Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20929/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 20929/2025, favorevole al ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appellante)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 20929/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici dell'appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado. La domanda cautelare è stata esaminata nel bilanciamento degli interessi contrapposti, senza anticipare alcuna valutazione sul merito della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendo necessario mantenere integra la situazione esistente fino alla decisione sul merito dell'appello. La misura è stata adottata impregiudicata ogni valutazione sulle questioni di merito. È stata fissata la camera di consiglio del 16 aprile 2026 per la decisione dell'appello, anche ai fini della possibile riunione con l'appello proposto dalla difesa erariale contro la medesima sentenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in appello.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche senza anticipare la decisione sul merito, quando il bilanciamento degli interessi contrapposti renda necessario mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione dell'appello.
  • L'accoglimento della domanda cautelare in appello può essere disposto in funzione conservativa, lasciando impregiudicata ogni valutazione sulle questioni di merito devolute al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.