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Sentenza

Sentenza n. 1284/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sui trattenimenti musicali, sulle manifestazioni temporanee e sull’utilizzo degli impianti elettroacustici, limitatamente al divieto generalizzato di animazione vocale, nonché la deliberazione di approvazione e il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il regolamento comunale nella parte in cui vietava integralmente l’attività di animazione vocale, nei pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali, esercizi commerciali e stabilimenti balneari. Hanno dedotto: violazione degli artt. 4, 9, 21, 33, 35 e 41 Cost., per lesione della libertà di iniziativa economica, del diritto al lavoro e delle libertà di espressione e dell’arte; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 6, comma 1, lett. e), l. 447/1995 e dell’art. 11 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2001, per carenza di presupposti, istruttoria e motivazione e per esercizio del potere regolamentare oltre l’ambito della tutela dall’inquinamento acustico; violazione dell’art. 11, comma 6, l. 217/2011 e del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 41 Cost. per disparità di trattamento e contraddittorietà rispetto al trattamento delle attività soggette a licenza di pubblico spettacolo e intrattenimento. Il Comune ha sostenuto che il divieto fosse funzionale a mantenere gli intrattenimenti musicali accessori rispetto alla somministrazione e a prevenire degrado, assembramenti e problemi di sicurezza urbana.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. e ha accolto il ricorso, annullando parzialmente il regolamento. Il Comune disponeva del potere regolamentare previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e), l. 447/1995, volto ad attuare la disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico e della salute pubblica. Tuttavia, tale potere consentiva di disciplinare le emissioni sonore mediante limiti di durata, orari, livelli acustici e prescrizioni spaziali, non di vietare integralmente l’animazione vocale per finalità estranee alla specifica tutela dall’inquinamento acustico, quali il contrasto a generici fenomeni di degrado, la sicurezza urbana o il controllo degli assembramenti. La motivazione del divieto è stata ritenuta generica e inidonea a spiegare perché l’animazione vocale dovesse ricevere un trattamento radicalmente diverso dall’attività musicale, già assoggettata a limiti quantitativi e acustici. Il Comune avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria adeguata, motivare puntualmente il differenziato trattamento e valutare misure meno restrittive, quali limiti spazio-temporali e di emissione. Il divieto generalizzato è risultato quindi sproporzionato e lesivo della libertà di iniziativa economica. Sono stati annullati gli artt. 5, comma 9, e 6, comma 3, lett. c), n. 3, e lett. d), n. 3, del regolamento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito dell’udienza camerale, ricorrendone i presupposti.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della decisione in forma semplificata.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 447/1995

    Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: […] e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico […]

    Attribuisce ai Comuni un potere regolamentare attuativo in materia di tutela dall’inquinamento acustico, non un potere generale di disciplina della sicurezza urbana, del degrado o degli assembramenti.

  • art. 2, comma 5, l. 447/1995

    I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

    Le misure di contenimento del rumore devono riguardare livelli sonori, metodi di misurazione, riduzione delle emissioni e interventi connessi; non comprendono misure dirette a contrastare fenomeni di degrado o problemi di ordine e sicurezza pubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata e puntuale, mancante rispetto alla scelta di vietare integralmente l’animazione vocale.

  • art. 11 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2001

    Costituisce, insieme alla disciplina statale, la base regionale del potere comunale in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

  • art. 41 Cost.

    Tutela la libertà di iniziativa economica privata; la compressione radicale di un’attività economica non vietata dalla legge richiede una giustificazione specifica collegata a interessi costituzionalmente rilevanti e un adeguato bilanciamento.

  • art. 11, comma 6, l. 217/2011

    Invocato dai ricorrenti in relazione al principio di proporzionalità; il giudice ha ritenuto sproporzionato il divieto generalizzato in assenza di valutazione di misure meno restrittive.

Massime di principio

  • Il potere regolamentare comunale previsto dalla disciplina sull’inquinamento acustico è un potere attuativo finalizzato alla limitazione delle emissioni sonore per la tutela della salute e della quiete pubblica; non può essere utilizzato, senza un distinto titolo competenziale e una specifica motivazione, per perseguire genericamente obiettivi di sicurezza urbana, contrasto al degrado o contenimento degli assembramenti.
  • Quando un Comune disciplina attività rumorose mediante limiti di orario, durata e livelli di emissione, il divieto integrale di una specifica modalità di intrattenimento richiede una motivazione puntuale che spieghi la diversa incidenza sonora dell’attività vietata e la necessità di una misura più restrittiva rispetto ai limiti già previsti per attività analoghe.
  • La compressione radicale di un’attività economica non vietata dalla legge deve essere giustificata da esigenze specifiche di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti e deve risultare da un adeguato bilanciamento tra interessi pubblici e privati.
  • Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di verificare, nell’ordine, l’idoneità della misura, l’inesistenza di alternative meno restrittive e la proporzionalità in senso stretto; l’omessa valutazione di prescrizioni spazio-temporali o di limiti emissivi meno gravosi rende illegittimo il divieto generalizzato.
  • La motivazione fondata su generici riferimenti a degrado, vivibilità o partecipazione del pubblico non è sufficiente a giustificare, nell’esercizio del potere comunale in materia di inquinamento acustico, il trattamento deteriore di una forma di intrattenimento rispetto ad altre attività musicali consentite.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliInquinamento ed emissioniMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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