Cassazione Penale, Sentenza n. 26322/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato l'applicazione di due misure cautelari non custodiali (obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.) in sostituzione della misura custodiale ormai dichiarata estinta. Primo motivo: censura per violazione di legge dedotta rispetto agli artt. 291 e 178 lett. b) cod. proc. pen., sostenendo che il parere del pubblico ministero si era limitato a indicare le misure richieste senza esplicitare gli elementi fattuali e giuridici sulla cui base le misure venivano prospettate, con richiamo alla necessità che la richiesta del PM contenga petitum e causa petendi. Secondo motivo: difetto di motivazione ai sensi degli artt. 125, 274 e 307 cod. proc. pen., con particolare rilievo sulla mancata verifica e illustrazione della persistenza delle esigenze cautelari al momento dell'applicazione delle misure alternative, nonché sul carattere meramente assertivo e generico della motivazione del Tribunale del riesame, nonostante il lungo periodo di detenzione cautelare già subito dal ricorrente.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo motivo. In particolare ha ritenuto che la censura sulla presunta insufficienza del parere del Pubblico Ministero fosse manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza che ammette che il parere possa contenere la richiesta di misura alternativa se espressamente esplicitata. Invece il Collegio ha riscontrato una lacuna motivazionale nell'ordinanza impugnata rispetto alla verifica positiva della persistenza delle esigenze cautelari richiesta dall'art. 307 c.p.p.: la motivazione si è limitata a un rinvio generico all'istruttoria e a locuzioni di stile circa l'attualità del pericolo di fuga, senza indicare i concreti elementi fattuali e le ragioni per cui tali esigenze si ritengono tuttora presenti e proporzionate alle misure adottate. Per tali ragioni il Collegio ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le esigenze cautelari e ha rinviato la questione al Tribunale di Caltanissetta per un nuovo giudizio sul punto ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina delle comunicazioni e atti del pubblico ministero in materia cautelare; la censura riguardava la presunta insufficiente articolazione del parere del PM, ma il Collegio ha ritenuto non fondata la doglianza nella specie.
Stabilisce i requisiti formali e di motivazione delle ordinanze cautelari; la difesa richiamava tali requisiti per sostenere che anche la richiesta del PM debba essere dettagliata, ma il Collegio ha richiamato che il parere può contenere la richiesta di misura alternativa purché esplicita.
Riferimento normativo richiamato dalla difesa nel contesto del procedimento; non emergono rilievi specifici di violazione accertati dal Collegio.
Principio del contraddittorio e dell'istruttoria: evocato dalla difesa in relazione alla necessità di motivazione e trasmissione degli atti, utile al giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari.
Indica i presupposti di necessità e proporzionalità delle misure cautelari; il Collegio ha richiamato la necessità di motivare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari alla luce di tale articolo.
Stabilisce la disciplina per la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare e l'eventuale adozione di misure sostitutive; interpretato dal Collegio nel senso che il provvedimento ex art. 307 deve contenere una verifica in positivo della persistenza o sopravvenienza delle esigenze cautelari che hanno giustificato la custodia, con motivazione concreta e specifica.
Norma procedurale che individua la competenza per il nuovo giudizio in appello: il Collegio ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto delle esigenze cautelari.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 4, n.25086 del 12/05/2021; Sez. 6, n.31474 del 06/05/2003; Sez. 6, n.29593 del 04/07/2011; Sez. 6, n.49144 del 06/11/2003; Sez. 6, n.15736 del 06/03/2003; Sez. 3, n.16053 del 26/02/2019
La giurisprudenza richiamata precisa che il parere del PM può contenere la richiesta di misura alternativa se espressamente formulata e che il giudice che adotta una misura sostitutiva ai sensi dell'art. 307 deve motivare concretamente la persistenza o la sopravvenienza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Quando una misura cautelare in carcere è dichiarata estinta e si procede ad applicare misure non custodiali ex art. 307 c.p.p., il provvedimento deve contenere una verifica in positivo e motivata della persistenza o della sopravvenienza delle esigenze cautelari che giustificano la misura alternativa.
- Il parere del Pubblico Ministero può contenere la richiesta di applicazione di una misura alternativa anche in sede di risposta all'istanza di perdita di efficacia della custodia, ma tale richiesta deve essere chiaramente ed espressamente formulata nel parere.
- Formulazioni generiche o rinvii alla sola istruttoria senza indicazione dei fatti e degli elementi specifici su cui si fonda la valutazione sulla persistenza delle esigenze cautelari non sono sufficienti per motivare il provvedimento; la motivazione deve consentire di verificare la coerenza, congruità e proporzionalità della misura adottata.
- Se la motivazione è carente solo su un punto determinato (ad es. la persistenza delle esigenze cautelari), la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo giudizio sul punto, lasciando impregiudicato il resto del provvedimento.
- In presenza di un lungo periodo di detenzione cautelare, il giudice deve porre particolare attenzione a motivare in modo puntuale la necessità di misure ulteriori o sostitutive, valutando proporzionalità e adeguatezza rispetto alla durata della restrizione già subita.
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