Sentenza n. 2428/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 308/2025, depositata e resa pubblica il 20.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1659/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 308/2025, notificata al Ministero il 14 luglio 2025 e divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta del docente per euro 500,00 annui relativamente alle annualità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 2.000,00. È stato dedotto l'inadempimento del Ministero. Il ricorso è stato ritenuto procedibile poiché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e provveda entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua in concreto alla luce della nomina del commissario ad acta e dell'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente, che aveva principalmente determinato il ritardo. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, tra l'altro, di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, a determinate condizioni, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutate concretamente anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico e al rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza al debitore pubblico rende procedibile il ricorso per l'esecuzione coattiva del giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art. 112 c.p.a.
null
art. 15 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25 giugno 2014
È richiamato per il criterio secondo cui l'esclusione dell'astreinte per manifesta iniquità o altre ragioni ostative deve essere valutata concretamente, considerando la posizione del debitore pubblico e l'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- L'Amministrazione è inottemperante quando non dimostri di avere eseguito il giudicato avente a oggetto il pagamento di somme e il creditore produca documentazione idonea a comprovare la spettanza dell'importo riconosciuto.
- In caso di inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, considerate concretamente le circostanze del ritardo, la nomina del commissario ad acta e la posizione dell'Amministrazione debitrice, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- La notevole mole di contenzioso seriale gravante sull'Amministrazione può concorrere, insieme alla nomina del commissario ad acta, a rendere manifestamente iniqua l'applicazione di un'astreinte per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
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