modo significativo prodotti e processi esistenti.
Lo sviluppo comprende la concretizzazione di tali conoscenze mediante:
- progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi;
- prototipi non commercializzabili;
- interventi su prodotti, linee o processi che comportino sostanziali modifiche e sensibili miglioramenti tecnologici.
Sono ammissibili i costi sostenuti nell’esercizio precedente a quello della dichiarazione-domanda e imputati al conto economico, relativi a:
- personale impiegato;
- strumentazioni e attrezzature;
- servizi di consulenza tecnologica e acquisizione di conoscenze.
I costi evidenziati in domanda, esclusa la quota di spese generali forfettarie, sono riconoscibili entro il minore tra:
- il 40% dei costi del personale sostenuti nell’esercizio di riferimento;
- il 15% del fatturato dello stesso esercizio.
Le spese generali sono ammissibili forfettariamente nella misura del 40% del costo del personale.
Per le grandi imprese, le attività sono agevolabili solo se sussiste un carattere di addizionalità rispetto alla normale attività di ricerca e sviluppo; la domanda deve documentarlo adeguatamente.
I costi sono ammissibili secondo il principio della deduzione nell’esercizio ai fini fiscali. Per i beni e servizi di cui alle lettere b) e c), sono ammissibili anche se riferiti a beni nuovi e servizi acquisiti dall’1 gennaio 1997, anche in leasing, purché effettivamente utilizzati nell’esercizio precedente alla domanda.
Acquisizione dei beni e documentazione dei costi
I beni si considerano acquisiti quando il costo è interamente fatturato, i beni sono consegnati e installati presso l’impresa richiedente; per i servizi, quando la consulenza è fatturata e ultimata.
Se i beni acquisiti vengono alienati dopo l’utilizzo per le attività agevolate, l’impresa deve conservare la documentazione sulla cessione e sull’identificazione del bene per il periodo previsto dalla disciplina sulla conservazione degli atti.
Le imprese non tenute alla contabilità ordinaria o al bilancio desumono i costi dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente.
Misura dell’agevolazione e limiti di cumulabilità
La misura dell’aiuto dipende dalla dimensione dell’impresa e dall’ubicazione delle unità locali in cui si svolgono le attività, con aliquote diverse per le aree 87.3.c del Trattato CE e per le altre aree:
- piccole imprese: 25% nelle aree 87.3.c e 20% nelle altre;
- medie imprese: 20% nelle aree 87.3.c e 15% nelle altre;
- grandi imprese: 15% nelle aree 87.3.c e 10% nelle altre.
È prevista una maggiorazione aggiuntiva fino al 20% delle aliquote base, calcolata sugli incrementi dei costi del personale rispetto alla media dei tre periodi d’imposta precedenti.
Le imprese che non abbiano presentato domanda in alcuni esercizi devono produrre una certificazione di un revisore o professionista abilitato sui costi sostenuti in tali esercizi.
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti, statali, regionali, comunitari o di enti pubblici, per attività di ricerca industriale e sviluppo. La somma delle agevolazioni per singola impresa, comprese le maggiorazioni, non può superare i limiti UE sugli aiuti di Stato; per alcuni settori è richiesto il parere positivo della Commissione europea.
Il bando può inoltre fissare importi minimi e/o massimi di costi ammissibili e di agevolazione concedibile.
Gestione amministrativa degli interventi
Gli adempimenti tecnici e amministrativi per la concessione e i successivi controlli sono affidati a una società o ente individuato dalla Regione Lombardia sulla base dell’offerta e dell’idoneità organizzativa.
I rapporti con il soggetto incaricato, denominato concessionario, sono regolati da apposita convenzione, che disciplina anche compensi e rimborsi a carico del Fondo unico delle imprese.
Procedura di domanda e istruttoria
L’impresa presenta la domanda alla Regione tramite il concessionario, su modulistica specifica, con:
- dichiarazione-domanda sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile R&S, e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da revisore o professionista abilitato;
- perizia giurata di un professionista competente, che attesti l’inerenza e la congruità dei costi, nonché la conformità delle attività e delle spese al regolamento.
Il bando definisce ulteriori documenti da allegare, la modulistica, la decorrenza dei termini di presentazione e la documentazione da conservare in azienda per cinque esercizi successivi, ai fini dei controlli.
Il concessionario verifica la completezza formale, acquisisce l’eventuale certificazione antimafia e trasmette alla Regione l’elenco degli ammissibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione e indicando l’eventuale riparto percentuale in caso di risorse insufficienti.
La Regione comunica il riconoscimento del diritto al beneficio entro 30 giorni dalla domanda, salvi i maggiori termini per la certificazione antimafia.
Se la domanda è incompleta, inesatta o difforme dalla modulistica del bando, la Regione può negare il beneficio oppure invitare alla regolarizzazione; in tal caso, la data di presentazione coincide con quella della regolarizzazione.
Quando le risorse sono esaurite, la Regione chiude il termine di presentazione con decreto; le domande successive sono restituite. Se le risorse residue non bastano per l’ultima impresa ammissibile, l’aiuto è concesso pro quota tra le domande con la stessa data di presentazione.
Fruizione del beneficio
L’agevolazione concessa può essere utilizzata anche prima dei controlli per il pagamento delle imposte affluenti al conto fiscale, incluse quelle dovute come sostituto d’imposta, in detrazione dai versamenti da effettuare. La comunicazione di concessione produce gli effetti dell’atto di liquidazione previsto dalla normativa statale richiamata.
L’agevolazione non costituisce corrispettivo ai fini IVA.
Controlli, accertamenti e revoca
Dopo la concessione, il concessionario verifica la sussistenza delle condizioni di accesso sulla base della domanda e della documentazione allegata, anche con esperti nominati dalla Regione.
L’eventuale esito negativo deve essere comunicato all’impresa entro 120 giorni dal provvedimento di concessione. Decorso tale termine senza comunicazione contraria, gli accertamenti si intendono positivi, salvo revoca se dalle ispezioni emerga dolo o colpa grave dell’impresa.
La Regione può disporre ispezioni in qualunque momento presso le imprese beneficiarie. La convenzione deve prevedere una penale a carico del concessionario se la mancanza dei requisiti non viene comunicata nei termini, salvo dolo o colpa grave dell’impresa, oltre all’eventuale risarcimento del danno.
Per la revoca si applicano le disposizioni della legge n. 317/1991 richiamate dal regolamento; il provvedimento di revoca costituisce titolo per il recupero a ruolo delle somme utilizzate come credito d’imposta, oltre interessi e sanzioni.
Efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Le spese sono riferite, ai fini dell’agevolazione, all’esercizio precedente alla presentazione della dichiarazione-domanda e, per talune voci, a beni e servizi acquisiti a decorrere dall’1 gennaio 1997.
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