Cassazione Civile, Sentenza n. 5431/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria n. 181/68 gestita da Equitalia Sud. Successivamente ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 184-185, legge 31 dicembre 2018 n. 145, presentando dichiarazione il 30/04/2019; l'Agenzia delle Entrate ha attestato l'avvenuto versamento a saldo il 17/12/2019. Si è quindi sollevata la questione se il processo dovesse essere dichiarato estinto alla luce del perfezionamento della definizione e della produzione della documentazione comprovante il pagamento, nonché delle conseguenze della successione di Equitalia Sud nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della permanenza dell'ufficio del difensore antecedente alla successione.
La decisione
Il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia, poiché la definizione agevolata si è effettivamente perfezionata e la documentazione attestante i pagamenti è stata prodotta in giudizio. Si è ritenuto applicabile il principio della "perpetuatio" dell'ufficio del difensore (art. 85 c.p.c.), per cui il procuratore di Equitalia costituito anteriormente alla successione ha mantenuto lo ius postulandi sino alla sua eventuale sostituzione (che non è avvenuta). È stato ricordato che la rinuncia al ricorso ha efficacia senza necessitare dell'accettazione della controparte. Le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 (conv. con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225)
stabilisce la successione ex lege dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in luogo di Equitalia Sud, con trasferimento universale dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'attività di riscossione
art. 85 cod. proc. civ.
applicazione del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore: il procuratore già costituito mantiene lo ius postulandi dopo l'estinzione dell'agente della riscossione fino a eventuale sostituzione
art. 1, commi 184 e 185, legge 31 dicembre 2018 n. 145
prevede la definizione agevolata delle cartelle; la dichiarazione di adesione presentata dal ricorrente ha innescato la procedura di definizione
art. 1, co. 198, legge 31 dicembre 2018 n. 145
rimanda, per quanto compatibile, ai commi indicati dell'art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 per le disposizioni non previste nei commi 184-197
art. 3, co. 6, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 (conv. con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136)
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati."
la causa deve essere dichiarata estinta solo se la definizione si è effettivamente perfezionata e la prova del pagamento è stata depositata nel processo; nel caso di specie tali condizioni erano soddisfatte
Massime di principio
- La definizione agevolata delle cartelle, una volta perfezionata e documentata in giudizio, determina l'estinzione del processo relativo alle controversie sulle cartelle medesime.
- La successione ex lege dall'agente della riscossione (Equitalia) all'Agenzia delle Entrate-Riscossione non interrompe il processo né priva automaticamente del potere di stare in giudizio il procuratore già costituito; vale il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore fino a sostituzione.
- La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente produce l'estinzione del procedimento senza necessità di accettazione da parte della controparte.
- Per dichiarare l'estinzione per definizione agevolata è necessario produrre in corso di causa idonea documentazione che attesti il versamento; la semplice adesione senza prova di pagamento non è sufficiente.
- Le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa pronuncia; la definizione agevolata non comporta automaticamente compensazione delle spese.
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