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Legge

L.R. Liguria 14/2004

Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica) e della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (disciplina delle Associazioni Pro Loco).

Normativa regionaleL.R. Liguria 14/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione turistica regionale e, soprattutto, la liquidazione delle Aziende di promozione turistica (APT), poste in liquidazione dall’entrata in vigore della legge e soppresse al 31 dicembre 2006. La legge è stata poi abrogata nel 2006, salvo l’art. 14, a sua volta abrogato alla soppressione delle APT.

Organizzazione turistica regionale e liquidazione delle APT

Organizzazione turistica regionale e liquidazione delle APT

La legge regionale disciplina il riordino dell’organizzazione turistica regionale della Regione Abruzzo e contiene, nella parte rimasta rilevante, disposizioni transitorie sulla liquidazione delle Aziende di Promozione Turistica (APT). L’impianto normativo è oggi sostanzialmente superato: la legge è stata abrogata, salvo l’articolo 14, e le APT sono state comunque soppresse al 31 dicembre 2006.

Ambito applicativo e stato dell’atto

Il provvedimento riguarda l’organizzazione turistica regionale e modifica precedenti discipline in materia di agenzia regionale per la promozione turistica e di Associazioni Pro Loco. Per l’operatore giuridico rileva soprattutto la disciplina transitoria relativa alle APT, ormai cessate.

Liquidazione delle Aziende di Promozione Turistica

Le APT istituite con la legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3, sono state poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della legge del 2004. Dal medesimo momento i Direttori Generali delle APT hanno assunto le funzioni di Commissari straordinari per la gestione provvisoria e la liquidazione degli enti.

La liquidazione doveva concludersi entro il 31 dicembre 2005; tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2006. Alla stessa data le APT sono state soppresse.

Compiti dei Commissari straordinari

I Commissari straordinari avevano il compito di garantire, fino alla soppressione delle APT, la continuità delle funzioni degli enti e la regolare gestione economica e patrimoniale. Entro 120 giorni dall’assunzione dell’incarico dovevano inoltre sottoporre alla Giunta regionale:

  • l’elenco delle situazioni giuridiche e patrimoniali in atto;
  • l’inventario dei beni esistenti.

Organi di controllo e trattamento economico

Durante la liquidazione continuavano a svolgere le proprie funzioni i Collegi dei Revisori dei Conti. Ai Commissari straordinari spettava un compenso pari a quello già percepito in qualità di Direttori Generali.

Attualità della disciplina

La disciplina ha natura sostanzialmente storica e transitoria: essendo cessate le APT e abrogato l’atto, non risulta oggi applicabile come normativa operativa, salvo l’interesse ricostruttivo per vicende pregresse.

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