Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 3/2021

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura”

Normativa regionaleL.R. Marche 3/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla l.r. 11/2004 in materia di pesca marittima e acquacoltura, modificando alcune lettere dell’art. 6, aggiungendo un comma e abrogandone uno. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Modifiche alla disciplina regionale sulla pesca marittima e acquacoltura

Modifiche alla disciplina regionale sulla pesca marittima e acquacoltura

La legge regionale della Regione non specificata nell’estratto interviene sulla l.r. 13 maggio 2004, n. 11, recante norme in materia di pesca marittima e acquacoltura. Il provvedimento ha natura puntuale e modifica la disciplina vigente su un singolo articolo della legge quadro regionale.

Contenuto delle modifiche

L’intervento normativo riguarda l’articolo 6 della l.r. 11/2004 e produce la disciplina risultante attraverso:

  • la sostituzione della lettera b) del comma 2;
  • la sostituzione della lettera c) del comma 2;
  • la sostituzione della lettera d) del comma 2;
  • l’inserimento del comma 3-bis;
  • l’abrogazione del comma 4.

Il testo fornito non riporta il contenuto materiale delle nuove formulazioni, per cui non è possibile ricostruire nel dettaglio la portata sostanziale delle singole disposizioni; risulta però chiaro che il legislatore regionale ha aggiornato la disciplina dell’art. 6 della legge del 2004, rimodulando parte dei requisiti o delle previsioni operative in materia di pesca marittima e acquacoltura.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. La sua attuazione non comporta né può comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Non sono previsti regimi transitori o limiti temporali ulteriori nel testo fornito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.