Circolare numero 139 del 5-12-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il pagamento provvisorio dell'importo aggiuntivo di euro 154,94 previsto dall'art. 70 della legge n. 388/2000, con riferimento all'anno 2006. Vengono indicate le pensioni escluse, le modalità di calcolo, i limiti di importo pensionistico e reddituale, le regole per le decorrenze infrannuali e per le pensioni eliminate, nonché le modalità di contabilizzazione e pagamento con la rata di dicembre 2006. È inoltre precisato che l'erogazione è provvisoria e sarà oggetto di successiva rideterminazione sulla base delle verifiche reddituali.
Importo aggiuntivo di euro 154,94 per i pensionati con redditi contenuti per l'anno 2006
Importo aggiuntivo di euro 154,94 per l'anno 2006
La circolare disciplina la corresponsione provvisoria dell'importo aggiuntivo di euro 154,94, previsto dall'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai pensionati che presentano determinati requisiti reddituali e che percepiscono trattamenti pensionistici di importo complessivo annuo non superiore al trattamento minimo. Per il 2006 l'erogazione avviene con la rata di dicembre, sulla base delle elaborazioni automatiche effettuate, fermo restando che l'importo sarà successivamente rideterminato all'esito delle verifiche reddituali.
Riferimenti normativi e inquadramento generale
L'istituto richiama le precedenti circolari emanate dal 2001 al 2005 per disciplinare, di anno in anno, il pagamento provvisorio dell'importo aggiuntivo in attesa della verifica dei redditi. Viene ricordato che ai pensionati interessati, già a gennaio 2006, il Mod. ObisM aveva segnalato il carattere provvisorio del pagamento relativo a dicembre 2005, con possibile recupero in caso di superamento dei limiti reddituali. La presente circolare descrive quindi le modalità applicate per il 2006.
Pensioni interessate ed esclusioni
L'attribuzione dell'importo aggiuntivo è prevista per le pensioni diverse da specifiche categorie escluse, tra cui le categorie INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOOP, VOESO, INDCOM, VOBANC, IOBANC, SOBANC, VDAI, IDAI e SDAI. Inoltre, vengono escluse ulteriori situazioni particolari:
- pensioni eliminate;
- pensioni supplementari;
- pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione;
- pensioni con sostituzione Stato o rivalsa enti locali;
- pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di sede;
- pensioni con importo mensile di dicembre 2006 pari a zero.
Modalità di calcolo e gestione automatica
Le procedure informatiche hanno attribuito provvisoriamente l'importo solo quando l'importo della pensione e i redditi memorizzati risultavano compatibili con il beneficio. Per le pensioni con decorrenza infrannuale, sia l'importo aggiuntivo sia il limite reddituale sono stati rapportati ai mesi di effettiva percezione; se la pensione infrannuale era abbinata a una pensione con decorrenza anteriore, il beneficio è stato riconosciuto per intero secondo i limiti annuali. L'elaborazione automatica è stata completata il 23 ottobre 2006.
Le eventuali posizioni non elaborate devono essere trattate mediante procedura di ricostituzione, utilizzando le funzionalità QRED, così da memorizzare nel database reddituale le informazioni necessarie. Tali casi devono anche essere segnalati all'indirizzo GruppoControlloPensioni@inps.it, affinché la procedura centrale possa procedere al pagamento dell'importo dovuto o al recupero di eventuali somme indebitamente erogate.
Soggetti non titolari di pensioni INPS
La circolare ricorda che, se gli interessati non risultano beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il pagamento dell'importo aggiuntivo deve essere effettuato dall'ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati, sempre secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla norma.
Verifica dell'importo complessivo delle pensioni
Ai fini del riconoscimento del beneficio, le procedure hanno controllato l'importo complessivo delle pensioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati per l'anno 2006, includendo anche maggiorazioni sociali e aumento a 516,46 euro. I criteri applicati sono i seguenti:
- se l'importo complessivo supera euro 5.713,48, non spetta alcun importo aggiuntivo;
- se l'importo complessivo è minore o uguale a euro 5.558,54, spetta l'intero importo aggiuntivo, sempre che siano rispettate le condizioni reddituali proprie e del coniuge;
- se l'importo complessivo è compreso tra euro 5.558,54 e euro 5.713,48, spetta la differenza tra euro 5.713,48 e l'importo delle pensioni, sempre che siano soddisfatti i requisiti reddituali.
Per i soggetti titolari anche di prestazioni in regime di convenzione internazionale, nell'importo complessivo è stato considerato pure il prorata estero.
Verifica reddituale personale e coniugale
Quando dal controllo dell'importo pensionistico risulta il diritto all'importo aggiuntivo, le procedure passano alla verifica dei redditi personali e, se del caso, del coniuge, utilizzando i dati presenti nell'archivio REDDITI e sommando le pensioni risultanti dal Casellario. Il beneficio spetta se il reddito personale non supera euro 8.337,81. In caso di pensionato coniugato, il limite del reddito cumulato è pari a euro 16.675,62, ma resta comunque necessario che il limite personale di euro 8.337,81 non sia superato.
Decorrenze infrannuali e pensioni eliminate
Per le pensioni con decorrenza nel corso del 2006, il beneficio è stato calcolato in dodicesimi, in proporzione ai mesi di percezione, sia per l'importo aggiuntivo sia per i limiti di reddito. Per le pensioni eliminate, il sistema non dispone alcun pagamento; la quota spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta dalla Sede agli eredi oppure al titolare della pensione eliminata.
