R.R. Lombardia 22/2003
Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Lombardia, le misure di promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, attuando il titolo IV della l.r. 26/2002. Definisce interventi, soggetti e modalità operative per lo sviluppo di tali attività sul territorio regionale. Si tratta di una disciplina di settore ancora riferita all’ordinamento regionale, senza limiti temporali espressi nel testo fornito.
Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna
Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna
Il regolamento regionale disciplina, per la Regione Lombardia, la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26. La finalità è sostenere e ordinare, sul territorio regionale, le attività sportive legate all’ambiente montano, definendone criteri, ambito di intervento e strumenti applicativi.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le attività sportive della montagna considerate meritevoli di promozione e tutela nell’ordinamento regionale lombardo. Il regolamento si inserisce nel quadro delle politiche regionali per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive, con attenzione al contesto montano e alle relative esigenze organizzative e di valorizzazione.
Disciplina attuativa del quadro regionale sullo sport
Il provvedimento costituisce attuazione del titolo IV della legge regionale n. 26 del 2002, quindi opera come regolamento di dettaglio rispetto alla fonte legislativa. Il suo contenuto è finalizzato a rendere concretamente applicabili, sul piano regionale, le misure di sostegno e tutela per le discipline sportive della montagna.
Limiti di applicazione e attualità
Il regolamento è territoriale, con efficacia limitata alla Regione Lombardia. Nel testo fornito non sono indicati termini finali di efficacia, scadenze o regimi transitori; non emergono inoltre elementi che ne impongano la considerazione come atto superato o temporalmente circoscritto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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