Ordinanza n. 10640/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Vetralla comunicato in data 26/02/2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data-OMISSIS-; - del provvedimento del Comune di Vetralla del 31.03.2026 comunicato in data 08.04.2026, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 10.03.2026; - della graduatoria finale del concorso pubblico, pubblicata in data-OMISSIS-, per la copertura a tempo pieno e indeterminato dl n.1 posto nel profilo dl istruttore amministrativo area degli istruttori del ccnl funzioni locali, con riserva dl posto ai soggetti disabili dl cui all'art.1 della legge n. 68/1999, nella parte in cui non riconosce al Sig. -OMISSIS-il diritto alla suddetta riserva; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota di rigetto del 26/02/2026 e del 31/03/2026 nonché del bando di concorso ove interpretato in senso ostativo all'applicazione del soccorso istruttorio e del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e per la condanna dell'amministrazione resistente alla riformulazione della graduatoria finale del concorso tenendo conto della spettanza al -OMISSIS-dell'accesso alle categorie protette.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di concorso pubblico e provvedimenti comunali di rigetto delle istanze di riesame in autotutela, nella parte in cui non riconoscono al ricorrente la riserva prevista per le categorie protette
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di un concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, contestando il mancato riconoscimento della riserva prevista per i soggetti disabili ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999. Ha inoltre impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Vetralla ha rigettato le istanze di riesame in autotutela e, ove occorra, il bando di concorso, deducendo l'illegittimità dell'interpretazione ostativa all'applicazione del soccorso istruttorio e del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. È stata proposta anche domanda di riformulazione della graduatoria. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure né la domanda cautelare, rilevando preliminarmente l'assenza in atti della cartolina di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha rilevato che non risultava comprovato il perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti della controinteressata. Ai sensi dell'art. 49 c.p.a., ha ordinato alla parte ricorrente di depositare, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, la cartolina di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica oppure, in alternativa, di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della controinteressata. La trattazione collegiale della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento degli atti impugnati o sulla fondatezza della pretesa relativa alla riserva per categorie protette.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
In presenza di una notificazione non perfezionata o non comprovata nei confronti di una parte necessaria, il giudice ordina l'integrazione o il perfezionamento del contraddittorio, assegnando alla parte interessata un termine perentorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando non risulta comprovato in atti il perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti di una controinteressata, il giudice deve disporre gli adempimenti necessari per il perfezionamento del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio per depositare la prova della notifica o rinnovarla.
- L'ordine di integrazione o perfezionamento del contraddittorio e il rinvio della trattazione cautelare non comportano una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sull'istanza cautelare.
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