Sentenza del 28/06/2016 n. 13322 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Avviso al contribuente della facoltà di avvalersi dell'accertamento con adesione - Mancanza - Nullità dell'atto impositivo - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui erano state recuperate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, poiché l'immobile acquistato con i benefici prima casa era stato qualificato come abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, la nullità dell'atto per la mancata indicazione della facoltà di accedere all'accertamento con adesione, l'omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello e la violazione delle norme sulla superficie utile dell'immobile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la mancata indicazione della facoltà di avvalersi dell'accertamento con adesione non determina la nullità dell'avviso, poiché tale indicazione non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 e le cause di nullità degli atti impositivi sono tassative. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale si era limitata a confermare la sentenza di primo grado senza esaminare e confutare specificamente le censure dell'appello. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono indicare l'ufficio presso il quale ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità presso cui promuovere il riesame in autotutela e le modalità e i termini per ricorrere.
L'elencazione degli elementi obbligatori non comprende l'avviso della facoltà di accedere all'accertamento con adesione. La sua omissione, non essendo prevista come causa di nullità, non invalida l'atto impositivo.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
Facoltà del contribuente di promuovere il procedimento di accertamento con adesione.
La norma disciplina l'accertamento con adesione, ma non impone che la relativa facoltà sia necessariamente indicata nell'avviso di liquidazione a pena di nullità.
D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6
Rilevano, tra gli altri criteri, la superficie utile superiore a 240 mq e il rapporto tra superficie scoperta e superficie coperta.
I criteri sono stati posti a fondamento della qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha cassato la sentenza per carenza di motivazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa, parte prima
Norma richiamata dal contribuente in relazione all'applicazione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa e alla nozione di immobile di lusso.
Codice di procedura civile, art. 360
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso relativi all'omessa pronuncia, alla carenza di motivazione e alla violazione di legge; ha accolto il motivo concernente la motivazione apparente della sentenza d'appello.
Massime di principio
- La mancata indicazione nell'atto impositivo della facoltà di accedere all'accertamento con adesione non comporta automaticamente la nullità dell'atto, salvo che una specifica disposizione preveda espressamente tale conseguenza.
- Le cause di nullità degli atti tributari sono, in linea generale, tassative e non possono essere ampliate per analogia.
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare o condividere la decisione di primo grado: deve esaminare e confutare in modo riconoscibile le principali censure dell'appellante.
- Quando la motivazione d'appello è meramente apparente o non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, la sentenza può essere cassata con rinvio, anche senza una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria nel merito del contribuente: comporta la riapertura del giudizio davanti al giudice indicato, che dovrà decidere nuovamente sulla legittimità della pretesa fiscale.
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