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Legge

L.R. Liguria 13/2004

Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 , relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999.

Normativa regionaleL.R. Liguria 13/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale proroga il termine per l’adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento al 2 settembre 1999, rinviando la scadenza prevista dalla legge regionale n. 20/1999. È una misura a efficacia temporanea e oggi risulta abrogata dalla legge regionale 1 luglio 2024, n. 9.

Proroga del termine per l'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari autorizzati

Proroga del termine per l’adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari

La legge regionale riguarda la Regione non specificata nel testo fornito e interviene esclusivamente per prorogare un termine previsto dalla disciplina regionale sull’autorizzazione e sull’adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari. La norma ha natura temporanea e si riferisce a strutture già autorizzate al funzionamento alla data del 2 settembre 1999.

Ambito di applicazione

La disposizione si applica ai presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999, per i quali la normativa regionale antecedente richiedeva l’adeguamento a specifici requisiti entro un termine determinato.

Effetto della legge

La legge proroga il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20. Il contenuto sostanziale è quindi limitato allo spostamento in avanti della scadenza per completare l’adeguamento dei presidi interessati.

Regime temporale e attualità

La disciplina ha efficacia meramente temporanea, essendo finalizzata a consentire un ulteriore periodo per l’adeguamento delle strutture già operanti alla data indicata. Inoltre, il testo fornito indica espressamente che la legge è stata abrogata dall’art. 2 della legge regionale 1 luglio 2024, n. 9; pertanto non risulta oggi utile come base normativa vigente per nuovi adempimenti.

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