Sentenza n. 930/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza, n. 1610 del 16.11.2023 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore - sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento RG n. 3373/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, n. 1610 del 16 novembre 2023, passata in giudicato il 2 maggio 2025 e notificata in forma esecutiva all'amministrazione il 9 febbraio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare della carta docente anche in relazione ai contratti annuali o equiparati a tempo determinato e aveva condannato il Ministero alla corresponsione dei relativi benefici per le annualità indicate, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e la mancata esecuzione integrale della pronuncia, chiedendo l'ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuta corresponsione del voucher della carta docente in data 18 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva dato piena esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento del voucher il 18 dicembre 2025. Il Collegio ha verificato che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante l'intervenuta esecuzione, le spese sono state poste in parte a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. In considerazione della serialità del contenzioso sulla carta docente e dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, le spese sono state compensate al 50% e, per la restante parte, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione coattiva delle statuizioni pecuniarie nei confronti dell'amministrazione.
art. 4, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il contrasto della disciplina nazionale che limitava la carta docente ai soli insegnanti a tempo indeterminato e aveva esteso il beneficio ai docenti a tempo determinato annuale o equiparato.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La disposizione, secondo la sentenza ottemperanda, non poteva essere applicata in modo da escludere i docenti a tempo determinato annuale o equiparato dal beneficio della carta docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
- L'esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esclude la rilevanza della condotta anteriormente omissiva dell'amministrazione ai fini della regolazione delle spese, che possono essere poste in tutto o in parte a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una pronuncia pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
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