Regolamento (UE) 2026/1789
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1789 della Commissione, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi, di talune autorità competenti e organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 con riferimento al riconoscimento di paesi terzi, autorità competenti e organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione. Le modifiche derivano da nuove informazioni comunicate alla Commissione da vari paesi terzi, comprese revoche, sospensioni, cambi di nome, cambi di indirizzo Internet e aggiornamenti delle autorità competenti. Viene inoltre allineata la disciplina testuale del regolamento 2021/2325 alla scadenza del riconoscimento prevista dal regolamento (UE) 2018/848 e viene sostituito integralmente l’allegato I.
Modifica l’elenco UE dei paesi terzi e degli organismi/autorità di controllo riconosciuti per l’importazione di prodotti biologici, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi il cui sistema di produzione e controllo è riconosciuto ai fini dell’equivalenza. Incide sugli operatori economici che importano, sugli organismi di controllo e sulle autorità competenti dei paesi terzi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2325, nonché sulla certificazione dei prodotti biologici nelle categorie indicate. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna il sistema esistente di riconoscimento; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del riconoscimento di paesi terzi e organismi di controllo per i prodotti biologici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1789 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, che disciplina l’elenco dei paesi terzi e degli organismi/autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione. La modifica si fonda sul regolamento (UE) 2018/848, in particolare sull’articolo 48, paragrafo 3, e sull’articolo 57, paragrafo 2, ed è adottata sulla base delle informazioni aggiornate ricevute dalla Commissione dopo l’adozione del regolamento 2021/2325.
Finalità dell’intervento
L’obiettivo è mantenere aggiornato il sistema UE di riconoscimento dell’equivalenza dei paesi terzi e dei relativi controlli, tenendo conto di variazioni comunicate dagli stessi paesi terzi: riconoscimenti di nuovi organismi, revoche, sospensioni, cambi di nome, aggiornamenti dei siti Internet e modifiche delle autorità competenti. Il regolamento tiene inoltre conto della soppressione, intervenuta con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/883, dell’allegato II del regolamento 2021/2325, e allinea la disciplina alla scadenza del riconoscimento prevista dal regolamento (UE) 2018/848.
Modifiche al regolamento (UE) 2021/2325
Il regolamento 2026/1789 modifica il regolamento 2021/2325 in quattro punti essenziali:
- sostituisce il titolo del regolamento per chiarire che l’elenco dei paesi terzi è stabilito ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione;
- sopprime l’articolo 2;
- modifica l’articolo 3, sostituendo il terzo comma e sopprimendo il quarto comma;
- sostituisce integralmente l’allegato I.
Quanto all’articolo 3, il nuovo testo stabilisce che l’articolo 1 si applica fino alla data di scadenza del riconoscimento di cui all’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848. Viene così eliminato il riferimento autonomo alla data di scadenza precedentemente riportato nel regolamento 2021/2325.
Aggiornamenti relativi ai paesi terzi e agli organismi di controllo
L’intervento recepisce le informazioni comunicate da diversi paesi terzi:
- Argentina: riconoscimento dell’organismo di controllo Control Union Argentina SA (AR-BIO-005).
- Australia: revoca del riconoscimento di NASAA Certified Organic (AU-BIO-004).
- India: sospensione di Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd (IN-ORG-011), Global Certification Society (IN-ORG-029) e Krushi Certification Private Limited (IN-ORG-038); riconoscimento di TQ Cert Services Private Limited (IN-ORG-006), Baltic Testing India Pvt. Ltd. (IN-ORG-045), Zenith Certifications Private Limited (IN-ORG-046) e Trace Assure Global Certifications Private Limited (IN-ORG-047); aggiornamento degli indirizzi Internet di numerosi organismi; cambi di nome e indirizzo Internet di ISCOP (IN-ORG-009), Chhattisgarh State Organic Certification Agency (CGOCERT) (IN-ORG-035) e CERT ID India Private Limited (IN-ORG-039).
- Giappone: cambi di nome e indirizzo Internet per Ecocert Japan Limited (JP-BIO-006).
- Corea del Sud: cambi di nome per diversi organismi, cambi di indirizzo Internet per altri, e revoca del riconoscimento di DODAM Eco-Friendly (KR-ORG-044).
