R.R. Marche 1/2021
Disposizioni in materia di ittiturismo in attuazione dellarticolo 12, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Marche n. 1/2021 disciplina SCIA, requisiti, limiti e controlli per l’attività di ittiturismo: ospitalità fino a 20 posti letto, somministrazione con prevalenza di prodotti propri/locali, ubicazione degli immobili entro 40 km e adempimenti igienico-sanitari. Prevede elenco regionale, comunicazioni ai Comuni e norme transitorie per gli operatori già iscritti.
Disciplina dell’ittiturismo nelle Marche
Disciplina dell’ittiturismo nelle Marche
Il regolamento attua la l.r. Marche 33/2019 e definisce in modo organico le condizioni per esercitare l’ittiturismo nel territorio regionale. Regola la SCIA, i requisiti strutturali e igienico-sanitari, i limiti dell’ospitalità e della somministrazione, i controlli e l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori.
Ambito e definizioni
L’atto si applica agli imprenditori ittici, comprensivi degli acquacoltori, che svolgono attività di ittiturismo. Vengono chiariti i concetti di attività connesse, criterio di prevalenza, strutture funzionali all’ittiturismo, porto base e attività compatibili con la disciplina dell’agriturismo. L’ittiturismo comprende ospitalità, somministrazione di alimenti e bevande e attività didattiche, ricreative, culturali e di servizi.
Ospitalità
L’ospitalità consiste nel pernottamento o alloggio nell’abitazione familiare dell’imprenditore ittico o in edifici nella disponibilità dell’impresa. Il limite massimo è di 20 posti letto complessivi. Restano esclusi dal conteggio eventuali culle o letti aggiuntivi occasionali per bambini sotto i 12 anni, che non incidono sui posti letto dichiarati in SCIA. È vietato usare spazi diversi da quelli dichiarati per aumentare, anche temporaneamente, la capienza.
Somministrazione e vendita di alimenti e bevande
L’attività ha finalità prevalente di valorizzazione dei prodotti aziendali e può comprendere somministrazione sul posto e vendita da asporto. I prodotti devono provenire in misura rilevante dall’impresa ittica o dal territorio locale. In particolare:
- almeno il 30% della materia prima ittica annua deve provenire dalla produzione dell’impresa;
- la restante materia prima ittica deve provenire da imprese ittiche con sede legale, operativa o porto base nella regione;
- almeno l’80% di vino, olio, verdura, frutta e miele deve essere di provenienza regionale;
- carne e prodotti a base di carne sono ammessi entro il limite annuo del 10% della materia prima ittica utilizzata. L’elenco dei fornitori deve essere esposto al pubblico. In caso di calamità o forza maggiore accertata, la somministrazione può derogare ai limiti percentuali per il tempo dell’evento, con comunicazione al Comune; la deroga non vale per il fermo pesca disposto per tutela ambientale o della risorsa. Se il servizio è svolto con consumo sul posto, i coperti non possono superare 50. La somministrazione può avvenire in locali chiusi o spazi esterni, nel rispetto delle regole previste per tali spazi.
Ubicazione e caratteristiche degli immobili
Gli immobili destinati all’ittiturismo non possono essere situati oltre 40 km da almeno uno tra sede legale dell’impresa, sede operativa o residenza anagrafica dell’imprenditore. Devono inoltre rispettare i vincoli territoriali, urbanistici e ambientali. I locali per la somministrazione devono avere dimensioni proporzionate ai coperti; gli spazi esterni, se utilizzati, devono essere vicini ai locali di preparazione e protetti da contaminazioni. L’utilizzo è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Attività culturali, ricreative e didattiche
L’impresa può svolgere iniziative per avvicinare il pubblico alla pesca e alla cultura del settore ittico. Tra queste rientrano visite guidate, incontri e attività volte a promuovere la conoscenza degli ecosistemi costieri, marini e fluviali, nonché iniziative di valorizzazione delle tradizioni e dell’identità socio-culturale dell’impresa ittica.
