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Circolare

Circolare numero 141 del 6-12-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che gli arretrati retributivi previsti dal CCNL elettrico del 18 luglio 2006, sia l'importo forfettario una tantum sia l'EDR per il rinnovo contrattuale, incidono anche sul calcolo di alcune prestazioni economiche INPS. Vengono indicate le regole di maturazione, le esclusioni, le decorrenze rilevanti e i criteri per riliquidare malattia, maternità, integrazione salariale e congedo matrimoniale. Sono richiamate inoltre le precedenti istruzioni applicabili per i conguagli e i limiti di prescrizione.

CCNL settore elettrico 18.7.2006: una tantum, EDR e ricalcolo prestazioni INPS

CCNL settore elettrico 18.7.2006: una tantum, EDR e riflessi sulle prestazioni INPS

La circolare disciplina gli effetti del rinnovo contrattuale del settore elettrico del 18 luglio 2006 sulle prestazioni economiche previdenziali e di integrazione salariale. In particolare, chiarisce la rilevanza dell'una tantum e dell'EDR per il rinnovo contrattuale ai fini del ricalcolo di malattia, maternità, integrazione salariale e congedo matrimoniale.

Contenuto del rinnovo contrattuale

Il contratto collettivo nazionale dei lavoratori elettrici prevede, per i lavoratori in forza alla data di stipula del contratto, cioè il 1° luglio 2006, due emolumenti principali:

  • un importo forfettario a titolo di una tantum, da erogare in unica soluzione con la retribuzione di settembre 2006;
  • un EDR per il rinnovo contrattuale, avente natura di elemento distinto della retribuzione, da corrispondere per 6 mensilità, dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.

Dal 1° luglio 2006 l'EDR diventa parte integrante del minimo tabellare.

Criteri di maturazione e casi di esclusione

Ai fini della maturazione degli importi, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero. La circolare precisa che non compete l'erogazione per i periodi mensili nei quali la prestazione sia sospesa senza diritto alla retribuzione, ad esempio per servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum.

Sono invece utili ai fini della maturazione le giornate di assenza dal lavoro per:

  • malattia;
  • infortunio;
  • gravidanza e puerperio;
  • congedo matrimoniale.

Tali assenze rilevano solo se collocate nei periodi di riferimento e se hanno dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali e di integrazione a carico delle aziende.

Natura degli importi e base di calcolo del TFR

Gli importi dell'una tantum, riferiti al periodo 1° luglio 2005-31 dicembre 2005, e dell'EDR rinnovo contrattuale, riferiti al periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2006, sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

La circolare evidenzia inoltre che tali importi sono stati determinati tenendo conto dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale; per questo motivo risultano già comprensivi degli stessi riflessi.

Effetti su malattia, maternità e altre prestazioni INPS

Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post partum, le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e le altre prestazioni a carico dell'INPS conguagliabili con i contributi, gli emolumenti devono essere considerati nei limiti della quota riferita al mese interessato.

Il calcolo deve avvenire secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o per i premi, richiamando le indicazioni della circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e delle precedenti richiamate in essa, anche per quanto riguarda le modalità di conguaglio.

Periodi interessati dal ricalcolo

In relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità, il ricalcolo può riguardare soltanto gli eventi iniziati:

  • per l'una tantum, tra agosto 2005 e gennaio 2006;
  • per l'EDR, tra febbraio 2006 e luglio 2006.

Per la malattia è fatta salva l'ipotesi di ricaduta.

Termine di prescrizione

Le operazioni di riliquidazione delle prestazioni di malattia e maternità devono essere eseguite entro il termine di prescrizione annuale vigente in materia. Il termine decorre da quando la prestazione è dovuta e, nel caso di specie, dalla data di stipulazione del contratto che ha previsto la corresponsione degli emolumenti.

Integrazioni salariali e congedo matrimoniale

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie eventualmente erogate nei periodi cui si riferiscono le spettanze, la circolare rinvia alle istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in materia di ricalcolo.

Le quote di una tantum e di EDR relative ai periodi integrati possono essere poste in pagamento nei limiti dei massimali mensili allora vigenti, richiamando il fatto che tali massimali riguardavano anche le integrazioni salariali ordinarie.

Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, pari al 60% della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e per l'assegno di congedo matrimoniale, si applicano le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

Punti principali

Contenuto del rinnovo contrattuale

Il CCNL del settore elettrico del 18 luglio 2006 prevede, per i lavoratori in forza alla data di stipulazione del contratto (1° luglio 2006), un importo forfettario una tantum da corrispondere in unica soluzione con la retribuzione di settembre 2006. Prevede inoltre un EDR per il rinnovo contrattuale, con natura di elemento distinto della retribuzione, da corrispondere per 6 mensilità dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, sempre ai lavoratori in forza al 1° luglio 2006 e in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.

Maturazione e regole di computo

Ai fini dell'erogazione, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero. L'erogazione non spetta per i periodi mensili in cui vi sia sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum. Sono invece utili, per la maturazione, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, se nei periodi considerati hanno dato luogo a trattamenti economici previdenziali e a integrazioni a carico aziendale.

Natura e trattamento contributivo/retributivo

Gli importi dell'una tantum, riferiti al periodo 1° luglio 2005-31 dicembre 2005, e dell'EDR rinnovo contrattuale, riferito al periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2006, sono esclusi dalla base di calcolo del TFR. Gli importi sono stati quantificati tenendo già conto dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, e risultano quindi comprensivi di tali effetti.

Riflessi su malattia e maternità

Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post partum, le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e le altre prestazioni a carico INPS conguagliabili con i contributi, gli emolumenti vanno considerati nei limiti della quota riferita al mese interessato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi. La riliquidazione riguarda gli eventi iniziati, per l'una tantum, tra agosto 2005 e gennaio 2006 e, per l'EDR, tra febbraio 2006 e luglio 2006, salvo per la malattia il caso di ricaduta.

Termine di prescrizione per la riliquidazione

Le operazioni di riliquidazione delle prestazioni di malattia e maternità devono essere effettuate entro il termine di prescrizione annuale vigente nella materia. Tale termine decorre da quando la prestazione è dovuta, e quindi, nella fattispecie, dalla data di stipulazione del contratto che ha previsto la corresponsione degli emolumenti.

Riflessi sulle integrazioni salariali

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie eventualmente erogate nei periodi 1° luglio 2005-31 dicembre 2005 e 1° gennaio 2006-30 giugno 2006, si applicano le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in materia di ricalcolo. Le quote di una tantum e di EDR relative ai periodi integrati possono essere poste in pagamento entro la capienza dei massimali mensili, che al momento richiamato riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.

Solidarietà e congedo matrimoniale

Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo è pari al 60% della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e per l'assegno di congedo matrimoniale, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

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