- Tunisia: cambiamento del nome dell’autorità competente; revoca del riconoscimento di INNORPI (TN-BIO-007) e CERES GmbH (TN-BIO-009); cambi di nome e di indirizzo Internet per altri organismi.
- Stati Uniti: revoca del riconoscimento di Yolo County Department of Agriculture (US-ORG-059), cambi di indirizzo Internet per alcuni organismi e cambi di nome e indirizzo Internet per IBD Certifications (US-ORG-065).
Contenuto dell’allegato I
L’allegato I contiene l’elenco dei paesi terzi riconosciuti e, per ciascuno, le specifiche rilevanti per l’importazione. Le categorie di prodotti sono individuate dai codici:
- A: prodotti vegetali non trasformati;
- B: animali vivi o prodotti animali non trasformati;
- C: prodotti dell’acquacoltura e alghe non trasformati;
- D: prodotti agricoli trasformati destinati ad alimenti;
- E: prodotti agricoli trasformati destinati a mangimi;
- F: materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi.
Sono inoltre riportate limitazioni specifiche. Ad esempio:
- per talune categorie sono esclusi vino e lievito;
- i prodotti animali o di origine animale in conversione non sono commercializzati nell’Unione con le indicazioni biologiche e sono esclusi dai riconoscimenti relativi alle categorie B e D;
- per gli ingredienti dei prodotti trasformati valgono le condizioni di certificazione previste dal regolamento (CE) n. 834/2007 o dal riconoscimento equivalente del paese terzo, oppure la certificazione nell’Unione.
Paesi terzi inclusi nell’allegato I
L’allegato mantiene e dettaglia i riconoscimenti per i seguenti paesi terzi: Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Israele, India, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Tunisia e Stati Uniti. Per ciascuno sono indicate:
- le categorie di prodotti ammesse;
- l’origine consentita dei prodotti e degli ingredienti biologici;
- le norme di produzione nazionali applicabili;
- l’autorità competente;
- l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti;
- gli organismi che rilasciano il certificato.
Per la Nuova Zelanda è prevista anche una regola specifica: alcuni ingredienti biologici importati da paesi terzi possono essere incorporati nei prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda solo entro il limite massimo del 5 % dei prodotti di origine agricola, alle condizioni indicate nell’allegato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore biologico e per gli importatori, ciò comporta l’esigenza di verificare puntualmente la sussistenza del riconoscimento aggiornato del paese terzo e dell’organismo di controllo indicati nei documenti di certificazione utilizzati per l’importazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi riconosciuti
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 è sostituito integralmente. L’elenco riporta i paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione e le relative specifiche per categorie di prodotti, origine, norme di produzione, autorità competente, organismi di controllo e organismi che rilasciano il certificato.
Modifiche puntuali alle informazioni di autorità e organismi di controllo
Il regolamento recepisce aggiornamenti comunicati da Argentina, Australia, India, Giappone, Corea del Sud, Tunisia e Stati Uniti. In particolare sono previste riconoscimenti, revoche, sospensioni e modifiche di denominazione o sito Internet di specifici organismi di controllo; in Tunisia è modificato anche il nome dell’autorità competente.
Soppressione dell’articolo 2 del regolamento 2021/2325
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 è soppresso.
Modifica dell’articolo 3 del regolamento 2021/2325
Il terzo comma dell’articolo 3 è sostituito prevedendo che l’articolo 1 si applichi fino alla data di scadenza del riconoscimento di cui all’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/848. Il quarto comma è soppresso.
Nuovo titolo del regolamento 2021/2325
Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 è sostituito per precisare che l’elenco dei paesi terzi riconosciuti è stabilito ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione.
Categorie di prodotti e limitazioni dell’allegato I
L’allegato I utilizza i codici A-F per le categorie di prodotti: A prodotti vegetali non trasformati; B animali vivi o prodotti animali non trasformati; C prodotti dell’acquacoltura e alghe non trasformati; D prodotti agricoli trasformati destinati ad alimenti; E prodotti agricoli trasformati destinati a mangimi; F materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi. Sono previste limitazioni specifiche, ad esempio l’esclusione del vino e del lievito per alcune categorie, e l’esclusione dei prodotti animali in conversione dalle categorie B e D.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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