Cassazione Civile, Ordinanza n. 11209/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di pagamento e da un precedente avviso bonario con cui, per conto del Comune, era stata richiesta a una società la TARSU per l'anno d'imposta 2012. In primo grado il ricorso era stato inizialmente accolto per un vizio di notifica, poi la sentenza era stata annullata per mancata integrazione del contraddittorio e la causa era stata rimessa al primo giudice; nel giudizio rinnovato il ricorso era stato dichiarato inammissibile nei confronti del concessionario e respinto nel merito. In appello la CTR aveva ritenuto non dedotta tempestivamente la nullità della notifica eseguita tramite posta privata, aveva escluso il giudicato invocato verso il Comune, e aveva accolto solo in parte il gravame, escludendo il possesso/detenzione di alcuni immobili ma confermando il tributo per altri beni perché non provato lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 157 c.p.c. per avere la CTR omesso di rilevare d'ufficio la nullità della notifica dell'avviso eseguita tramite operatore postale privato; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per aver errato nel riparto dell'onere probatorio quanto al regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti nella zona interessata; (3) violazione dell'art. 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato formatosi sulla prima sentenza di CTP nei confronti del Comune; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese nonostante l'accoglimento parziale dell'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica dell'atto tributario tramite posta privata, nel periodo rilevante, non integra nullità rilevabile d'ufficio e, comunque, l'eventuale vizio era stato sanato dall'impugnazione; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo perché la censura investiva un profilo sul quale la CTR aveva omesso di pronunciare e, nel merito, l'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione TARSU grava sul contribuente; ha respinto il terzo motivo perché la sentenza di primo grado era stata integralmente annullata per difetto di contraddittorio, con conseguente impossibilità di attribuirle autorità di giudicato verso il Comune; ha respinto il quarto motivo perché, a fronte dell'accoglimento solo parziale di una domanda articolata su più beni, la compensazione delle spese era coerente con i principi sulle spese processuali. Nessuna statuizione sulle spese in cassazione per mancata attività difensiva delle controparti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La nullità processuale dedotta non era rilevabile d'ufficio nel caso concreto, anche perché il vizio della notificazione era stato comunque sanato dall'impugnazione.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione del tributo grava sul contribuente che la invoca.
Non può esservi giudicato su una sentenza di primo grado integralmente annullata per difetto di contraddittorio.
La censura sulle spese è stata respinta perché l'accoglimento parziale di una domanda articolata su più capi non impone la condanna dell'altra parte alle spese.
L'accoglimento parziale di una domanda su più capi può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese.
La mancata pronuncia su un motivo di appello integra vizio di omessa pronuncia, non una questione di riparto dell'onere probatorio.
art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
I motivi sono stati formalmente veicolati come violazioni di legge.
art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
La censura corretta per l'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere proposta come vizio processuale.
La memoria depositata in sede di adunanza camerale non poteva introdurre nuovi vizi di notifica.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario non è coltivabile la prova testimoniale nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio comporta la rimessione della causa al primo giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario eseguita tramite operatore postale privato, nel periodo di liberalizzazione del servizio postale, non è di per sé inesistente; se viziata, può al più essere nulla e il vizio può risultare sanato dall'impugnazione dell'atto.
- Nel contenzioso sui tributi locali relativi ai rifiuti, l'ente impositore deve dimostrare il presupposto impositivo, ma il contribuente che invochi un'esenzione o una riduzione per mancato servizio in una determinata zona deve provare i fatti costitutivi del beneficio richiesto.
- Se una sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla integralmente per difetto di contraddittorio e la causa è stata rimessa al primo giudice, non può formarsi giudicato sostanziale su quella pronuncia nei confronti di alcuna parte del rapporto processuale.
- L'accoglimento solo parziale di una domanda unica articolata in più capi, o riferita a più beni/oggetti, non determina automaticamente reciproca soccombenza e può legittimare la compensazione delle spese di lite.
- Nel processo tributario la deduzione di vizi relativi alla prova o all'omessa pronuncia deve essere veicolata con il corretto paradigma processuale; non è consentito trasformare un'omissione decisoria in una contestazione sul riparto dell'onere probatorio.
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