Sentenza del 06/06/2016 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Asti
Sanzioni pecuniarie in pendenza di procedimento penale - Iscrizione a ruolo delle sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che le sanzioni pecuniarie non potessero essere iscritte a ruolo né trasmesse alla concessionaria mentre era pendente un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti. La responsabilità penale non era quindi ancora definita e, secondo l'art. 21 del d.lgs. n. 74/2000, le sanzioni tributarie non potevano essere eseguite nei confronti del soggetto la cui responsabilità penale era ancora in discussione. È stato inoltre rilevato che l'iscrizione a ruolo e la trasmissione del ruolo esecutivo costituiscono già atti esecutivi, almeno in senso lato, perché la concessionaria non può selezionare le somme da inserire nella cartella distinguendo quelle la cui esecuzione è sospesa per legge.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'iscrizione a ruolo e la trasmissione alla concessionaria delle sanzioni tributarie sono state ritenute illegittime durante la pendenza del procedimento penale relativo agli stessi fatti, poiché anticipano l'esecuzione di sanzioni non ancora eseguibili. Le sanzioni potranno essere riscosse solo quando venga meno la causa di sospensione prevista dalla legge e, comunque, nei confronti di soggetti per i quali non sia più in discussione la responsabilità penale.
Norme richiamate
Art. 21 del decreto legislativo n. 74/2000
Le sanzioni tributarie non sono eseguibili nei confronti dei soggetti per i quali è in corso il procedimento penale.
La norma impedisce l'esecuzione delle sanzioni tributarie quando, per gli stessi fatti, è ancora pendente un procedimento penale e la responsabilità dell'interessato non è stata definitivamente accertata.
Massime di principio
- Quando sanzioni tributarie e procedimento penale riguardano gli stessi fatti, la riscossione delle sanzioni deve restare sospesa fino alla definizione della questione penale nei confronti del soggetto interessato.
- La sospensione non riguarda soltanto gli atti materialmente esecutivi: anche l'iscrizione a ruolo e la trasmissione del ruolo alla concessionaria possono essere illegittime, perché preparano concretamente la riscossione e possono determinare l'emissione della cartella.
- L'Amministrazione non dovrebbe trasferire alla concessionaria somme la cui esecuzione è sospesa per legge, soprattutto quando la concessionaria non dispone di strumenti per escluderle autonomamente dalla cartella.
- In situazioni analoghe è necessario verificare l'identità dei fatti oggetto del procedimento penale e dell'accertamento tributario, nonché la posizione soggettiva del destinatario e lo stato del procedimento penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 giu 2016Sentenza del 06/06/2016 n. 129 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 6 giu 2016Sentenza del 06/06/2016 n. 187 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 6 giu 2016Sentenza del 06/06/2016 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 6 giu 2016Sentenza del 06/06/2016 n. 826 - Comm. Trib. Prov. Firenze
- Sentenza · 6 giu 2016Sentenza del 06/06/2016 n. 1556 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 6 giu 2016Sentenza del 06/06/2016 n. 1557 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →