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Sentenza

Sentenza n. 867/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Genova 15 settembre 2025, avente ad oggetto ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie (modifica del tracciato carrabile esistente, mediante scavi e riporti, per uno sviluppo complessivo di circa 30 mt.) realizzate in difformità dal permesso di costruire all'interno dell’area sita in via delle Chiappare n. 167.

Giustizia amministrativa202501341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino della modifica del tracciato carrabile realizzata in difformità dal permesso di costruire

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato l’ingiunzione comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa alla parte finale, lunga circa 30 metri, della viabilità carrabile di accesso al fabbricato rurale. Il permesso di costruire del 2011 autorizzava la realizzazione del fabbricato, della serra e della viabilità di collegamento con la strada comunale. Il tracciato era stato realizzato, nella parte finale, in posizione diversa da quella approvata, per assecondare la morfologia del terreno. La difformità edilizia era stata accertata nel 2013 e il percorso era stato successivamente assentito sotto il profilo paesaggistico con provvedimento del 2016, che autorizzava il mantenimento dell’opera e prescriveva la presentazione di un progetto dettagliato per la regimazione delle acque, il consolidamento delle scarpate e il rivestimento vegetativo. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, illogicità e violazione dei principi di buona fede, buon andamento e leale collaborazione, per non avere il Comune considerato le erosioni e le acque provenienti dai terreni e dalla strada pubblica soprastante, nonché la natura meramente manutentiva degli interventi; 2) illegittimità della demolizione, poiché l’eventuale omissione delle opere di completamento prescritte nel 2016 avrebbe dovuto comportare l’ordine di eseguire tali opere e non la demolizione della viabilità autorizzata; 3) erronea applicazione dell’art. 31, poiché l’opera non sarebbe stata integralmente diversa da quella assentita e, al più, avrebbe integrato una parziale difformità o una ristrutturazione edilizia soggetta alle sanzioni degli artt. 33, 34 o 34-ter d.P.R. 380/2001; 4) illegittimità dell’avvertimento relativo all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, trattandosi di opere prive di autonoma utilizzabilità pubblica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ingiunzione di demolizione. Il permesso di costruire del 2011 autorizzava espressamente la viabilità carrabile necessaria al collegamento tra la strada comunale e il fabbricato rurale, imponendo soltanto specifiche prescrizioni paesaggistiche relative al fondo della pista e alla raccolta delle acque. La difformità riguardava la diversa realizzazione della parte finale del tracciato, ma il provvedimento paesaggistico del 7 dicembre 2016 aveva autorizzato il mantenimento del percorso, subordinandolo alla successiva presentazione di un progetto di sistemazione definitiva. Il Comune ha invece erroneamente qualificato tale provvedimento come riferito a una strada di cantiere temporanea e provvisoria, traendone la conseguenza che l’opera fosse abusiva e soggetta a demolizione. Secondo il TAR, la viabilità costituiva l’unico accesso al fabbricato aziendale, era contemplata dal titolo edilizio originario ed era stata assentita paesaggisticamente proprio ai fini del suo mantenimento; la prescrizione di opere di completamento non trasformava l’opera in una struttura temporanea. L’ingiunzione era quindi affetta da difetto di istruttoria, difetto di presupposto e sviamento, anche perché l’opera non appariva integralmente diversa, per caratteristiche tipologiche o utilizzazione, da quella approvata e risultava assentita sotto il profilo paesaggistico. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione per totale difformità presuppone che l’opera sia integralmente diversa, per caratteristiche tipologiche o di utilizzazione, da quella assentita; tale presupposto non risultava adeguatamente accertato nel caso esaminato.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ha prospettato l’applicabilità della disciplina sanzionatoria relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso, ma il TAR non ha deciso autonomamente tale questione, avendo annullato l’atto per erroneità del presupposto e difetto di istruttoria.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente ha prospettato, in alternativa alla demolizione ex art. 31, la qualificazione dell’intervento come parziale difformità; il TAR ha accolto il ricorso sulla base dell’erronea qualificazione complessiva dell’opera, senza definire in modo autonomo il regime sanzionatorio applicabile.

  • art. 34-ter d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata dalla ricorrente tra le discipline sanzionatorie potenzialmente applicabili alla diversa qualificazione dell’intervento; il TAR non ne ha svolto una specifica interpretazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ingiunzione doveva essere sorretta da una motivazione coerente con l’effettiva natura e storia autorizzativa dell’opera; l’erronea qualificazione della viabilità come strada di cantiere temporanea ha determinato un vizio dell’istruttoria e del presupposto motivazionale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La disposizione è stata dedotta dalla ricorrente, ma la sentenza fonda l’accoglimento principalmente sul difetto di istruttoria, sull’erroneità del presupposto e sullo sviamento, senza sviluppare una specifica statuizione autonoma sulla partecipazione procedimentale.

Massime di principio

  • Un’ingiunzione di demolizione fondata sull’art. 31 d.P.R. 380/2001 è illegittima se l’amministrazione non accerta adeguatamente che l’opera sia integralmente diversa, per caratteristiche tipologiche o di utilizzazione, da quella assentita e si limita a qualificare in modo apodittico la difformità come totale.
  • Quando un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica autorizza il mantenimento di un’opera già realizzata, la prescrizione della successiva esecuzione di interventi di completamento o sistemazione non consente, di per sé, di qualificare l’opera come temporanea o provvisoria né di ordinarne la demolizione per tale ragione.
  • La qualificazione di un’opera edilizia deve essere ricostruita considerando il titolo edilizio originario, i successivi provvedimenti di sanatoria o compatibilità paesaggistica e l’effettiva funzione dell’opera; l’omessa considerazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e difetto di presupposto.
  • Non può essere disposta la demolizione di una viabilità di accesso come se fosse una strada di cantiere temporanea quando essa è stata espressamente prevista dal titolo edilizio, costituisce l’accesso necessario al fabbricato assentito e il suo mantenimento è stato successivamente autorizzato sotto il profilo paesaggistico.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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