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Legge

L.R. Marche 5/2021

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici"

Normativa regionaleL.R. Marche 5/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la l.r. 33/2018 sulla riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge, ampliandone alcuni ambiti e misure tramite modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. Non introduce nuove spese: l’attuazione avviene con le risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale per la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge

Modifiche alla disciplina regionale sui rifiuti plastici in mare e sulle spiagge

La legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 interviene sulla l.r. 6 agosto 2018, n. 33, che disciplina misure regionali per favorire la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge. Il provvedimento non detta una disciplina autonoma, ma aggiorna e integra quella preesistente.

Contenuto delle modifiche

L’intervento legislativo modifica in più punti la legge del 2018:

  • viene modificato il comma 1 dell’articolo 1;
  • viene aggiunta la lettera e bis) al comma 1 dell’articolo 2;
  • viene aggiunta la lettera f bis) al comma 2 dell’articolo 3;
  • viene aggiunta la lettera e bis) al comma 1 dell’articolo 4;
  • vengono modificate la lettera c) e aggiunta la lettera f bis) al comma 1 dell’articolo 5.

Dal testo fornito non emergono, però, i contenuti puntuali delle singole modifiche, sicché il consolidato si limita a registrare che la disciplina della l.r. 33/2018 risulta integrata nei punti indicati.

Ambito materiale e finalità

La finalità complessiva resta quella di rafforzare le misure regionali per la prevenzione e la riduzione della presenza di rifiuti plastici in mare e lungo le spiagge. La legge opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione cui appartiene la l.r. 33/2018.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. La sua attuazione:

  • non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
  • avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Utilità applicativa

Il testo ha natura di legge di modifica e risulta funzionale solo in combinazione con la l.r. 33/2018, di cui aggiorna il contenuto. Non emergono termini temporali di applicazione né regimi transitori specifici.

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