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Legge

L.R. Liguria 12/2004

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari).

Normativa regionaleL.R. Liguria 12/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale sull’edilizia agevolata e residenziale, sostituendo e integrando alcuni articoli della l.r. 22/1982 e chiarendo l’abrogazione di una norma della l.r. 6/1983. Prevede inoltre contributi regionali ai Comuni per funzioni in materia di edilizia residenziale e una norma transitoria: fino al provvedimento della Giunta sui requisiti e criteri per i benefici continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Modifiche alla disciplina regionale dell’edilizia agevolata e residenziale

Modifiche alla disciplina dell’edilizia agevolata e residenziale

La legge regionale interviene sul quadro normativo ligure in materia di edilizia agevolata e di edilizia residenziale, aggiornando la legge regionale 23 aprile 1982, n. 22 e coordinandola con la legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6. Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione Liguria e i relativi enti locali e operatori del settore.

Interventi sulla legge regionale n. 22 del 1982

La legge dispone la sostituzione degli articoli 25 e 26 della l.r. 22/1982 e l’introduzione dell’articolo 26-bis nella medesima legge. Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto sostanziale delle nuove disposizioni, ma chiarisce che esse incidono sulla disciplina regionale relativa alla scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata.

Contributi ai Comuni per le funzioni in materia di edilizia residenziale

La Regione contribuisce alle spese sostenute dai Comuni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi loro attribuiti dall’articolo 5 della l.r. 3/1999 in materia di edilizia residenziale pubblica. Il sostegno finanziario regionale avviene mediante appositi stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

Coordinamento con la legge regionale n. 6 del 1983

La legge fornisce un’interpretazione autentica in base alla quale l’articolo 48 della l.r. 6/1983 deve intendersi abrogato per effetto dell’entrata in vigore della l.r. 3/1999. La disposizione ha quindi funzione ricognitiva e chiarisce il regime normativo già vigente.

Norma transitoria sui requisiti per l’accesso ai benefici

Fino all’approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento che definisce requisiti e criteri per accedere ai benefici di edilizia agevolata, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. La legge quindi introduce un regime transitorio di continuità normativa, evitando vuoti applicativi sino all’adozione del nuovo provvedimento attuativo.

Profili finanziari e applicativi

La legge contiene anche una norma finanziaria, il cui dettaglio non è riportato nel testo fornito. Sul piano pratico, la disciplina resta rilevante per i Comuni e per i soggetti interessati all’edilizia agevolata nella fase di applicazione delle regole regionali e dei relativi criteri di accesso ai benefici.

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