SCIA, documentazione e avvio dell’attività
L’attività può iniziare solo con la presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente. La segnalazione deve contenere, tra l’altro, dichiarazioni su iscrizione al Registro imprese, partita IVA, licenza di pesca o attività di acquacoltura, assenza di cause ostative antimafia e requisiti professionali, disponibilità dei locali, piano aziendale, relazione tecnica sugli immobili, elaborati grafici, agibilità e impianti, eventuale notifica sanitaria per la somministrazione e altri atti soggetti a concentrazione dei regimi amministrativi. Per cooperative, società e consorzi sono richiesti anche statuto ed elenco dei soci. La Giunta regionale adotta il modello di SCIA e il contenuto minimo del piano aziendale. Il Comune comunica la SCIA alla struttura regionale competente entro 15 giorni per l’iscrizione automatica nell’elenco regionale.
Variazioni, subentro e cessazione
Ogni variazione di quanto dichiarato nella SCIA e nel piano aziendale deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni. In caso di cambio di titolarità o trasferimento di sede dell’impresa, è necessaria una nuova SCIA da parte del subentrante. La cessazione dell’attività va comunicata entro 10 giorni e determina la cancellazione dall’elenco regionale.
Notifica sanitaria e requisiti igienico-sanitari
Le attività che prevedono somministrazione o cessione di alimenti e bevande sono soggette a notifica sanitaria di inizio attività nell’ambito del procedimento SCIA. Con la notifica l’imprenditore autocertifica i requisiti igienico-strutturali. Titolare e addetti devono possedere formazione adeguata in sicurezza alimentare. Locali, attrezzature e procedure devono rispettare la normativa igienica alimentare, in particolare il Reg. CE 852/2004 e i requisiti minimi dell’Allegato II. In quanto compatibili, si applicano anche le norme igienico-sanitarie previste per l’agriturismo. La conformità è verificata dai servizi dei dipartimenti di prevenzione; la Giunta può stabilire norme igienico-sanitarie specifiche.
Obblighi di esercizio e limitazioni
L’attività deve essere avviata entro un anno dalla SCIA, pena la decadenza dal diritto di esercizio. Nei locali deve essere esposta in modo visibile copia della SCIA e la targa con la sigla identificativa regionale. L’apertura al pubblico non può essere inferiore a 45 giorni l’anno. I consorzi possono operare solo se composti esclusivamente da imprenditori ittici iscritti al Registro imprese di pesca. L’operatore deve inoltre:
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza i dati degli alloggiati;
- comunicare alla struttura regionale del turismo arrivi e partenze entro i primi 5 giorni del mese successivo;
- comunicare al Comune prezzi, periodi e orari di apertura per l’anno successivo entro il 1° ottobre;
- comunicare eventuali variazioni di giorni e orari con almeno 5 giorni di anticipo.
Controlli, vigilanza e sanzioni
I Comuni ricevono la SCIA, vigilano sull’osservanza della disciplina e svolgono i controlli secondo la l.r. 33/2019, con le relative sanzioni in caso di violazioni. Restano ferme le competenze dell’ASUR sui controlli igienico-sanitari e sulle sanzioni amministrative connesse alla normativa europea sulla sicurezza alimentare.
Elenco regionale degli operatori
L’elenco regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo è articolato in due sezioni, tra cui quella dell’ittiturismo. L’iscrizione avviene sulla base delle comunicazioni dei Comuni ed è consultabile online. L’elenco riporta dati identificativi dell’impresa, degli immobili, delle concessioni eventualmente utilizzate, della SCIA e dei provvedimenti amministrativi rilevanti, oltre ai dati sintetici dell’attività svolta, come posti letto, coperti, attività offerte e giorni/orari. L’inserimento nell’elenco soddisfa il requisito del titolo abilitativo previsto dalla legge agrituristica richiamata. Il cambio di titolarità è considerato nuova iscrizione ai fini dell’aggiornamento.
Disposizioni transitorie
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, la Giunta regionale deve adottare gli atti e la modulistica necessari all’attuazione. Fino a tale adozione restano applicabili, se compatibili, le disposizioni precedenti adottate in materia di pesca marittima e acquacoltura. Gli operatori ittituristici già iscritti negli elenchi regionali previgenti sono automaticamente inseriti nel nuovo elenco regionale.
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