L.R. Piemonte 18/2023
Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 18/2023 inserisce nella l.r. 1/1987 l’art. 23-bis, che consente alla Giunta di disporre, con deliberazione, provvidenze e interventi straordinari fuori dal piano annuale a favore di emigrati di origine piemontese e familiari in difficoltà economica, anche in deroga a requisiti di permanenza all’estero e con rimborso a terzi che abbiano anticipato spese urgenti. Nessun nuovo onere; copertura sulle risorse 2023-2025. Vigore dalla pubblicazione.
Ulteriori misure straordinarie a favore degli emigrati di origine piemontese
Ulteriori misure straordinarie per emigrati di origine piemontese
La legge regionale Piemonte 15 settembre 2023, n. 18, integra la disciplina regionale sugli interventi in materia di movimenti migratori introducendo una specifica facoltà della Giunta regionale di attivare misure straordinarie in favore di determinate categorie di emigrati di origine piemontese e dei loro familiari.
Ambito di applicazione e beneficiari
La nuova disposizione si riferisce agli emigrati di origine piemontese per nascita o residenza e ai loro familiari, purché si trovino in una situazione economica disagiata. L’intervento ha natura eccezionale e si colloca al di fuori delle ordinarie misure previste dal piano annuale richiamato dalla legge regionale del 1987.
Contenuto delle misure straordinarie
La Giunta regionale, mediante propria deliberazione, può disporre ulteriori provvidenze e interventi di carattere straordinario. La norma consente anche di derogare ai requisiti di permanenza all’estero previsti per gli interventi ordinari dalla legislazione regionale vigente.
È inoltre previsto che il beneficio possa essere riconosciuto anche indirettamente, tramite rimborso a terzi che abbiano anticipato le spese per ragioni di urgenza.
Procedura e ruolo della Giunta regionale
L’attivazione delle misure non è automatica: è rimessa a una deliberazione della Giunta regionale, che definisce volta per volta l’intervento straordinario. La Giunta deve poi comunicare successivamente i provvedimenti adottati al Consiglio regionale.
Aspetti finanziari
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione dell’articolo introdotto avviene utilizzando risorse già iscritte alla missione 19, programma 19.01, per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2023-2025.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Non contiene termini di efficacia limitati a specifici esercizi oltre al richiamo alla copertura finanziaria sulle annualità 2023-2025.
Testo integrale
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