Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 16/2004

Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari.

Normativa regionaleL.R. Liguria 16/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ligure riconosce e sostiene, tramite protocolli d’intesa e contributi annuali, la funzione educativa e sociale di oratori, parrocchie, istituti religiosi e altri enti di culto con intesa statale. Prevede progetti annuali, graduatorie, contributi per gestione e investimenti, ma è stata abrogata dalla L.R. 6/2009, salvo i commi 2 e 3 dell’art. 54 di tale legge.

Interventi regionali a favore di oratori ed enti religiosi con attività similari

Interventi regionali per oratori ed enti religiosi in Liguria

La legge disciplina, per la Regione Liguria, misure di valorizzazione del ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari. Il provvedimento è stato successivamente abrogato dalla L.R. 9 aprile 2009, n. 6, con salvezza di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 54 della medesima legge.

Finalità e ambito soggettivo

La Regione riconosce il valore delle attività di oratorio e delle iniziative analoghe come integrazione dell’azione educativa della famiglia, con specifica attenzione a minori, adolescenti e giovani. Le attività sono considerate strumenti di socializzazione e di sostegno anche nelle situazioni di disagio minorile.

Sono destinatari della disciplina:

  • la parrocchia;
  • gli istituti religiosi cattolici;
  • gli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali;
  • i soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose per le quali lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost.;
  • le iniziative di ambito regionale o sovraregionale, assimilabili alle attività di cui sopra, finalizzate a esperienze formative ed educative su mondializzazione, pace e incontro interculturale.

Protocolli d’intesa e indirizzi di intervento

Per perseguire tali finalità, la Regione sottoscrive protocolli d’intesa di durata triennale separatamente con:

  • la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle diocesi, delle parrocchie, delle organizzazioni degli istituti religiosi cattolici, dei singoli istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria;
  • i singoli enti di culto con intesa statale ex art. 8, comma 3, Cost.

Nei protocolli sono definiti indirizzi e azioni finalizzati a valorizzare la funzione educativa, aggregativa e sociale delle attività svolte a favore di minori, adolescenti, giovani e famiglie. La Regione sostiene in particolare attività di:

  • diffusione dello sport e della solidarietà;
  • promozione sociale e iniziative del tempo libero;
  • integrazione sociale e interculturale;
  • contrasto del disagio e della devianza minorile.

Nei medesimi protocolli, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, sono stabiliti anche i criteri per la concessione in comodato, da parte di Regione ed enti locali liguri, di beni immobili e mobili ai soggetti beneficiari, secondo la legge statale n. 206/2003.

Programmazione annuale dei progetti e requisiti di ammissibilità

I soggetti operanti nel territorio regionale presentano ogni anno i progetti relativi alle attività finanziabili:

  • entro il 30 giugno, per regola generale;
  • per gli interventi assimilabili di cui al comma 2-bis dell’art. 1, le domande devono essere presentate da organismi unitari a carattere regionale.

Sono ammissibili i progetti che:

  • siano conformi al protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’art. 2;
  • siano presentati da soggetti che svolgano l’attività da almeno tre anni.

Criteri di selezione e graduatoria

Tra i progetti ammissibili, la Regione forma una graduatoria tenendo conto di:

  • numero dei partecipanti in rapporto alla consistenza delle comunità di riferimento;
  • presenza di soggetti con handicap o in situazione di forte disagio;
  • fasce di età coinvolte;
  • grado di svantaggio sociale dell’ambiente in cui le attività sono inserite;
  • ampiezza e pluralità dell’offerta educativa.

La Giunta regionale stabilisce le modalità di concessione dei contributi, nel rispetto dei criteri della graduatoria e dei contenuti dei protocolli. La graduatoria è pubblicata entro il 30 settembre di ogni anno e la Giunta si avvale di una struttura interna per le attività connesse alla formazione della graduatoria.

Tipologie di finanziamento

I finanziamenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono destinati a:

  • contributi per spese di gestione, fino a 5.000 euro per beneficiario;
  • contributi in conto capitale fino all’80% della spesa, e comunque fino a 150.000 euro per beneficiario, per nuove strutture o attrezzature e per migliorie o ampliamenti di quelle esistenti.

I finanziamenti non sono cumulabili con altri contributi concessi per analoghe finalità.

Regime transitorio

Per la prima applicazione della legge, i termini ordinari risultavano così modificati:

  • presentazione dei progetti: 31 ottobre 2004;
  • pubblicazione della graduatoria: 30 novembre 2004.

Obsolescenza

L’atto è da considerarsi non più operativo, poiché espressamente abrogato dalla L.R. 9 aprile 2009, n. 6. Resta ferma solo la disciplina eventualmente salvata dai commi 2 e 3 dell’art. 54 di tale legge, ma la presente legge, nel suo complesso, è superata e non ha utilità applicativa autonoma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.