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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale e scheda di valutazione delle prove scritte dell'esame di abilitazione forense, con conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui la sottocommissione esaminatrice ha valutato negativamente le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, determinando la sua non ammissione alla prova orale. Il candidato aveva conseguito il punteggio di 14. La valutazione era espressa mediante l'apposizione di crocette riferite ai singoli criteri previsti dalla griglia, con quattro giudizi di grave insufficienza, tre di insufficienza e due di sufficienza, oltre a un giudizio descrittivo sintetico. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia, contestando la legittimità e, in particolare, l'illogicità e l'irragionevolezza della valutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che la combinazione tra le valutazioni espresse per i singoli criteri e il giudizio descrittivo sintetico consentisse di comprendere il ragionamento sotteso all'esito negativo della prova. Non ha quindi ravvisato, prima facie, quell'illogicità o irragionevolezza della valutazione che avrebbe potuto giustificare l'intervento cautelare del giudice amministrativo, precisando che un esame più approfondito delle censure resta riservato alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la valutazione negativa di una prova concorsuale o abilitativa non può essere sospesa in assenza di una manifesta illogicità o irragionevolezza immediatamente percepibile.
  • Una valutazione concorsuale risulta prima facie adeguatamente comprensibile quando combina l'indicazione dei giudizi riferiti ai singoli criteri predeterminati con un giudizio descrittivo sintetico idoneo a rendere intelligibile il percorso valutativo.
  • L'accertamento cautelare della legittimità di una valutazione tecnica o discrezionale è necessariamente sommario; le censure che richiedono un esame più approfondito devono essere riservate alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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