Risposta n. 161 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante propone di centralizzare le spese su conto intestato all'associazione, dichiararsi ente non commerciale senza reddito imponibile per assenza di mark up e emettere fatture senza IVA ai medici associati per la ripartizione pro quota delle spese comuni.
Applicabilità dell'esenzione IVA alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale – art. 10, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Il quesito
Se i ribaltamenti pro quota delle spese di gestione effettuati da un'associazione di medicina di gruppo (4 MMG, con partita IVA e codice fiscale, senza mark up) nei confronti dei medici associati possano beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la forma associativa della medicina di gruppo possa rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 2, e che i riaddebiti delle spese comuni ai medici associati trovino applicazione dell'esenzione IVA, alla luce della normativa comunitaria e della prassi; il parere è reso sulla base degli elementi presentati, con riserva del potere di controllo dell'Amministrazione.
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