Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 260 del 22/06/2023

Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute istitutivo del “Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF)” e sul relativo disciplinare tecnico - 22 giugno 2023

Garante Privacy260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che istituisce il Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF) e sul disciplinare tecnico allegato. Il sistema, inserito nel NSIS e collegato al PNRR, è finalizzato al monitoraggio delle prestazioni consultoriali e dell’assistenza sociosanitaria resa a minori, donne, coppie e famiglie. Il Garante prende atto delle garanzie previste in tema di minimizzazione dei dati, interconnessione tramite CUNI/CUNA, accessi profilati, sicurezza degli accessi, conservazione dei dati e tutela di specifiche situazioni sensibili come l’interruzione volontaria di gravidanza, il parto in anonimato e le adozioni. Non formula osservazioni, ritenendo complessivamente adeguate le misure previste.

Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute istitutivo del SICOF e sul relativo disciplinare tecnico

Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF)

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere sullo schema di decreto del Ministro della salute istitutivo del SICOF e sul relativo disciplinare tecnico. Il parere è reso nell’ambito delle competenze previste dall’art. 58, par. 3, lett. c), GDPR e dall’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139 del 2021, in relazione a un’iniziativa collegata all’attuazione del PNRR.

Contesto normativo e finalità del sistema

Lo schema di decreto si inserisce nel quadro del NSIS e riguarda le prestazioni erogate dai consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, in connessione con la legge n. 194 del 1978, la legge n. 184 del 1983, la legge n. 285 del 1997 e il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui LEA, con particolare riferimento all’assistenza sociosanitaria a minori, donne, coppie e famiglie. Il Ministero della salute rappresenta che il SICOF è funzionale all’investimento 1.3.2 della Missione 6, Componente 2 del PNRR e, in particolare, al subintervento relativo all’implementazione di quattro flussi informativi regionali, tra cui i consultori.

Struttura dello schema di decreto

Lo schema è composto da 12 articoli e disciplina ambito di applicazione, sistema informativo, flussi in ingresso, accesso ai dati, modalità e tempi di trasmissione, ritardi e inadempienze, interconnessione, trattamento dei dati, conservazione, pubblicazione degli aggiornamenti tecnici, oneri e disposizioni finali. Il SICOF è istituito nell’ambito del NSIS ed è gestito dal Ministero della salute, tramite la direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistema informativo sanitario nazionale.

Dati trattati, flussi e accessi

Il sistema è alimentato da Regioni e Province autonome con informazioni non direttamente identificative riferite all’erogatore e all’assistito, secondo il disciplinare tecnico allegato, che definisce anche modalità, cadenza e tempi di raccolta e trasmissione. Le informazioni sono utilizzate per analisi comparative, basate su indicatori calcolati previa aggregazione dei dati a livello aziendale su base annuale, e sono rese consultabili alle competenti direzioni generali del Ministero e alle amministrazioni territoriali nelle forme previste.

Interconnessione e identificativi

Per il SICOF si applica la procedura di interconnessione di cui al d.m. 7 dicembre 2016, n. 262. Ad ogni assistito è attribuito dalla Regione o Provincia autonoma un codice univoco non invertibile (CUNI), che non consente correlazione immediata con i dati anagrafici; in fase di acquisizione, il Ministero procede alla generazione e assegnazione del codice univoco nazionale dell’assistito (CUNA) mediante sostituzione del codice ricevuto. Il Garante rileva che il sistema opera nel rispetto delle regole già previste per l’interconnessione dei flussi sanitari su base individuale.

Rilievi e osservazioni considerate dal Garante

Il Garante dà atto che lo schema recepisce le osservazioni formulate informalmente dall’Ufficio, in particolare:

  • la necessità di individuare puntualmente i soggetti legittimati all’accesso e all’analisi dei dati, sia a livello ministeriale sia territoriale, indicando anche il necessario livello di aggregazione;
  • la necessità di chiarire come siano garantite le specifiche norme a tutela della donna, anche minorenne, che ricorra all’interruzione di gravidanza o al parto in anonimato, nonché quelle applicabili in materia di adozione.