Aggiornamenti contabili e informativi
La circolare precisa che, su tutte le pensioni esaminate, comprese quelle escluse dal beneficio, vengono memorizzati il codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e il codice 1 in GP1FMPNTIP. Quando l'importo aggiuntivo viene corrisposto, esso è registrato nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all'anno di corresponsione; se non spetta, nel medesimo campo viene registrato il valore 0. In presenza di più pensioni, la registrazione avviene sulla pensione sulla quale è disposto il pagamento.
L'importo spettante viene inoltre memorizzato, come validato, nell'archivio CONGUAGLI ed è consultabile tramite la procedura ARTE.
Pagamento e comunicazione ai pensionati
L'importo aggiuntivo spettante viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2006 e memorizzato in GP8MD50 con codice 550. La comunicazione ai pensionati, predisposta tramite gli enti pagatori per l'ultima rata dell'anno, riporta l'importo dovuto. Infine, il Mod. ObisM dell'anno 2007 conterrà una specifica indicazione che segnala il pagamento provvisorio dell'aumento attribuito a dicembre 2006, in attesa della verifica dei redditi relativi al medesimo anno.
Punti principali
Ambito e finalità dell'importo aggiuntivo
L'importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000), introdotto dall'art. 70 della legge n. 388/2000, spetta ai titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo e che soddisfino specifiche condizioni reddituali. Per il 2006 il pagamento è disposto in via provvisoria, in attesa della verifica dei redditi, e potrà essere successivamente rideterminato.
Pensioni interessate ed esclusioni
L'attribuzione riguarda le pensioni diverse da una serie di categorie escluse, tra cui INVCIV, PS, AS, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOCRED, VOCOOP, VOESO, INDCOM, VOBANC, IOBANC, SOBANC, VDAI, IDAI e SDAI. Sono inoltre escluse, tra le altre, le pensioni eliminate, le supplementari, quelle detassate per convenzione contro la doppia imposizione, quelle con sostituzione Stato o rivalsa enti locali, quelle con pagamento localizzato presso uffici pagatori di sede e quelle con importo mensile di dicembre 2006 pari a zero.
Criteri di calcolo dell'importo aggiuntivo
Le procedure hanno attribuito provvisoriamente l'importo se i dati pensionistici e reddituali lo consentivano. Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l'importo e i limiti di reddito sono stati rapportati ai mesi di percezione; se la pensione infrannuale era abbinata a un'altra pensione con decorrenza anteriore, il beneficio è stato riconosciuto per intero secondo i limiti annui. L'elaborazione è stata completata il 23 ottobre 2006.
Gestione delle situazioni non elaborate
Le eventuali richieste relative a situazioni non trattate automaticamente devono essere acquisite con procedura di ricostituzione, tramite le funzionalità QRED, per memorizzare nel data base reddituale i dati necessari all'eventuale attribuzione dell'importo. Le situazioni vanno inoltre segnalate all'indirizzo GruppoControlloPensioni@inps.it per consentire il calcolo centrale e l'eventuale corresponsione o recupero di somme indebitamente pagate.
Attribuzione ai soggetti non titolari di pensioni INPS
Se il soggetto interessato non è beneficiario di prestazioni presso l'INPS, il pagamento dell'importo aggiuntivo deve essere effettuato dall'ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dalla norma.
Verifica dell'importo complessivo delle pensioni
Le procedure hanno verificato che l'importo complessivo delle pensioni memorizzate nel Casellario non superasse i limiti previsti per il 2006. Se l'importo complessivo, comprensivo di maggiorazioni sociali e aumento a 516,46 euro, supera euro 5.713,48, non spetta nulla. Se è pari o inferiore a euro 5.558,54, spetta l'intero importo aggiuntivo, purché siano rispettate le condizioni reddituali. Se è compreso tra euro 5.558,54 e 5.713,48, spetta la differenza tra euro 5.713,48 e l'importo complessivo delle pensioni, sempre nel rispetto dei requisiti reddituali. Per le pensioni in convenzione internazionale è stato considerato anche il prorata estero.
Controllo dei redditi personali e del coniuge
Quando dai controlli pensionistici emerge il diritto, le procedure verificano i redditi del titolare e del coniuge presenti nell'archivio REDDITI, ai quali sommano le pensioni risultanti dal Casellario. L'importo aggiuntivo spetta se i redditi personali non superano euro 8.337,81. In caso di pensionato coniugato, il limite di reddito cumulato è euro 16.675,62, ferma restando la soglia personale di euro 8.337,81.
Pensioni con decorrenza nel 2006 e pensioni eliminate
Per le pensioni con decorrenza nel corso del 2006 il beneficio è stato calcolato in proporzione ai mesi di percezione, sia per quanto riguarda i limiti di reddito sia per l'importo da corrispondere. Per le pensioni eliminate non viene disposto alcun pagamento: la quota spettante, rapportata ai mesi di percezione, deve essere corrisposta dalla Sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.
Aggiornamenti informativi e memorizzazioni procedurali
Su tutte le pensioni esaminate, anche se escluse dal beneficio, vengono memorizzati il codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e il codice 1 in GP1FMPNTIP. Se l'importo è corrisposto, viene registrato nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all'anno di corresponsione; se non spetta, viene registrato il valore zero. In caso di pluralità di pensioni, l'importo è annotato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento. L'importo spettante è inoltre memorizzato, come validato, nell'archivio CONGUAGLI ed è consultabile con la procedura ARTE.
Pagamento e comunicazione ai pensionati
L'importo aggiuntivo spettante viene pagato con la rata di pensione di dicembre 2006 e memorizzato in GP8MD50 con codice 550. La comunicazione predisposta dagli enti pagatori per l'ultima rata del 2006 indica l'importo dovuto. Il Mod. ObisM 2007 conterrà un'apposita dicitura che segnala che l'aumento attribuito a dicembre 2006 è stato pagato in via provvisoria in attesa della verifica dei redditi relativi al medesimo anno.
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