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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14521/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla competenza a decidere in ordine all'esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a Simone Pandolfi: il Tribunale di Milano aveva declinato la competenza ritenendo spettante al Magistrato di sorveglianza la trattazione delle questioni esecutive; il Magistrato di sorveglianza di Varese ha sollevato conflitto negativo di competenza dopo che l'U.E.P.E. aveva segnalato l'interruzione dell'esecuzione della misura sostitutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano a decidere sull'incidente relativo all'esecuzione della misura sostitutiva. Ha ritenuto ammissibile il conflitto e, interpretando le norme di riferimento (in particolare l'art. 661, comma 1‑bis c.p.p. e la disciplina della legge n. 689/1981 come novellata dal d.lgs. n. 150/2022), ha stabilito che le questioni inerenti all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, compresa l'interruzione segnalata dall'U.E.P.E. e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, rientrano nella competenza del giudice che ha applicato la pena (il Tribunale di Milano). Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Base per l'ammissibilità del conflitto: il rifiuto di entrambe le autorità di conoscere dell'incidente ha creato una stasi processuale che legittima l'intervento della Corte per risolvere il conflitto di competenza.

  • art. 661, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    Radica presso il giudice che ha applicato la pena la competenza a decidere, con le forme dell'incidente di esecuzione, sulle pene sostitutive; è la norma primaria che giustifica l'attribuzione di competenza al giudice applicatore.

  • legge n. 689 del 1981, art. 56‑bis

    Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; richiamata per spiegare l'origine della misura applicata al condannato.

  • legge n. 689 del 1981, artt. 53 e ss.

    Disciplina di dettaglio delle misure sostitutive del lavoro di pubblica utilità; conferma e dettaglia il ruolo del giudice che applica la misura nell'ambito del controllo e della verifica dell'esecuzione.

  • legge n. 689 del 1981, art. 63

    Stabilisce che il giudice, con la sentenza, incarica l'U.E.P.E. di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro e ricevere relazioni periodiche e la relazione conclusiva: conferma il ruolo del giudice applicatore nel processo di esecuzione della misura.

  • legge n. 689 del 1981, art. 64, comma 2

    Riserva al giudice che ha applicato la pena la decisione sulle modifiche delle prescrizioni imposte con il lavoro di pubblica utilità.

  • legge n. 689 del 1981, art. 66

    Conferma la competenza del giudice che ha applicato la pena quando concorrano pene sostitutive di specie diverse.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Novellazione della disciplina del lavoro di pubblica utilità che conferma e aggiorna il quadro normativo, rafforzando l'attribuzione di competenze al giudice che applica la pena come previsto dalla legge n. 689/1981.

Massime di principio

  • Le questioni inerenti all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena spettano al giudice che ha emesso la sentenza applicativa della misura (giudice applicatore), non al magistrato di sorveglianza.
  • Quando l'U.E.P.E. segnala problemi nell'esecuzione (es. interruzione del lavoro), i provvedimenti conseguenti e l'istruttoria competono al giudice applicatore, il quale riceve le relazioni periodiche e quella conclusiva.
  • In caso di conflitto tra uffici che rifiutano di conoscere della stessa questione e si genera una stasi processuale, è ammissibile sollevare il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 32 c.p.p.
  • Le modifiche delle prescrizioni connesse al lavoro di pubblica utilità e la gestione di pene sostitutive concorrenti sono specificamente riservate al giudice che ha applicato la pena; pertanto, occorre rivolgersi a quel giudice per tali decisioni.
  • Nelle procedure pratiche, prima di rivolgersi al magistrato di sorveglianza per questioni relative al lavoro di pubblica utilità, verificare se la misura sia stata applicata da un giudice ordinario: se sì, indirizzare le istanze al giudice applicatore o, in caso di rifiuto, considerare l'azione di conflitto di competenza.

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