Anche il disciplinare tecnico risulta coerente con tali rilievi e con ulteriori richieste dell’Ufficio, tra cui:

  • il coordinamento con l’articolato del decreto;
  • la specificazione del sistema di autenticazione per l’accesso al SICOF, con previsione comunque di autenticazione a più fattori;
  • il chiarimento sull’uso dello SPID ad uso personale nelle more della disciplina dello SPID professionale, escludendo l’utilizzo di dati personali della sfera privata forniti ai Service Provider;
  • la precisazione che la verifica dell’identità dell’assistito tramite Sistema Tessera Sanitaria è ammissibile solo fino all’attivazione dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA).

Conservazione dei dati

Nel corso dell’istruttoria il Garante aveva chiesto al Ministero di motivare, sul piano tecnico-scientifico, il termine di conservazione dei dati pari a 30 anni dal decesso dell’interessato, in relazione al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR. Il Ministero ha sostenuto che per la valutazione dei percorsi di cura è necessario disporre dell’intero percorso di vita dell’assistito, incluso l’evento morte, e che la conservazione oltre il decesso serve a garantire basi dati statisticamente significative per analisi aggregate, anche rispetto a patologie rare. Ha inoltre richiamato ragioni organizzative connesse all’interconnessione con ANA e l’esigenza di comparazioni intergenerazionali.

Valutazione finale e conclusione

Preso atto delle motivazioni tecnico-scientifiche e organizzative fornite, il Garante ritiene che il complesso delle misure di garanzia contenute nello schema di decreto e nel disciplinare tecnico sia appropriato per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Pertanto non formula osservazioni e rende parere favorevole sullo schema di decreto e sul relativo disciplinare tecnico.

Punti principali

Oggetto e finalità del SICOF

Lo schema di decreto istituisce, nell’ambito del NSIS, il Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF), affidandone la gestione al Ministero della salute. Il sistema riguarda le prestazioni dei consultori familiari e l’assistenza territoriale sociosanitaria prestata a minori, donne, coppie e famiglie, con finalità di monitoraggio dei LEA e di analisi comparative a livello regionale e ministeriale.

Flussi informativi, accesso e interconnessione

Il SICOF è alimentato dalle Regioni e Province autonome con dati non direttamente identificativi, secondo le modalità e i tempi indicati nel disciplinare tecnico. I dati sono usati per analisi aggregate su base annuale e sono consultabili dalle competenti direzioni generali del Ministero e dalle Regioni/Province autonome nei limiti e ai livelli di aggregazione previsti. È prevista l’interconnessione secondo il d.m. 7 dicembre 2016, n. 262, con utilizzo del CUNI a livello regionale e trasformazione in CUNA in fase di acquisizione da parte del Ministero.

Misure di garanzia e profili di sicurezza

Il Garante evidenzia che lo schema tiene conto delle osservazioni svolte in interlocuzioni informali, in particolare sulla necessità di individuare con precisione i soggetti legittimati all’accesso e all’analisi dei dati e il livello di aggregazione necessario. Nel disciplinare tecnico si richiede inoltre di specificare il sistema di autenticazione, prevedendo comunque l’autenticazione a più fattori, e di chiarire l’uso dello SPID personale nelle more della definizione delle identità SPID professionali, escludendo l’impiego di dati personali della sfera privata verso i Service Provider.

Tutela di situazioni particolarmente sensibili

Il Garante prende atto della necessità di chiarire come siano rispettate le specifiche disposizioni a tutela della donna, anche minorenne, che ricorra all’interruzione di gravidanza o che intenda partorire in anonimato, nonché delle regole previste in materia di adozione. Tali profili sono richiamati come ambiti nei quali il decreto deve assicurare particolare attenzione alle garanzie privacy e alle norme di settore.

Conservazione dei dati e motivazioni del Ministero

Il Ministero aveva chiesto di confermare, con adeguata motivazione tecnico-scientifica, il periodo di conservazione di 30 anni dal decesso dell’interessato. A supporto, ha illustrato la necessità di disporre dell’intero percorso di vita dell’assistito, incluso l’evento morte, per valutazioni e confronti aggregati sui percorsi di cura e sull’efficacia delle prestazioni, oltre alle esigenze organizzative legate all’interconnessione con l’ANA, che prevede un limite di conservazione di 30 anni. Il Ministero ha anche richiamato esigenze di comparabilità statistica e di confronto intergenerazionale.

Esito del parere

Alla luce del complesso delle misure di garanzia previste nello schema di decreto e nel disciplinare tecnico, il Garante non formula osservazioni e rende parere favorevole ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), GDPR e dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139 del 2021.

Come è indicizzato

Materiesanità digitaleconsultori familiaridati sanitaripubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.