L.R. Piemonte 20/2023
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene sulla l.r. 7/2022, correggendo e coordinando numerose disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, stato legittimo, delocalizzazioni, recupero di vani interrati, applicazione del PPR e norme procedurali. Elimina o restringe alcuni passaggi introdotti nel 2022 e richiama in più punti la disciplina statale del d.p.r. 380/2001. Nessuna maggiori oneri per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale di semplificazione urbanistica ed edilizia
Modifiche alla disciplina regionale di semplificazione urbanistica ed edilizia
La legge regionale 19 settembre 2023, n. 20 interviene sulla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7, che contiene norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia. Il provvedimento, applicabile nel territorio della Regione interessata, ricalibra vari istituti già introdotti nel 2022, coordinandoli con la disciplina statale e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
Stato legittimo degli immobili
La legge corregge la formulazione della disciplina sullo stato legittimo, sostituendo il riferimento agli “edifici” con quello a “immobile” e quello alle “parti di edifici legittimi” con “unità immobiliare”.
Viene inoltre eliminato il passaggio che, nella versione precedente, richiamava specifiche fonti statali e criteri documentali per gli immobili realizzati in epoche in cui non era richiesto un titolo edilizio. In luogo di tale formulazione, è aggiunto un rinvio espresso all’articolo 9-bis del d.p.r. 380/2001 per l’accertamento dello stato legittimo degli immobili.
Delocalizzazione e beni paesaggistici
La disciplina sulla delocalizzazione viene depurata di alcune previsioni abrogative e limitative introdotte nel 2022. Il nuovo testo stabilisce che la delocalizzazione prevista dalla legge avviene nel rispetto delle norme di attuazione e delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici individuati dal PPR, previo parere obbligatorio e vincolante secondo la normativa vigente.
Interventi su volumi e premialità
Sono eliminate alcune disposizioni che, nel quadro della legge del 2022, disciplinavano specifiche ipotesi di ricostruzione e di premialità volumetrica, incluse previsioni sulla deliberazione del consiglio comunale, sull’esclusione del contributo straordinario e sulla riduzione del costo di costruzione.
Restano quindi espunti gli effetti più favorevoli che erano stati previsti per tali interventi, con conseguente restringimento dell’ambito applicativo della disciplina originaria.
Titoli edilizi in sanatoria e recupero di spazi interrati o seminterrati
In materia di titoli edilizi in sanatoria, la legge precisa che il riferimento opera ai sensi del d.p.r. 380/2001.
Per il recupero dei vani e locali interrati o seminterrati, la disciplina viene riformulata: il recupero è ammesso, salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, ed esclusivamente in conformità con le previsioni del PPR.
Esclusioni e limiti rispetto a zone A e disciplina statale
In relazione a specifiche fattispecie edilizie conseguite senza opere, viene inserito un espresso richiamo alle disposizioni statali per gli immobili situati nelle zone territoriali omogenee A di cui al d.m. 1444/1968.
La legge interviene anche su ulteriori disposizioni, sopprimendo riferimenti alla “tutela paesaggistica” e cancellando il regime temporale che subordinava l’applicazione di alcune norme al decorso di cinque anni dall’ultimazione dei lavori per gli immobili realizzati successivamente alla deliberazione comunale.
Aggiornamenti alla normativa urbanistica regionale previgente
La legge modifica anche la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, eliminando alcune specificazioni richiamate dalla precedente legge di semplificazione e abrogando disposizioni introdotte nel 2022.
In particolare, vengono soppressi riferimenti al PPR e agli organi ministeriali in un passaggio relativo al regime urbanistico locale, nonché abrogato l’articolo della legge del 2022 che aveva inserito un nuovo articolo 17-ter nella l.r. 56/1977. È inoltre abrogato un ulteriore articolo della stessa legge del 2022.
Coordinamento con la disciplina edilizia regionale del 1999
La legge interviene infine sulla disciplina edilizia regionale del 1999, precisando che una previsione sul comma 6 dell’articolo 6-bis opera nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Valutazione di attualità
Il provvedimento non risulta deprecato, poiché introduce modifiche normative ancora rilevanti e operative nella disciplina regionale urbanistica ed edilizia.
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