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Legge

L.R. Puglia 44/2014

Modifiche e integrazione alla legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia)(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 44/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica lo Statuto della Regione Puglia: riduce da 15.000 a 12.000 il numero minimo di firme per la proposta di legge popolare, disciplina la potestà regolamentare della Giunta anche per regolamenti delegati nelle materie statali delegate e riforma il parere preventivo delle commissioni consiliari sui regolamenti, con termini di 30 o 15 giorni. È efficace dal 20 ottobre 2014 e riguarda solo la Regione Puglia.

Modifiche allo Statuto della Regione Puglia in materia di quorum, potestà regolamentare e pareri consiliari

Modifiche allo Statuto della Regione Puglia

La legge regionale interviene sullo Statuto della Regione Puglia per aggiornare il numero di firme richieste per l’iniziativa legislativa popolare e per ridefinire la disciplina della potestà regolamentare e del parere consiliare sui regolamenti regionali. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ordinamento della Regione Puglia.

Iniziativa legislativa popolare

Viene modificato l’articolo 15 dello Statuto riducendo la soglia delle sottoscrizioni necessarie per la proposta di legge di iniziativa popolare:

  • il riferimento a 15.000 firme è sostituito da 12.000.

Potestà regolamentare e regolamenti delegati

La legge integra l’articolo 22 dello Statuto, precisando che il Consiglio regionale può attribuire alla Giunta l’approvazione dei regolamenti delegati quando la Regione esercita potestà regolamentare in materie di competenza esclusiva statale delegate alla Regione. In tale ipotesi:

  • il Consiglio regionale delibera a maggioranza dei componenti;
  • la Giunta approva i regolamenti previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 44.

Disciplina della potestà regolamentare della Giunta

L’articolo 44 dello Statuto viene riscritto per definire in modo più puntuale la potestà regolamentare della Giunta regionale. In particolare:

  • la Giunta esercita la potestà regolamentare per i regolamenti esecutivi e attuativi delle leggi regionali e degli atti dell’Unione europea;
  • la legge regionale deve indicare le norme da delegificare e i principi cui la Giunta deve attenersi nei regolamenti di delegificazione;
  • le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

Parere delle Commissioni consiliari sui regolamenti

La nuova formulazione dell’articolo 44 stabilisce che i regolamenti siano sottoposti al parere preventivo delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia. Il parere:

  • è obbligatorio ma non vincolante;
  • deve essere reso entro 30 giorni;
  • decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole;
  • in caso di necessità e urgenza, il termine è ridotto a 15 giorni.

Abrogazioni e decorrenza

È abrogato il comma 3 dell’articolo 44 dello Statuto. La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è in vigore dal 20 ottobre 2014.

Testo integrale

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